Cassazione Civile, Ordinanza n. 26008/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un atto con cui la Regione aveva intimato a una società il pagamento di contributi estrattivi relativi ad annualità pregresse, ai sensi di norme regionali campane. La società aveva impugnato l’atto e chiesto anche la riunione con altro procedimento avente a oggetto le medesime somme. Il giudizio era stato sospeso dal giudice tributario in attesa della definizione di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altra causa. Dopo la decisione della Corte costituzionale, la Commissione tributaria provinciale aveva fissato d’ufficio un’udienza per la prosecuzione del processo, alla quale la società aveva partecipato chiedendo di depositare note difensive; successivamente, però, il giudice di merito aveva dichiarato l’estinzione per mancata riassunzione nel termine semestrale, ritenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione della sentenza costituzionale in Gazzetta Ufficiale. In cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 43 e 45 d.lgs. 546/1992, 297 c.p.c., art. 6 CEDU e art. 263 TFUE, sostenendo che: a) in una sospensione anomala il termine non poteva essere fatto decorrere automaticamente dalla pubblicazione, senza comunicazione alla parte estranea al giudizio costituzionale; b) comunque, la fissazione d’ufficio dell’udienza entro il semestre, con partecipazione della parte e manifestazione dell’interesse alla trattazione, era incompatibile con la dichiarazione di estinzione; c) l’interpretazione seguita dai giudici di merito era eccessivamente formalistica e lesiva del diritto di difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata. Ha ribadito che, nelle ipotesi di sospensione "anomala" del processo tributario conseguente a una questione di costituzionalità sollevata in altro giudizio, il termine semestrale per la riassunzione decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia ha ritenuto che, nel caso concreto, non potesse essere dichiarata l’estinzione del giudizio perché il giudice tributario aveva fissato d’ufficio l’udienza di trattazione entro il semestre e la parte vi aveva partecipato manifestando chiaramente la volontà di proseguire il giudizio, chiedendo anche di depositare memorie. In tale situazione, il processo doveva considerarsi ritualmente proseguito e la declaratoria di estinzione risultava erronea. Non emerge dal testo il dispositivo finale di rinvio, ma l’esito sostanziale è la cassazione della decisione di merito sfavorevole alla società per l’erronea estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 19 L.R. Campania n. 1 del 2008
norma regionale posta a base dell’atto impositivo/intimatorio impugnato.
art. 17 L.R. Campania n. 15 del 2005
ulteriore base normativa della pretesa regionale oggetto di contestazione.
art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992
Ripresa del processo sospeso o interrotto
nel processo tributario, dopo la cessazione della causa di sospensione, il processo continua se entro sei mesi viene presentata istanza di trattazione; la Corte ne applica la disciplina al caso di sospensione anomala, precisando che il termine decorre dalla conoscenza legale dell’evento cessativo.
art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma processuale sull’estinzione/riassunzione nel rito tributario, in combinato con l’art. 43.
evocato come parametro della prosecuzione dopo sospensione; nella sospensione anomala il termine per la riassunzione decorre dalla pubblicazione della sentenza costituzionale in Gazzetta Ufficiale.
richiamato per ricondurre la sospensione anomala alla disciplina generale della sospensione del processo.
art. 111 Cost.
utilizzato come fondamento del principio di ragionevole durata del processo, incompatibile con un meccanismo di riassunzione rimesso alla sola iniziativa delle parti e suscettibile di quiescenza sine die.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno dell’esigenza di tutela effettiva del diritto di difesa e di interpretazioni non eccessivamente formalistiche.
art. 6 CEDU
invocato come parametro sovranazionale del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 263 TFUE
richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di tutela giurisdizionale effettiva, ma senza una specifica decisione autonoma sul punto.
distinzione tra sospensione propria e anomala: la comunicazione della decisione della Corte costituzionale è prevista per il giudizio a quo, non per i giudizi sospesi in via anomala.
norma sul procedimento incidentale di costituzionalità e sulle comunicazioni dell’ordinanza di rimessione alle parti e agli organi istituzionali interessati.
prevede la pubblicazione della questione di costituzionalità e il regime di conoscibilità legale degli atti del giudizio costituzionale.
art. 30 d.lgs. n. 546 del 1992
il presidente di sezione provvede alla fissazione della data di trattazione dopo l’istanza di trattazione.
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio
richiamato per sottolineare la funzione acceleratoria della disciplina processuale e la rilevabilità officiosa dell’estinzione.
richiamato per descrivere il meccanismo di notificazione dell’ordinanza di rimessione nel giudizio costituzionale promosso dal giudice remittente.
Massime di principio
- Nella sospensione "anomala" del processo disposta in attesa della decisione della Corte costituzionale resa in altro giudizio, il termine per la riassunzione decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale, perché tale pubblicazione integra il mezzo di conoscenza legale dell’evento cessativo.
- La distinzione tra sospensione "tipica" e sospensione "anomala" rileva ai fini del dies a quo: nella prima il termine è collegato alla comunicazione della decisione alle parti del giudizio a quo, nella seconda è sufficiente la pubblicazione legale della decisione costituzionale.
- Nel processo tributario, una volta cessata la causa di sospensione, la prosecuzione del giudizio segue un subprocedimento ufficioso in cui il deposito dell’istanza di trattazione è l’atto rilevante ai fini della tempestività, mentre gli adempimenti successivi gravano sulla segreteria del giudice tributario.
- Se il giudice tributario, entro il termine semestrale, fissa d’ufficio l’udienza di trattazione e la parte vi compare manifestando inequivocamente la volontà di proseguire il giudizio, non è coerente dichiarare l’estinzione per mancata riassunzione in base a un formalismo privo di reale funzione garantistica.
- L’interpretazione delle norme sulla riassunzione e sull’estinzione va orientata in senso compatibile con il diritto di difesa, la ragionevole durata del processo e l’effettività della tutela giurisdizionale, evitando esiti di quiescenza sine die ma anche sacrifici processuali sproporzionati e meramente formali.
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