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Legge

L.R. Campania 15/2005

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005 [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 15/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge, per la Campania, contiene misure finanziarie 2005 e pluriennali, rifinanziamenti e riduzioni di spesa, contributi a enti locali e settori produttivi, regole su trasporti, urbanistica, agricoltura, cultura, sanità e controlli amministrativi. Diverse previsioni sono oggi abrogate o riferite a esercizi 2005-2007, quindi in larga parte non più applicabili.

Legge finanziaria regionale Campania 2005 e disposizioni settoriali collegate

Disposizioni finanziarie e di bilancio della legge finanziaria regionale 2005

La legge reca misure della Regione Campania in materia di bilancio annuale e pluriennale, con numerose autorizzazioni di spesa, rifinanziamenti, riduzioni e interventi settoriali. Accanto alle previsioni strettamente contabili, disciplina contributi, procedure amministrative e alcuni adeguamenti di leggi regionali preesistenti.

Misure di bilancio, rifinanziamenti e soglie di esazione

Per il triennio 2005-2007 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese relative a interventi previsti da leggi regionali indicate dalla normativa finanziaria 2004. Le quote a carico del 2005 sono iscritte nel bilancio di previsione della spesa per l’esercizio 2005 sulle relative unità previsionali di base.

È inoltre previsto che:

  • non si proceda ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione di crediti tributari regionali di importo uguale o inferiore a 17 euro, comprensivi o costituiti solo da sanzioni e interessi;
  • per lo stesso importo non si proceda al rimborso;
  • se il credito o debito supera 17 euro, si procede per l’intera somma;
  • la regola non opera in caso di recidiva per due o più periodi d’imposta consecutivi sul medesimo tributo;
  • restano salve eventuali discipline speciali sui singoli tributi.

Debiti regionali, transazioni e rateizzazione

La Regione può ricomprendere tra i debiti oggetto di disciplina gli accordi transattivi definiti per maggiori oneri contrattuali richiesti, nei limiti degli accertamenti e quando dimostrino utilità e arricchimento per la Regione nell’esercizio di funzioni e servizi pubblici. Per il pagamento di tali debiti è consentito anche un piano di rateizzazione da concordare con i creditori nei limiti del bilancio pluriennale, compreso quello vigente.

Interventi in materia di sport, cultura e vigilanza ambientale

La legge modifica la disciplina del finanziamento per impianti sportivi destinati a uso pubblico, prevedendo il finanziamento totale a favore di province, comuni, consorzi, comunità montane e università pubbliche per impianti con importo complessivo ammissibile non superiore a 300.000 euro; se l’opera supera tale importo, l’ente deve coprire la maggiore spesa con mezzi propri. È data priorità al completamento delle opere già iniziate, alla ristrutturazione degli impianti non agibili e agli enti sprovvisti di impianti sportivi.

La Regione promuove inoltre attività culturali e teatrali in aree metropolitane e in comuni particolarmente disagiati e segnati da violenza e criminalità, autorizzando la Giunta ad assumere provvedimenti anche di acquisizione di quote societarie nell’ambito della programmazione annuale di bilancio.

È infine autorizzata una spesa di 150.000 euro per l’attuazione della legge istitutiva del servizio di vigilanza ambientale.

Programmazione comunitaria e fondi europei

Sugli indirizzi generali di programmazione dei fondi comunitari la Giunta regionale acquisisce il parere della commissione consiliare competente in materia agricola, venatoria, pesca e risorse comunitarie e statali per lo sviluppo. Il parere è reso entro 20 giorni dalla richiesta e, se la commissione non si pronuncia, si intende favorevole. La Giunta acquisisce altresì il parere sui documenti strategici propedeutici alla programmazione di FESR, FSE, FEASR e FAS; i programmi operativi sono trasmessi alla commissione per l’analisi di coerenza. In fase di esecuzione dei programmi operativi l’autorità di gestione deve garantire la pubblicazione dei bandi con cadenza almeno semestrale.

Urbanistica, distretti industriali e disciplina edilizia

La legge interviene sugli strumenti urbanistici comunali prevedendo contributi ulteriori per i comuni che adottano PUC e RUEC, con priorità ai comuni privi di strumentazione urbanistica generale, a quelli sotto i 10.000 abitanti e a quelli che pianificano in forma associata. Vengono inoltre modificati i limiti edilizi per i complessi produttivi e la disciplina dei comuni privi di strumenti urbanistici vigenti, nonché alcune regole sui commissari ad acta e sui rapporti di copertura in specifiche aree territoriali. Parte di tali disposizioni risulta tuttavia oggi abrogata o cessata.

La Giunta può inoltre, su istanza degli enti locali e sentiti i comitati di distretto, ampliare le aree dei distretti industriali già individuati.

Strumenti per lo sviluppo produttivo e fondi immobiliari

La Regione è autorizzata ad adottare iniziative di supporto agli attori dello sviluppo locale, completando la razionalizzazione della programmazione negoziata e finanziando i distretti turistici definiti dalle province. A questo fine può istituire e disciplinare un fondo immobiliare di supporto per l’acquisizione e il finanziamento delle aree destinate ad insediamenti produttivi; i soggetti pubblici interessati possono conferire aree al fondo. Per il fondo è prevista una dotazione di 200.000 euro.

È inoltre istituito un fondo per l’acquisizione e diffusione di brevetti innovativi e di innovazioni tecnologiche, da cedere alle imprese richiedenti ad un prezzo non inferiore al 30% del costo di acquisizione; per il 2005 il fondo è finanziato con 100.000 euro.

Trasporti e agevolazioni tariffarie

La legge estende ai destinatari di specifiche leggi regionali che già usufruiscono del libero percorso su una singola linea interurbana i benefici del sistema tariffario integrato. Il beneficiario è tenuto a versare una quota percentuale del valore facciale del titolo, fissata annualmente dalla Giunta regionale. La spesa è coperta con risorse destinate a mobilità, facilitazioni e agevolazioni tariffarie. Una disposizione sugli appartenenti alle forze dell’ordine e categorie assimilate è stata successivamente inserita, ma risulta soggetta a condizioni e abrogazioni successive.

Attività estrattive e proroghe transitorie

Nelle more dell’approvazione del Piano regionale delle attività estrattive, le attività estrattive in regime transitorio e regolarmente autorizzate sono prorogate al 30 giugno 2006. La prosecuzione è ammessa solo per attività autorizzate e legittimamente esercitate, nel rispetto delle leggi e dei progetti approvati e purché sussistano fattibilità, attuabilità e legittimità dei progetti.

Sanità, revisori e controlli

Per l’ARSAN viene disciplinato il Collegio dei revisori contabili, composto da tre membri, con durata coincidente con la fine della legislatura regionale; le procedure per le nuove nomine devono essere avviate entro i primi sei mesi della nuova legislatura. La Giunta regionale deve presentare al Consiglio i conti consuntivi delle aziende sanitarie, ospedaliere, universitarie e dell’IRCCS Pascale; i direttori generali che non conseguono gli obiettivi contrattuali risultano decaduti.

Sanificazione ambientale e funzioni provinciali

I servizi di sanificazione ambientale sono attribuiti alle province; le ASL continuano a garantirli fino al passaggio definitivo delle competenze, da effettuarsi secondo un regolamento regionale. Gli oneri sono coperti mediante l’istituzione di un apposito fondo di bilancio per ciascun esercizio finanziario.

Tutela faunistica, tassidermia e sanzioni

La disciplina sulla tassidermia consente la preparazione delle spoglie solo per fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle norme vigenti, fauna proveniente dall’estero nel rispetto delle leggi del paese di origine, degli accordi internazionali e della CITES, fauna domestica e fauna proveniente da allevamenti autorizzati appartenente a specie cacciabili. La violazione comporta le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale richiamata, ferma restando la sanzione penale prevista dalla normativa statale sulla caccia.

Contratti d’area, sviluppo industriale e interventi produttivi

Per i contratti d’area in corso di attuazione in Campania la legge estende il finanziamento regionale a iniziative industriali e turistiche localizzate nelle aree del cratere e zone limitrofe, non finanziate dal CIPE o da altre norme agevolative ma ritenute finanziabili dagli organismi tecnici. Sono previste regole specifiche su istruttoria, requisiti di ammissibilità, disponibilità di suolo e immobili, spese agevolabili, durata dell’ammissibilità delle spese e limiti del finanziamento, con un tetto complessivo di 40 milioni di euro per il regolamento richiamato. È prevista l’abrogazione di una disposizione regolamentare interna.

Manodopera idraulico-forestale e attività agricole

Per il solo esercizio 2005, ai fini del completamento e mantenimento del piano di stabilizzazione della manodopera idraulico-forestale, l’attribuzione delle risorse agli enti delegati avviene in deroga, esclusivamente in base alla forza lavoro presente al 31 dicembre 2004; per il personale non stabilizzato sono assicurate le stesse giornate lavorative del 2003.

La legge disciplina anche l’utilizzo dei proventi derivanti dai diritti di nuovi impianti di viti destinate alla produzione di vino, destinandoli ad attività tecniche di studio, indagine, acquisto attrezzature e controlli sul potenziale viticolo.

È inoltre autorizzato un programma straordinario per agricoltura, foreste, sviluppo rurale e pesca, attuato con i criteri del POR Campania 2000-2006 e finanziato, per il 2005, con 7 milioni di euro.

Procedimenti amministrativi, bilancio e altri interventi settoriali

La legge modifica termini e modalità di trasmissione, approvazione e controllo delle deliberazioni di un ente regionale, distinguendo tra atti di mera esecuzione, atti di bilancio, programmi annuali, regolamenti interni e altre deliberazioni soggette a controllo di legittimità.

È inoltre previsto che una quota del ricorso al mercato finanziario, fino a 50 milioni di euro, sia destinata alle politiche di investimento, con corrispondente riduzione di spesa su un’altra unità previsionale.

La legge contiene infine ulteriori disposizioni puntuali: ampliamento della platea di beneficiari di una disciplina regionale sui candidati non eletti per un periodo di otto mesi; concessione di contributi a diocesi campane o non campane in cui ricadano comuni della Campania; proroga di termini per specifici procedimenti edilizi e urbanistici; e alcune norme settoriali oggi completamente abrogate o riferite a periodi finanziari già chiusi.

Obsolescenza e applicabilità attuale

Gran parte delle disposizioni ha natura finanziaria, transitoria o riferita all’esercizio 2005 e a periodi immediatamente successivi. Numerosi articoli e commi risultano espressamente abrogati o superati da leggi successive; restano quindi di utilità soprattutto per ricostruzioni storiche o per casi residuali legati a rapporti sorti nel periodo di vigenza originaria.

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