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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11447/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex coniuge nei confronti dell'ex moglie per oltre 180.000 euro, somma che egli assumeva di avere versato per estinguere il mutuo bancario contratto dalla donna per l'acquisto dell'appartamento destinato a casa familiare. L'opposizione al decreto era stata rigettata in primo grado, ma la Corte d'appello ha revocato l'ingiunzione. In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 641 e 645 c.p.c., sostenendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe un'impugnazione soggetta a termini tassativi e che il giudice del monitorio non poteva concedere 60 giorni per opporsi, oltre a non motivare tale estensione; 2) nullità per violazione degli artt. 352, ult. comma, 281-sexies e 101 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 41 CDFUE, perché la Corte d'appello avrebbe deciso con sentenza resa all'esito di discussione orale senza adeguati adempimenti e senza certezza della lettura in udienza; 3) violazione degli artt. 1813 e 1372 c.c., degli artt. 215-219 c.p.c. (nel testo riportato) e degli artt. 782 e 783 c.c. oltre che dell'art. 2697 c.c., censurando l'affermazione per cui tra le parti non si fosse perfezionato un mutuo endofamiliare per difetto di consegna del denaro e di prova dell'obbligo di restituzione; 4) violazione degli artt. 143 e 160 c.c., lamentando motivazione apparente sulla pretesa contribuzione ai bisogni familiari mediante estinzione del mutuo; 5) violazione degli artt. 782 e 783 c.c., assumendo che il pagamento integrasse una donazione di non modico valore nulla per difetto di forma pubblica. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, chiarendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione ma la prosecuzione del giudizio monitorio, e che l'eventuale fissazione di un termine più ampio non pregiudica il debitore; ha rigettato anche il secondo motivo perché dagli atti risultava l'invito alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c. e la lettura della decisione in udienza; ha ritenuto infondato il terzo motivo, confermando che il pagamento del debito altrui non dà luogo a mutuo e che il rimedio corretto, non proposto, era l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo e assorbito il quinto per la mancata censura della ratio decisiva sulla mancata proposizione dell'azione di arricchimento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità del termine di opposizione fissato a 60 giorni nel decreto ingiuntivo, ha ritenuto corretta la decisione d'appello resa con il modello dell'art. 281-sexies c.p.c., ha confermato che il pagamento effettuato per estinguere il mutuo intestato all'ex moglie non costituiva mutuo tra le parti ma, al più, pagamento del debito altrui azionabile solo con l'azione di arricchimento senza causa, e ha dichiarato inammissibile o assorbito il resto delle censure. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese, distratte in favore del difensore della controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.c.

    Il termine per proporre opposizione è posto a tutela del diritto di difesa dell'ingiunto; la sua immotivata estensione non determina nullità, mentre la sua riduzione immotivata può ledere il diritto di difesa.

  • art. 645 c.p.c.

    L'opposizione a decreto ingiuntivo non è qualificata come impugnazione, ma come ordinario giudizio di cognizione che prosegue il procedimento monitorio.

  • art. 352 c.p.c.

    Nel giudizio di appello consente la decisione con il modello di cui all'art. 281-sexies c.p.c. nei casi previsti.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Il giudice d'appello può decidere all'esito della discussione orale, con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in udienza.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come parametro di garanzia del contraddittorio, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato lesioni.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non ritenuto fondamento di nullità nel caso deciso.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato per sostenere l'esistenza di un mutuo; la Corte ha escluso che il pagamento del debito altrui integrasse un contratto di mutuo per difetto di consegna del denaro e di obbligo di restituzione.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a mutare la qualificazione del rapporto accertata dal giudice di merito.

  • artt. 215-219 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente nel contesto del terzo motivo, senza che la Corte vi abbia riconosciuto rilievo decisivo autonomo.

  • art. 782 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo per sostenere la nullità della pretesa donazione per difetto di forma; il motivo è stato però assorbito.

  • art. 783 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di donazione di modico valore; anche tale censura è stata assorbita.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova, ma non ha portato all'accoglimento del ricorso.

  • art. 143 c.c.

    Invocato in relazione ai doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 160 c.c.

    Richiamato connessamente ai doveri tra coniugi, senza incidenza decisiva sulla soluzione.

  • art. 2041 c.c.

    Indicato come l'unica azione astrattamente esperibile da chi paga volontariamente il debito altrui per ottenere il rimborso nei limiti dell'arricchimento.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese è stata disposta in favore del difensore della parte vittoriosa che aveva dichiarato di anticiparle.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per attestare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un'impugnazione in senso tecnico, ma una fase di cognizione piena che prosegue il procedimento monitorio; ne consegue che non operano automaticamente le regole proprie dei termini delle impugnazioni.
  • Il termine per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. è posto a tutela del debitore ingiunto: la sua riduzione immotivata può determinare nullità, mentre la sua concessione in misura maggiore, anche se immotivata, non arreca pregiudizio al debitore e non comporta nullità.
  • Nel giudizio di appello è legittima la decisione con il modello dell'art. 281-sexies c.p.c. quando il giudice, esaurita la trattazione, invita le parti a discutere e pronuncia la sentenza in udienza con lettura del dispositivo e della concisa motivazione.
  • Chi paga volontariamente il debito altrui non può qualificare automaticamente il pagamento come mutuo né agire, di regola, in indebito o in surrogazione; il rimedio astrattamente esperibile è l'azione generale di arricchimento senza causa, nei limiti e con i presupposti propri di tale azione.
  • Quando una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione non viene specificamente censurata, gli ulteriori motivi che presuppongono il suo superamento restano inammissibili o assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causa

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