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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25707/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La committente propose opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava di pagare 240.000 euro, quale corrispettivo della vendita e del montaggio di una gru sul proprio automezzo. Chiese inoltre, in via riconvenzionale, la penale contrattuale di 2.500 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., revocò il decreto ma condannò la committente a pagare il prezzo, ritenendo che il ritardo non fosse imputabile all’appaltatrice e che non fossero state formulate altre contestazioni sulla fornitura o sui lavori. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 507/2021, pubblicata il 3 maggio 2021, rigettò l’appello. Ritenne che la committente avesse chiesto di portare il mezzo presso una concessionaria per risolvere un problema al servosterzo; che l’appaltatrice avesse così consegnato il veicolo a un terzo incaricato dalla committente; e che la comunicazione della concessionaria del 26 ottobre 2010, secondo cui la committente avrebbe ritirato direttamente il mezzo, confermasse che esso era a sua disposizione. La committente non lo ritirò e lo lasciò presso la concessionaria fino al furto, avvenuto nel luglio 2012. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1665 e 1372 c.c., sostenendo che la comunicazione del terzo non poteva liberare l’appaltatrice dagli obblighi contrattuali e che mancavano prova dell’invito alla verifica e accettazione dell’opera; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato che la consegna avrebbe dovuto avvenire dopo verifica e prova su strada; 3) nullità per motivazione apparente o contraddittoria, in relazione all’art. 111, sesto comma, Cost. e all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; 4) violazione dell’art. 2710 c.c., contestando valore probatorio all’annotazione della fattura passiva nel registro IVA, effettuata, secondo la ricorrente, prima che il ritardo e il successivo furto rendessero impossibile la restituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che l’apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente, dichiarata nel 2023, determinasse l’interruzione del giudizio di legittimità, poiché questo è dominato dall’impulso d’ufficio e non soggiace alle comuni cause di interruzione. Ha rigettato il primo motivo: la sentenza d’appello non aveva ravvisato uno scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 1372 c.c., ma aveva accertato la consegna materiale del mezzo a un terzo incaricato dalla committente e la successiva messa a disposizione della stessa. La contestazione riguardava l’obbligo di consegna, non l’accettazione dell’opera; la consegna può avvenire anche tramite un incaricato e consiste nella messa a disposizione del bene. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di una doppia conforme: la ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, come necessario per denunciare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato rigettato perché la motivazione d’appello consentiva di comprendere il percorso decisionale e le contraddizioni dedotte non integravano un’anomalia motivazionale rilevante: la prima richiedeva un riesame delle risultanze istruttorie e la seconda era priva di rilievo decisorio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente non contestava il principio secondo cui l’annotazione contabile della fattura può costituire prova del credito, ma chiedeva una diversa valutazione delle circostanze concrete dell’annotazione, estranea al sindacato di legittimità sulla violazione di legge. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200 euro per spese e 12.500 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, se dovuti. Ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1182 c.c.

    In assenza di diversa pattuizione, secondo i principi generali di cui agli artt. 1182 e 1510 c.c., trattandosi di cosa mobile non ancora esistente al momento del contratto, la consegna avrebbe dovuto essere effettuata presso la sede della Bachetti S.r.l.

    In mancanza di diverso accordo, per il bene mobile non ancora esistente al momento del contratto la Corte d’appello aveva individuato il luogo della consegna nella sede dell’appaltatrice; la Cassazione non ha censurato tale premessa, decidendo però che la consegna era stata poi effettuata presso il terzo incaricato dalla committente.

  • art. 1510 c.c.

    In assenza di diversa pattuizione, secondo i principi generali di cui agli artt. 1182 e 1510 c.c., trattandosi di cosa mobile non ancora esistente al momento del contratto, la consegna avrebbe dovuto essere effettuata presso la sede della Bachetti S.r.l.

    La regola legale sul luogo della consegna del bene mobile opera in assenza di una diversa pattuizione; nel caso concreto, la successiva richiesta della committente di inviare il mezzo alla concessionaria ha determinato la consegna presso il terzo da essa indicato.

  • art. 1372 c.c.

    Invero, nella sentenza impugnata non si fa riferimento ad alcuna ipotesi di scioglimento del contratto e la circostanza dell’avvenuta “liberazione” dell’appaltatrice dagli obblighi di consegna e di custodia è stata ritenuta sussistente dalla Corte territoriale non già quale conseguenza di una risoluzione del contratto, bensì in forza dell’avvenuta consegna del mezzo al terzo indicato dalla committente e della comunicazione del terzo relativa all’intendimento della committente medesima di effettuarne direttamente il ritiro presso la concessionaria.

    La liberazione dall’obbligo di consegna e custodia accertata nel caso concreto non costituisce scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 1372 c.c.; deriva invece dall’avvenuta consegna materiale del bene al terzo indicato dalla committente e dalla sua successiva messa a disposizione.

  • art. 1665 c.c.

    Come già precisato in sede di legittimità, sebbene la consegna solitamente preceda l’accettazione, essa, tuttavia, può avvenire, su accordo delle parti, anche prima che l’opera sia accettata.

    La consegna dell’opera non coincide necessariamente con la sua accettazione e può precederla, se le parti lo consentono; la censura relativa alla mancata verifica non dimostrava quindi, nel caso concreto, che l’appaltatrice fosse ancora gravata dall’obbligo di consegna o custodia.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile, visto che si verte in un caso di decisione c.d. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), in cui la ricorrente - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse; ciò, al contrario, non risulta avvenuto in concreto.

    In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. - avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse; ciò, al contrario, non risulta avvenuto in concreto.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile, nel regime della doppia conforme, senza la specifica dimostrazione della diversità delle ragioni fattuali delle due decisioni.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    In sede di legittimità è già stato affermato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che si traducono in una violazione costituzionalmente rilevante, incidendo sull’esistenza della motivazione in sé; non consente di censurare la mera insufficienza o di ottenere un nuovo esame delle prove.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

    La nullità per vizio motivazionale ricorre quando la sentenza non rende percepibile il criterio logico seguito nella decisione; non è sufficiente un dissenso sulla valutazione delle prove o la denuncia di una motivazione non abbastanza persuasiva.

  • art. 2710 c.c.

    È stato già evidenziato in sede di legittimità che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.

    L’annotazione della fattura nelle scritture contabili, quando ricorrono le condizioni indicate, può concorrere a provare l’esistenza del contratto e del credito. Contestare l’applicazione del principio sulla base delle circostanze concrete dell’annotazione non integra, di per sé, una violazione di legge sindacabile in cassazione.

  • art. 2720 c.c.

    L’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.

    L’annotazione contabile della fattura con richiamo al documento può avere natura confessoria e costituire prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il contributo aggiuntivo previsto dal comma 1-quater è commisurato a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis, se dovuto.

Massime di principio

  • La consegna dell’opera appaltata è un atto materiale che si realizza mettendo il bene a disposizione del committente; può essere effettuata presso un terzo incaricato dal committente e può precedere l’accettazione dell’opera, se le parti lo consentono.
  • Quando il committente chiede che il bene sia trasferito presso un terzo per un intervento estraneo alle obbligazioni dell’appaltatore, e il bene viene messo a disposizione del committente presso tale terzo, l’appaltatore non resta per ciò solo gravato dagli obblighi di consegna e custodia. La comunicazione del terzo circa il ritiro diretto da parte del committente può confermare la disponibilità materiale del bene, senza assumere valore di dichiarazione negoziale di scioglimento del contratto.
  • In presenza di decisioni conformi nei gradi di merito, il ricorrente che deduce in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare le ragioni di fatto poste a base di ciascuna decisione e dimostrarne la diversità; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria è ammissibile solo quando dal testo emerga un’anomalia tale da impedire di percepire il percorso logico della decisione. Non è sufficiente una critica che richieda il confronto con le risultanze istruttorie o che miri a una nuova valutazione dei fatti.
  • L’annotazione della fattura nelle scritture contabili, con richiamo alla fattura stessa, può costituire prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito e avere natura confessoria. La contestazione fondata sulle circostanze concrete in cui l’annotazione è avvenuta investe la valutazione del fatto e non configura, se non è contestato il principio giuridico applicato, un errore di interpretazione della norma.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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