Cassazione Civile, Ordinanza n. 17739/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008 fondato sul metodo sintetico cd. redditometro, emesso nei confronti di una contribuente sulla base di indici di capacità contributiva relativi al possesso di immobili, autovetture e motoveicoli, oltre a spese per incrementi patrimoniali e interessi passivi su mutui. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, ritenendo non dimostrata la giustificazione della capacità di spesa. La CTR, invece, aveva accolto l'appello ritenendo che, nel testo dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 ratione temporis, fosse sufficiente provare l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, senza necessità di dimostrarne entità e durata del possesso, e aveva valorizzato la produzione di un contratto di mutuo fondiario e di un libretto al portatore, censurando inoltre l'Ufficio per aver fatto affidamento sui parametri ministeriali senza una verifica fattuale ulteriore. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il redditometro opera come presunzione legale relativa, che non richiede ulteriori prove dell'Ufficio una volta accertati gli indici, e che la prova contraria del contribuente deve riguardare anche la disponibilità effettiva, l'entità e la durata dei redditi ulteriori nel periodo d'imposta considerato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR. Ha ritenuto corretta la tesi secondo cui l'accertamento sintetico fondato sugli indici ministeriali dispensa l'Amministrazione da ulteriori prove sull'esistenza dei fattori-indice e pone a carico del contribuente l'onere di fornire prova documentale contraria, non limitata alla mera esistenza di redditi non imponibili, ma estesa alla loro entità e durata di possesso con riferimento all'anno d'imposta contestato. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel testo vigente ratione temporis, l'accertamento sintetico mediante redditometro si fonda su indici di capacità contributiva previsti dai decreti ministeriali e opera come presunzione legale relativa; la prova contraria del contribuente deve essere documentale e deve riguardare anche l'entità e la durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, oltre alla riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali redditi.
La disciplina del riparto dell'onere della prova comporta che, una volta accertati gli indici di capacità contributiva, incombe sul contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per l'inammissibilità del ricorso per conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità.
Il decreto ministeriale attuativo integra la previsione generale dell'art. 38 e i relativi parametri devono essere applicati dal giudice, senza poterli disapplicare sic et simpliciter.
D.M. 19/11/1992
I parametri del redditometro sono norme integrative della disciplina dell'art. 38 e vincolano il giudice nella valutazione degli indici di capacità contributiva.
Massime di principio
- Nel sistema del redditometro, l'accertamento sintetico fondato sugli indici previsti dalla disciplina attuativa costituisce una presunzione legale relativa: una volta provata dall'Ufficio la disponibilità dei beni-indice, non è necessaria un'ulteriore dimostrazione in concreto della capacità reddituale del contribuente.
- La prova contraria del contribuente non può risolversi nella mera allegazione dell'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma deve essere supportata da idonea documentazione che ne dimostri anche l'entità e la durata del possesso nel periodo d'imposta accertato.
- Per superare la presunzione redditometrica, il contribuente deve fornire elementi documentali sintomatici della concreta riferibilità delle somme disponibili alle spese contestate, senza che sia imposto dimostrare l'esatto impiego di ogni singola somma, ma neppure essendo sufficiente il semplice transito di denaro nella propria disponibilità.
- Il giudice tributario, verificata l'effettiva esistenza degli elementi-indice, non può privarli della loro capacità presuntiva sulla base di una valutazione astratta o di una disapplicazione dei parametri ministeriali, dovendo invece limitarsi a valutare l'efficacia della prova contraria offerta dal contribuente.
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