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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18703/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Un condominio aveva convenuto in giudizio il direttore dei lavori incaricato nell'ambito di un appalto condominiale, chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di opera professionale e il risarcimento dei danni, assumendo una concorrente responsabilità del professionista per omessa vigilanza sull'esatto adempimento dell'appalto. Il direttore dei lavori aveva contestato ogni responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda di manleva; aveva inoltre chiesto il pagamento dei propri compensi. La ditta appaltatrice, chiamata in causa, aveva chiesto il saldo del corrispettivo dell'appalto e aveva contrastato la pretesa del condominio relativa ai vizi dell'opera. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inammissibile la riconvenzionale del condominio, aveva compensato il credito dell'appaltatore con il controcredito per vizi e difetti, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appalto, aveva condannato il condominio a pagare parte dei compensi del direttore dei lavori e aveva respinto la manleva. In appello la corte territoriale aveva ritenuto formato il giudicato sull'inammissibilità della riconvenzionale del condominio, aveva escluso la compensazione impropria perché la domanda sui vizi era stata espunta dal processo, aveva condannato il condominio a pagare il residuo corrispettivo all'appaltatore e aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori per i vizi. Nel ricorso per cassazione il condominio ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la sentenza d'appello quantificato il saldo dell'appalto senza detrarre i costi di eliminazione dei vizi; violazione degli artt. 1241, 1657 e 1668 c.c. per mancata applicazione della compensazione impropria; violazione degli artt. 167, comma 2, e 105 c.p.c. per l'ammissibilità della riconvenzionale dell'appaltatore; violazione degli artt. 100 e 339 c.p.c. sulla necessità di impugnare la declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale del condominio; violazione degli artt. 1218, 2232 e 2055 c.c. per il mancato riconoscimento della responsabilità solidale del direttore dei lavori con l'appaltatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del condominio ritenendo infondati i motivi relativi al preteso ultrapetitum, alla compensazione impropria, all'ammissibilità della domanda riconvenzionale dell'appaltatore, all'onere di impugnazione del capo sulla riconvenzionale del condominio e all'affermazione di responsabilità del direttore dei lavori. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'appaltatore, rilevando che esso tendeva a ottenere una pronuncia sulla non imputabilità dei vizi all'impresa o sulla corresponsabilità del direttore dei lavori, ma la chiamata in causa non aveva proposto domande nei confronti di quest'ultimo e quindi era priva di legittimazione a dolersi sul punto. Le spese tra ricorrente principale e incidentale sono state compensate, mentre entrambi sono stati condannati in solido a rifondere le spese del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è configurabile quando si contesta soltanto l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato in tema di compensazione; la Corte ribadisce che la compensazione impropria è un mero accertamento di dare-avere, ma solo se esistono i presupposti fattuali del credito opposto.

  • art. 1657 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 1241 e 1668 c.c. per il calcolo del saldo dell'appalto e le contestazioni sui vizi.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato per i rimedi dell'appaltatore e del committente in presenza di vizi dell'opera.

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    Richiamato sulla domanda riconvenzionale dell'appaltatore nel giudizio introdotto dal committente.

  • art. 105 c.p.c.

    Richiamato sulla chiamata e sulle domande nel processo con pluralità di parti.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'interesse ad impugnare la declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale.

  • art. 339 c.p.c.

    Richiamato per la necessità di appello incidentale contro il capo sfavorevole sulla domanda riconvenzionale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per la dedotta responsabilità da inadempimento del direttore dei lavori.

  • art. 2232 c.c.

    Richiamato quale parametro della responsabilità professionale del direttore dei lavori.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato per la pretesa responsabilità solidale tra direttore dei lavori e impresa appaltatrice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La compensazione impropria è un mero accertamento contabile di dare e avere, attivabile anche d'ufficio, ma presuppone che il credito o il controcredito siano rimasti nel thema decidendum; se la domanda che ne costituisce il fondamento è stata dichiarata inammissibile e il relativo fatto costitutivo è espunto dal processo, il giudice non può operare l'elisione automatica dei crediti.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando la censura riguarda, in realtà, l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito e non un effettivo superamento del petitum o della causa petendi.
  • La parte rimasta soccombente su un capo autonomo della decisione deve impugnare specificamente quel capo; non è sufficiente la mera riproposizione della questione, specie quando si contesti una statuizione di inammissibilità o di rito che ha formato un punto decisivo della sentenza.
  • Nel giudizio d'appello, la domanda riconvenzionale è ammissibile quando è connessa al medesimo rapporto sostanziale oggetto della controversia introdotta, anche se proposta da un terzo chiamato in causa e riferita al medesimo contratto.
  • In sede di legittimità non è consentito sindacare la valutazione di merito del giudice d'appello quando essa sia sorretta da motivazione non apparente e da un percorso argomentativo fondato sulle risultanze istruttorie e sulla consulenza tecnica d'ufficio.
  • La censura proposta da un soggetto chiamato in causa è inammissibile se mira a ottenere una pronuncia su rapporti o responsabilità rispetto ai quali quel soggetto non abbia articolato una specifica domanda nei confronti del coobbligato o del terzo interessato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoGiudicato

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