Cassazione Civile, Ordinanza n. 03527/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui una comunità montana ha irrogato una sanzione amministrativa per il taglio non autorizzato di legna in un bosco ritenuto di alto fusto, in violazione della normativa regionale campana. Il destinatario della sanzione ha proposto opposizione, poi respinta dal tribunale e in appello. In cassazione ha dedotto due censure: con la prima ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la corte territoriale avesse attribuito prevalenza al verbale della guardia forestale rispetto alla perizia tecnica di parte nella qualificazione del bosco come di alto fusto e non ceduo; con la seconda ha denunciato la violazione dell'art. 25, comma 9, della L.R. Campania n. 11/1996 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che una precedente sentenza passata in giudicato, resa nei confronti dell'esecutore materiale del taglio e favorevole a quest'ultimo, dovesse spiegare efficacia anche nel suo giudizio, escludendo la sanzionabilità del proprietario concorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, osservando che il ricorrente mirava in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte, disposte fuori dei limiti legali, oppure attribuisca valore di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento. Il secondo motivo è stato respinto perché il giudicato richiamato riguardava un diverso soggetto, l'esecutore materiale del taglio, mentre la responsabilità del proprietario del fondo è autonoma e trova fondamento nell'art. 5 l. n. 689/1981 e nell'art. 25, comma 9, della legge regionale campana, che estende la sanzione anche a proprietario e possessore del terreno oltre che all'autore materiale della violazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con riferimento all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione non può essere dedotta per contestare la semplice valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo nei casi di utilizzazione di prove non dedotte o di attribuzione di efficacia legale a prove che ne sono prive.
Non è violato quando il giudice di merito valuti liberamente le prove secondo prudente apprezzamento; la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione istruttoria.
art. 111 Cost.
Richiamato unitamente alle norme processuali per contestare il modo di apprezzamento delle prove, ma la Corte ha escluso una violazione del giusto processo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per dedurre vizi processuali relativi alla valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta al merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla portata del giudicato esterno e della normativa sanzionatoria regionale.
art. 25, comma 1, L.R. Campania n. 11/1996
Norma sostanziale posta a base della sanzione amministrativa per il taglio non autorizzato in bosco di alto fusto.
art. 17 L.R. Campania n. 11/1996
Richiamato nell'ordinanza-ingiunzione come disposizione violata per il taglio illegittimo di legna.
art. 25, comma 9, L.R. Campania n. 11/1996
Prevede che la sanzione si applichi anche al proprietario e al possessore del terreno, oltre che all'esecutore materiale, richiamando il principio generale dell'art. 5 l. n. 689/1981.
Il giudicato esterno è stato escluso perché formato tra parti diverse; non può estendere automaticamente i suoi effetti a un soggetto non parte del precedente giudizio.
Stabilisce il principio di concorso nella violazione amministrativa, rilevante per affermare la responsabilità autonoma del proprietario insieme all'autore materiale.
Richiamato per precisare che il verbale non è stato valorizzato come atto fidefacente quanto alle valutazioni tecniche, ma come fonte di accertamento di fatto compiuto da organo specializzato.
Norma richiamata per la trattazione camerale e per il deposito della memoria della controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio; il vizio è configurabile solo in presenza di specifiche anomalie nell'uso delle prove.
- La qualificazione tecnica di un bene, se affidata all'apprezzamento del giudice di merito su base di elementi provenienti da soggetti specializzati, non è sindacabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Il giudicato formatosi tra parti diverse non può essere opposto automaticamente a un soggetto che non ha partecipato al precedente giudizio, specie quando la responsabilità di quest'ultimo sia autonoma e distinta rispetto a quella dell'autore materiale del fatto.
- Quando una norma sanzionatoria richiama il principio di concorso nella violazione, la responsabilità amministrativa può estendersi anche al proprietario o al possessore del bene interessato, oltre che all'esecutore materiale della condotta illecita.
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