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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27072/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aggiudicataria)

La controversia

Nell’ambito del fallimento di una società cooperativa era stata disposta una procedura competitiva per la vendita della proprietà di un fabbricato. La resistente si era aggiudicata l’immobile offrendo € 445.000. La ricorrente, creditrice ammessa al passivo in collocazione chirografaria, aveva contestato l’aggiudicazione del 22 giugno 2022, deducendo la decadenza dell’aggiudicataria per mancato pagamento tempestivo del prezzo. Dopo ulteriori vicende processuali, il 29 novembre 2022 era stato emesso il decreto di trasferimento; la ricorrente aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, trattata dal Tribunale di Pisa secondo lo schema del reclamo ex art. 26 l.fall. Con decreto depositato il 3 aprile 2024, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo per difetto di interesse ad agire, rilevando che la creditrice non aveva allegato un pregiudizio concreto alla possibilità di conseguire il soddisfacimento del proprio credito, ma soltanto un interesse astratto alla regolarità formale della procedura. In cassazione la ricorrente ha articolato otto motivi: (1) nullità della decisione per partecipazione di una giudice che avrebbe dovuto astenersi, avendo preso parte a precedenti provvedimenti sulla stessa aggiudicazione; (2) violazione del contraddittorio per avere il Tribunale rilevato d’ufficio il difetto di interesse senza previamente sottoporre la questione alle parti; (3) motivazione apparente; (4) mancato rilievo del giudicato sostanziale sulla sussistenza dell’interesse ad agire, affermata in un precedente procedimento relativo alla stessa aggiudicazione, e contestazione del difetto di interesse; (5) mancato rilievo del giudicato sulla qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutivi e sulla conseguente competenza del giudice dell’esecuzione; (6) omesso esame dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento; (7) nullità della vendita e del trasferimento, dedotta per plurimi profili, tra cui il soggetto che aveva eseguito la vendita ed emesso il decreto, il mancato pagamento tempestivo del prezzo, l’omessa pubblicità, la disparità di trattamento, la violazione del programma di liquidazione e di vincoli comunali, nonché la mancata realizzazione del giusto prezzo; (8) violazione delle regole sulle spese processuali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la violazione dell’obbligo di astensione del giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti opposti deve essere fatta valere mediante ricusazione e non come motivo di nullità in sede d’impugnazione. Il secondo è infondato: l’obbligo di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio riguarda questioni di fatto o miste di fatto e diritto che richiedano nuove allegazioni o prove; nella specie il Tribunale aveva applicato una regola processuale sulla legittimazione a impugnare sulla base delle allegazioni già in atti. Il terzo è infondato, poiché la motivazione esponeva in modo comprensibile le ragioni del difetto di un interesse concreto alla verifica della regolarità della procedura. Il quarto e il quinto, esaminati congiuntamente, sono infondati: le statuizioni su questioni di rito producono giudicato formale limitato al processo in cui sono pronunciate e non precludono la riproposizione della domanda in altro giudizio; inoltre, la ricorrente non aveva allegato un interesse tangibile, diretto e attuale alla rimozione dell’aggiudicazione, quale, ad esempio, la vendita a condizioni notevolmente inferiori al valore di mercato con conseguente riduzione delle risorse disponibili per i creditori. Il sesto e il settimo motivo sono inammissibili, perché le contestazioni sui vizi dell’opposizione e della procedura di vendita erano rimaste assorbite dal rigetto fondato sul difetto di interesse. L’ottavo motivo è inammissibile, non contenendo una censura autonoma alla statuizione sulle spese, ma soltanto la richiesta di modificarla in caso di accoglimento degli altri motivi. La ricorrente è stata condannata a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 186-bis disp. att. c.p.c.

    La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.

    La violazione dell’obbligo di astensione del giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti opposti va dedotta con la ricusazione; non può essere fatta valere in sede d’impugnazione come causa di nullità della decisione.

  • art. 52 c.p.c.

    La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.

    La ricusazione è lo strumento processuale per far valere la violazione dell’obbligo di astensione del giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti successivamente opposti.

  • art. 101 c.p.c.

    E’ pur vero che l’art. 101 c.p.c., così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, stabilisce che il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d’ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, risultando, altrimenti, violati i diritti di difesa per mancata realizzazione del contraddittorio onde evitare le decisioni “a sorpresa”.

    Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio la cui decisione possa richiedere difese sul mutato quadro della controversia; tuttavia, secondo la successiva precisazione della Corte, tale obbligo riguarda questioni di fatto o miste che richiedano nuove allegazioni o prove, non la mera applicazione di una regola processuale sulla base dei fatti già allegati.

  • art. 100 c.p.c.

    Il Tribunale di Pisa ha inoltre correttamente applicato l’art. 100 c.p.c. avendo accertato che SGR, creditore ammesso al passivo in collocazione chirografaria, non aveva allegato nel ricorso un interesse alla rimozione del decreto di aggiudicazione tangibile diretto ed attuale (ad esempio che la vendita era avvenuta condizioni notevolmente inferiori a quelle di mercato riducendo così la somma di denaro disponibile per soddisfare i creditori ), se non quello di ripristinare la legalità formale della procedura.

    L’impugnazione di un atto della procedura richiede un interesse concreto, diretto e attuale alla sua rimozione; non è sufficiente il solo interesse astratto al ripristino della legalità formale. Per il creditore della procedura può rilevare, ad esempio, l’allegazione che la vendita a condizioni notevolmente inferiori al mercato abbia ridotto le risorse disponibili per il soddisfacimento dei crediti.

  • art. 2909 c.c.

    La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio.

    La statuizione su una questione di rito produce giudicato formale entro il rapporto processuale in cui è pronunciata, ma non giudicato sostanziale e non impedisce di riproporre la domanda in un diverso giudizio.

  • art. 617 c.p.c.

    La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio.

    Nel rigettare la censura relativa alla qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutivi, la Corte ha applicato il principio per cui una statuizione processuale resa in un precedente giudizio non forma giudicato sostanziale e non preclude la riproposizione della domanda in un altro giudizio.

  • art. 26 l.fall.

    Il Tribunale di Pisa ha inoltre correttamente applicato l’art. 100 c.p.c. avendo accertato che SGR, creditore ammesso al passivo in collocazione chirografaria, non aveva allegato nel ricorso un interesse alla rimozione del decreto di aggiudicazione tangibile diretto ed attuale (ad esempio che la vendita era avvenuta condizioni notevolmente inferiori a quelle di mercato riducendo così la somma di denaro disponibile per soddisfare i creditori ), se non quello di ripristinare la legalità formale della procedura.

    La Corte conferma la decisione che aveva trattato la contestazione secondo lo schema del reclamo previsto dalla disciplina fallimentare, ma ritiene che il reclamo non possa essere esaminato in assenza dell’interesse concreto richiesto dall’art. 100 c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

    La regolazione delle spese del giudizio di cassazione segue la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dell’obbligo di astensione del giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti successivamente opposti deve essere fatta valere mediante ricusazione e non può essere dedotta in sede d’impugnazione come motivo di nullità della decisione.
  • L’obbligo di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, per evitare una decisione a sorpresa, opera quando la questione è di fatto o mista di fatto e diritto e richiede nuove allegazioni o prove; non opera per la mera applicazione di una regola processuale sulla base delle allegazioni già formulate.
  • La motivazione non è apparente quando espone in modo comprensibile le ragioni in fatto e in diritto della decisione, anche indicando perché la parte non abbia un interesse concreto alla verifica della regolarità della procedura.
  • La statuizione su una questione di rito produce giudicato formale limitato al rapporto processuale in cui è pronunciata e non preclude la riproposizione della domanda in un altro giudizio, non avendo efficacia di giudicato sostanziale.
  • Il creditore ammesso al passivo che contesti l’aggiudicazione di un bene della procedura deve allegare un interesse tangibile, diretto e attuale alla rimozione dell’atto. Non è sufficiente il solo interesse astratto alla regolarità formale della procedura; può rilevare l’allegazione che la vendita a condizioni notevolmente inferiori al mercato riduca le risorse disponibili per soddisfare i creditori.
  • Quando l’impugnazione viene rigettata per difetto di interesse ad agire, le censure relative ai singoli vizi della procedura di vendita, rimaste assorbite, non sono esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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