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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18968/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di restituzione di una somma di denaro residua, pari a euro 5.000 oltre interessi, proposta da un soggetto che assumeva di avere concesso all'altra parte un mutuo complessivo di euro 43.100. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda, ma il tribunale, in sede di appello, ha riformato la decisione ritenendo provata la dazione della somma a titolo di mutuo e l'obbligo di restituzione, escludendo la donazione e osservando che il convenuto non aveva provato fatti estintivi, impeditivi o modificativi. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse fondato la prova presuntiva del mutuo su dichiarazioni testimoniali e della controparte prive dei requisiti di precisione e concordanza; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse illegittimamente colmato il vuoto probatorio circa il titolo giuridico della pretesa restitutoria, quando invece spettava all'attore dimostrare integralmente sia la consegna della somma sia il titolo che ne giustificava la restituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la sentenza impugnata. Ha affermato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito, attività insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è apparente, contraddittoria o omette l'esame di fatti decisivi. La Corte ha ribadito che la prova del mutuo richiede la dimostrazione non solo della consegna del denaro, ma anche del titolo e dell'obbligo di restituzione; una volta ritenuto provato tale fatto costitutivo, spetta al convenuto allegare e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente alle spese e l'applicazione del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    La censura sulla prova presuntiva non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; la presunzione resta apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, purché sorretto da motivazione non apparente o contraddittoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità non può investire il libero convincimento del giudice sulla maggiore o minore attendibilità delle prove, se non nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesta la valutazione delle prove con cui il giudice ha ritenuto assolto l'onere.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Non è strumento idoneo a sindacare la ricostruzione fattuale o la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non all'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Chi denuncia l'omesso esame di fatti decisivi deve indicare specificamente in ricorso i fatti e gli atti rilevanti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'onere di deposito e di specifica indicazione degli atti processuali è funzionale alla deduzione del vizio di omesso esame.

  • art. 1817 c.c.

    Se il termine di restituzione del mutuo non è fissato espressamente o implicitamente dalle parti, esso è fissato dal giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La prova del mutuo tra privati richiede la dimostrazione non solo della dazione del denaro, ma anche del titolo della consegna e dell'obbligo di restituzione; la mera consegna della somma, da sola, non basta a fondare la pretesa restitutoria.
  • La valutazione delle prove testimoniali e presuntive, nonché l'apprezzamento della loro attendibilità e convergenza, appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione come violazione di legge.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo errato; non quando si contesta il modo in cui ha valutato le prove per ritenere assolto l'onere della parte gravata.
  • In sede di legittimità, il vizio motivazionale è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per l'omessa menzione di singoli elementi istruttori o per la richiesta di una nuova lettura delle prove.
  • Quando il giudice di merito abbia logicamente accertato il fatto costitutivo della domanda restitutoria, spetta al convenuto provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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