Cassazione Penale, Sentenza n. 31669/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 24/10/2023 della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità penale e la pena per violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (ceduto cocaina ed eroina e detenzione di panetti di stupefacenti), ma aveva revocato la confisca di alcuni immobili e mantenuto la confisca di autovetture e motocicli ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. Il ricorrente deduceva: (i) motivazione carente/contraddittoria; (ii) insufficiente valutazione dei dubbi e delle deduzioni difensive; (iii) errata applicazione della recidiva; (iv) vizi di motivazione nella confisca ex art. 240-bis, con particolare riferimento alla mancata valutazione delle giustificazioni sulla provenienza del denaro e alla data di acquisto del motociclo Suzuki (2009).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi a motivazione, valutazione delle prove e recidiva, confermando la declaratoria di responsabilità e il trattamento sanzionatorio (irrevocabile ex art. 624 c.p.p.). Tuttavia ha accolto il quarto motivo relativo alla confisca ex art. 240-bis: ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale carente e, in parte, contraddittoria quanto al mantenimento della confisca di tre autovetture e due motocicli (mancanza di chiarimenti sulla sproporzione rispetto ai redditi, sul criterio temporale e sulle elargizioni dei familiari), e ha annullato le statuizioni relative alla confisca limitatamente a tali beni, rinviando la questione alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sulla disciplina delle sostanze stupefacenti; implica l'imputazione per attività di cessione e detenzione di droghe. Nel caso, è il capo d'imputazione per la cessione continuata e la detenzione di panetti di eroina e cocaina.
art. 240-bis cod. pen.
Introduce una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale per i condannati per i reati indicati: è necessario provare la sproporzione tra redditi dichiarati/proventi leciti e valore dei beni e che non esista una giustificazione credibile della provenienza. Va applicato con criterio di ragionevolezza temporale fra reati presupposto e acquisto dei beni; può estendersi anche ai beni intestati a coniuge/figli se l'intestazione appare simulata. Se si allegano donazioni, il giudice deve valutare la sostenibilità dell'esborso da parte del presunto donante.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato in sentenza per affermare l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità dell'imputato dopo l'esito della Cassazione nella parte sulla responsabilità; implica che la conferma della condanna nella parte sostanziale diviene definitiva.
Massime di principio
- La Corte d'appello può far proprio, con riferimenti puntuali, l'argomentare del primo grado: la cassazione non censura automaticamente questa coincidenza se la motivazione complessiva resta comprensibile e coerente.
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né ritariffa le prove: non è ammessa una mera proposizione di una diversa valutazione delle risultanze processuali se i giudici di merito hanno argomentato congruamente.
- Per le confische ex art. 240-bis è necessario che la motivazione affronti espressamente la sproporzione tra redditi leciti e patrimonio e il criterio temporale tra reati e acquisti; il richiamo generico alle 'date di acquisto' non è sufficiente.
- Quando i beni sono intestati a familiari e si allegano elargizioni o donazioni, il giudice deve verificare la sostenibilità economica dell'ipotetico donante e motivare il rifiuto della credibilità delle spiegazioni fornite.
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica che valuti natura, distanza temporale e omogeneità dei precedenti e indizi di pericolosità; una motivazione che espliciti questi elementi è sufficiente a resistere al sindacato di legittimità.
- Se la confisca viene annullata per vizi di motivazione, la questione viene rimessa al giudice di merito per un nuovo esame, senza riaprire la valutazione dei fatti già adeguatamente motivate.
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