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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17584/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente assistenziale)

La controversia

L'ente assistenziale aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma l'amministrazione provinciale chiedendone la condanna al pagamento di una somma a titolo di indebito arricchimento senza causa, per prestazioni di assistenza a tempo pieno rese in favore di tre soggetti non vedenti negli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, su autorizzazione dell'amministrazione stessa. La convenuta aveva eccepito l'incompetenza territoriale, oltre a contestare prescrizione e merito. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di incompetenza e accolto la domanda solo in parte. In appello, però, la Corte territoriale aveva ritenuto la domanda proposta davanti a giudice territorialmente incompetente, applicando l'art. 1182 c.c. nel senso che, trattandosi di credito non liquido né liquidabile con semplice calcolo aritmetico, la competenza spettasse al giudice del domicilio del debitore alla scadenza. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c., sostenendo che il credito fosse liquido o comunque determinabile con calcolo aritmetico in base alle tariffe regionali; ha inoltre contestato che il foro del debitore coincidesse automaticamente con la sede di tesoreria dell'amministrazione e ha sostenuto che, per le obbligazioni verso una pubblica amministrazione, restino applicabili i fori alternativi dell'art. 20 c.p.c., non essendo il domicilio del debitore foro esclusivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha richiamato il principio per cui il foro del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c. opera solo se il credito pecuniario è già determinato o determinabile con un mero calcolo aritmetico; se invece la somma deve essere ancora liquidata con ulteriori accertamenti, si applica l'art. 1182, comma 4, c.c. Tuttavia ha affermato che, nella controversia in esame, la competenza territoriale era correttamente radicata davanti al Tribunale di Roma in base non solo al foro erariale della convenuta, ma anche al foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione o del fatto generativo dell'arricchimento, trattandosi di azione di indebito arricchimento nei confronti di una pubblica amministrazione. Ha ribadito che le norme di contabilità pubblica che individuano il luogo di adempimento nella sede di tesoreria non rendono quel foro esclusivo o inderogabile, e che la P.A. che eccepisce l'incompetenza deve contestare specificamente tutti i possibili fori. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata, la competenza per territorio del giudice adito è stata dichiarata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    arricchimento senza causa

    richiamato come fondamento dell'azione di indebito arricchimento proposta per ottenere l'indennizzo delle prestazioni rese

  • art. 1182 c.c.

    terzo comma; quarto comma

    il terzo comma si applica solo ai crediti pecuniari liquidi o determinabili con semplice calcolo aritmetico; se occorrono ulteriori accertamenti per liquidare la somma, opera il quarto comma con riferimento al domicilio del debitore alla scadenza

  • art. 20 c.p.c.

    fori alternativi del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio

    nei diritti di obbligazione restano applicabili i fori alternativi, che non sono esclusi dal mero richiamo al foro del debitore

  • art. 18 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 19 e 20 c.p.c. quale criterio da considerare nel complesso ai fini della competenza territoriale

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 18 e 20 c.p.c. quale criterio da considerare nel complesso ai fini della competenza territoriale

  • art. 38, comma 4, c.p.c.

    i presupposti della liquidità del credito ai fini della competenza territoriale si accertano in base allo stato degli atti

  • art. 26 L. n. 833/1978

    richiamato come base delle prestazioni assistenziali rese in favore dei soggetti non vedenti

  • R.D. n. 2440 del 1923

    citato dal ricorrente per sostenere il foro applicabile nei rapporti con l'amministrazione pubblica

  • R.D. n. 827 del 1924

    artt. 278 lett. d), 287 e 407

    citati dal ricorrente in relazione alle regole di contabilità pubblica e al luogo di pagamento

Massime di principio

  • L'obbligazione pecuniaria è "portabile" presso il domicilio del creditore solo quando il credito è già liquido o è liquidabile mediante un mero calcolo aritmetico; se la quantificazione richiede accertamenti ulteriori, la competenza segue il domicilio del debitore al tempo della scadenza.
  • Nelle controversie di pagamento contro una pubblica amministrazione, il foro ricavabile dalle norme di contabilità sulla sede di tesoreria individua soltanto un possibile luogo di adempimento, ma non un foro esclusivo o inderogabile.
  • Quando la domanda è fondata su indebito arricchimento, ai fini della competenza territoriale rilevano anche il luogo in cui l'obbligazione indennitaria è stata eseguita e il luogo in cui è sorto il fatto generativo dell'arricchimento.
  • La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale in presenza di più fori astrattamente applicabili deve contestarli specificamente tutti, indicando le ragioni per escludere ciascun criterio di collegamento.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

Testo integrale

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