Cassazione Civile, Ordinanza n. 36011/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la realizzazione di una palazzina di edilizia residenziale agevolata. L’appaltatore otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture non saldate. La cooperativa proponeva opposizione sostenendo che le fatture risultavano già pagate in base alle quietanze apposte e che alcuni lavori extra capitolato non erano stati eseguiti. Il Tribunale accoglieva solo in parte l’opposizione; la Corte d’appello riduceva ulteriormente il credito riconosciuto. In cassazione l’appaltatore deduceva due motivi: 1) violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. e degli artt. 1189 e 2702 c.c., sostenendo che il disconoscimento della sottoscrizione della quietanza era stato revocato e che la Corte non poteva valorizzare l’apparenza del diritto in assenza di errore scusabile; 2) violazione degli artt. 1417, 2722, 2724 e 2726 c.c., lamentando che la Corte avrebbe dovuto ammettere la prova della simulazione delle quietanze di comodo, anche mediante presunzioni e testimonianze, sulla base delle clausole contrattuali e della sequenza temporale tra SAL, fatture e accrediti dell’ente mutuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le dichiarazioni rese dal ricorrente in giudizio integravano una confessione del fatto che le quietanze venivano normalmente firmate dal fratello su sua autorizzazione, con conseguente revoca implicita del disconoscimento e applicazione del principio di apparenza del diritto in favore del terzo che aveva fatto affidamento su tale situazione. Ha rigettato anche il secondo motivo perché, in tema di quietanza simulata, la prova dell’accordo simulatorio tra creditore e debitore è soggetta alle limitazioni degli artt. 2722 e 2726 c.c. e richiede, di regola, una controdichiarazione scritta; le clausole del contratto d’appalto richiamate dal ricorrente sono state ritenute mere pattuizioni sulle modalità di pagamento, non una controdichiarazione idonea a provare la simulazione. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa della resistente; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il disconoscimento della scrittura privata postula la contestazione dell'autenticità della sottoscrizione; nel caso concreto tale disconoscimento è stato ritenuto superato da successive dichiarazioni della parte
richiamato dalla parte ricorrente in tema di verificazione della scrittura privata disconosciuta
richiamato dalla parte ricorrente in tema di pagamento al creditore apparente e tutela dell'affidamento del terzo
richiamato dalla parte ricorrente in tema di efficacia probatoria della scrittura privata
la prova della simulazione è ammessa nei limiti previsti dalla norma e dalle regole sulla prova della simulazione
la prova testimoniale non è ammessa per dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto del documento, salvo i casi di legge
le eccezioni al divieto di prova testimoniale operano solo nei casi previsti dalla norma
si applicano i limiti probatori anche alla quietanza simulata e alla controdichiarazione
richiamato in via analogica per ammettere la contestazione della quietanza solo per errore di fatto o violenza
la quietanza di favore può essere considerata simulata se risulta da un accordo precedente o coevo tra dichiarante e destinatario
richiamato indirettamente nella distribuzione dell'onere della prova in tema di simulazione e quietanza
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo
norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo invocata nei motivi di ricorso
Massime di principio
- Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata può ritenersi superato se la parte, nel corso del giudizio, compie dichiarazioni incompatibili con la negazione dell'autenticità e tali da integrare una confessione del fatto della sottoscrizione autorizzata da un terzo.
- Quando una quietanza è firmata da un terzo su espressa autorizzazione del creditore, il disconoscimento della scrittura perde consistenza e può operare una situazione di apparenza del diritto idonea a tutelare l'affidamento del debitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla rappresentazione esterna dei poteri di firma.
- La quietanza di pagamento, quale atto unilaterale recettizio contenente confessione stragiudiziale del pagamento, fa piena prova dell'adempimento; la sua contestazione è ammessa solo nei limiti e con i mezzi previsti dall'ordinamento, in particolare per errore di fatto o violenza, ovvero per prova della simulazione nei casi e con i limiti di legge.
- La simulazione della quietanza, quando derivi da accordo tra creditore e debitore volto a rappresentare falsamente un pagamento, non può essere provata liberamente mediante testimonianze o presunzioni in assenza dei presupposti normativi che consentano l'eccezione al divieto; in via ordinaria occorre una controdichiarazione scritta o altra prova scritta idonea.
- Le clausole contrattuali che disciplinano le modalità di pagamento in funzione di finanziamenti o stati di avanzamento lavori non costituiscono, di per sé, controdichiarazioni di simulazione della quietanza, se non attestano un accordo diretto a creare solo apparentemente la dichiarazione di avvenuto pagamento.
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