Sentenza n. 28/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 3033/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 325/2024), pubblicata in data 14.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero alla corresponsione in favore di parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 8.607,06.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di somme)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 8.607,06 a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non ha richiesto le spese legali liquidate direttamente ai procuratori antistatari. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza era stata notificata al Ministero e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni. Nel corso del giudizio il Ministero ha effettuato il pagamento, dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. Il ricorrente ha quindi insistito per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha eseguito integralmente la sentenza civile azionata. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La condanna alle spese è stata pronunciata secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'Amministrazione non aveva contestato né l'originaria inerzia né il fatto che il pagamento fosse avvenuto soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In applicazione del principio di non contestazione, il Collegio ha ritenuto dimostrati i presupposti che avrebbero condotto all'accoglimento dell'ottemperanza, ossia il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notifica al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Le spese sono state ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito estintivo del giudizio. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando che l'inerzia ministeriale si inseriva in un contenzioso seriale relativo a condanne per abusiva reiterazione di contratti a termine, con possibili ulteriori oneri per interessi, penalità di mora e spese di lite.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l'esecuzione intervenuta in corso di causa ha determinato la cessazione della materia del contendere.
È richiamato quale fondamento del principio di non contestazione applicabile al processo amministrativo; la mancata contestazione dell'inerzia e del pagamento tardivo ha consentito di considerarli pacifici ai fini della regolazione delle spese.
Costituisce la base del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 115, comma 1, c.p.c., in quanto compatibili con il processo amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità, serialità ed esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue, nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudicato azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva.
- L'esecuzione spontanea del giudicato intervenuta dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, che può essere pronunciata sulla base della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio amministrativo, la mancata contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte può consentire di considerarli provati ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., applicabile tramite l'art. 39 c.p.a.; ciò vale anche per l'inerzia amministrativa e per il pagamento effettuato solo dopo la proposizione del ricorso.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, la verifica dei presupposti dell'azione comprende il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche a tale giudizio.
- La liquidazione delle spese può essere ridotta rispetto ai parametri ordinari quando l'attività difensiva presenti obiettiva semplicità e marcata serialità, tenendo conto anche della cessazione della materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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