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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15854/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Occhiuzzi impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di illecita concorrenza con minaccia (art. 513-bis, comma 2) e contestuale collegamento con associazione di tipo mafioso (art. 416-bis.1), per fatti connessi all'evento "Moda Mare 2019" di Cetraro. L'accusa sosteneva che, in concorso con Giuseppe Caputo e dietro impulso di esponenti della cosca Muto, Occhiuzzi avesse imposto la scelta dell'agenzia di sicurezza (Caputo) escludendo altri operatori (Vommaro, Rizzuti), determinando una posizione di monopolio acquisita con minacce implicite e agevolando il clan. Le difese eccepivano vizio di motivazione, travisamento delle intercettazioni (termine "loro" non riferibile alla cosca), mancanza di condotte violente o minacciose da parte di Occhiuzzi, assenza di elementi a provare la finalità "metodo mafioso" e l'insussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso in relazione al motivo principale che censurava la qualificazione del fatto come illecita concorrenza con minaccia. Ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la condotta contestata a Occhiuzzi non costituisca atti di concorrenza realizzati con violenza o minaccia idonei a comprimere la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente; anzi il giudice ha valorizzato che Occhiuzzi, nella vicenda, è risultato in concreto soggetto indotto o intimidito dalla cosca a scegliere il contraente, non soggetto che abbia posto in essere la minaccia. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame e il provvedimento cautelare del GIP (2/8/2022), ordinando la cessazione della misura degli arresti domiciliari.

Norme richiamate

  • art. 513-bis cod. pen.

    La Corte richiama che per la configurabilità occorrono atti di concorrenza realizzati nell'esercizio di attività imprenditoriale con violenza o minaccia idonei a ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente; la mera imposizione del contraente da parte di terzi non integra la fattispecie se l'agente non ha posto in essere condotte intimidatorie

  • art. 513-bis, comma 2 cod. pen. (aggravante)

    L'aggravante per aver agito in relazione ad attività sponsorizzata/patrocinata da ente pubblico è richiamata in contestazione, ma la Corte ha ritenuto assente la base fattuale per riconoscere l'illecito di cui all'art. 513-bis e le aggravanti ad esso collegate

  • art. 416-bis e art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento alla presunta agevolazione di 'ndrangheta e alla qualificazione del "metodo mafioso"; la Corte segnala la necessità di elementi probatori idonei a provare l'appartenenza/consapevolezza e la volitività del soggetto nell'agevolare l'associazione

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato rispetto alla partecipazione concorrente tra soggetti: la responsabilità per concorso richiede conoscenza della qualità dell'agente principale e contributo partecipativo idoneo

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la funzione del Tribunale in sede di riesame, contestata nell'iter processuale ma non decisiva sulla pronuncia di merito della Corte

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamati come parametri per censurare vizi di motivazione e violazione di legge: la Corte ha esaminato le doglianze sulla motivazione e le ha ritenute fondate in relazione alla mancata corretta qualificazione giuridica del fatto

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte delle censure relative all'istruttoria e alla prova (menzionato dalla difesa), con riferimento alla necessità di motivare l'applicazione di aggravanti

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Citando la normativa sulla revoca/variazione degli incarichi e sugli atti procedurali; la Corte osserva l'assenza di elementi che formino prova di coercizione o minaccia nella revoca dell'incarico a Vommaro

  • art. 41, comma 1 Cost.

    Ricordato come principio di riferimento per il libero svolgimento dell'attività economica e l'esigenza di protezione della concorrenza leale nel diritto penale

  • art. 2598 cod. civ.

    Menzione della disciplina sulla concorrenza sleale come contesto interpretativo per l'illecito penale in materia di concorrenza

  • legge n. 287/1990, artt. 2 e 3

    Riferimento alla normativa antitrust quale parametro interpretativo per individuare condotte che falsano il mercato e acquisiscono vantaggi indebitamente

Massime di principio

  • Per integrare il reato di cui all'art. 513-bis è necessario che gli atti di concorrenza siano realizzati con violenza o minaccia effettiva o implicita, idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente; la semplice opzione di un committente non è sufficiente.
  • La compartecipazione al reato richiede che l'extraneus conosca la qualità intraneus dell'agente principale e che il suo apporto sia contributivo e idoneo a determinare il risultato: essere soggetto indotto o intimidito dalla criminalità organizzata non equivale automaticamente a essere coautore della minaccia.
  • La qualificazione dell'aggravante "metodo mafioso" richiede elementi probatori che dimostrino non solo contatti con soggetti legati alla criminalità organizzata, ma la consapevolezza e la volontà di agevolare l'associazione o di ricorrere a modalità intimidatorie riconducibili al clan.
  • Nella valutazione cautelare il giudice deve motivare in modo puntuale la sussistenza degli indizi gravi e il nesso tra la condotta attribuita e la fattispecie normativa; carenze logiche o mancata dimostrazione del carattere violento/minaccioso della condotta possono rendere la misura cautelare illegittima.
  • Le intercettazioni e le risultanze indiziarie vanno valutate nella loro chiarezza e significato concreto: equivoci interpretativi (es. termini come "loro") possono essere decisivi nel determinare l'orientamento sulla responsabilità penale.
  • Nel dubbio tra diverse ricostruzioni non manifestamente illogiche, in sede di legittimità non è possibile sostituirsi al giudice di merito nella rilettura delle prove; tuttavia una ricostruzione che non colleghi fattualmente la condotta dell'imputato alla violenza/minaccia rende insostenibile la qualificazione ai fini penali.

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