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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24914/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal cambio di appalto relativo a un cantiere di servizi. La società subentrante, dopo aver assunto la gestione dell'appalto, è stata ritenuta dai giudici di merito vincolata alla disciplina del CCNL Multiservizi in base a un comportamento concludente e, conseguentemente, obbligata ad assumere il lavoratore già impiegato nel cantiere dall'impresa uscente. In cassazione la società subentrante ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1321, 1324, 1325, 1332 c.c. e dell'art. 4 del CCNL Multiservizi, sostenendo che non vi fosse applicazione del contratto collettivo da parte sua, né fosse stata attivata la procedura di passaggio diretto dei dipendenti prevista dalla contrattazione collettiva; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse verificato tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla norma collettiva per ritenere operante il passaggio del personale; (3) omesso esame dell'illegittimità del recesso intimato dall'azienda uscente, questione proposta dal lavoratore in via subordinata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui sollecitavano una diversa valutazione di merito del comportamento tenuto dalla società subentrante, valutazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Per il resto, ha considerato non fondati i motivi perché la Corte d'appello si era attenuta al principio secondo cui un contratto collettivo non erga omnes può vincolare anche per adesione implicita desunta da comportamenti concludenti, e perché non vi era stata alcuna inversione dell'onere della prova: il lavoratore aveva allegato e provato i presupposti del diritto all'assunzione. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la legittimità del licenziamento intimato dall'impresa uscente è profilo autonomo rispetto al diritto all'assunzione presso l'impresa subentrante. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta in cassazione, ma non consente di ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove quando la censura mira in realtà al riesame del merito.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la ricostruzione negoziale del vincolo collettivo; la Corte non ne ricava un diverso principio applicativo rispetto alla natura privatistica del contratto collettivo non erga omnes.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla formazione del contratto per sostenere l'assenza di adesione alla disciplina collettiva; la Corte ribadisce che l'adesione può risultare anche da comportamento concludente.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'insussistenza di un vincolo contrattuale; non viene accolto come argomento decisivo contro l'adesione implicita alla contrattazione collettiva.

  • art. 1332 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte conferma che la vincolatività del contratto collettivo non erga omnes può discendere anche da comportamento concludente e applicazione costante e non contestata.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è censurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove. Nel caso concreto non vi è stato sovvertimento dell'onere della prova, gravante sul lavoratore, ritenuto assolto dal giudice di merito.

  • art. 4 CCNL Multiservizi

    La Corte di merito ha ritenuto che la società subentrante avesse aderito implicitamente alla disciplina collettiva applicabile al cambio di appalto; la Corte di cassazione ha ritenuto corretta tale verifica in fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

  • art. 287 c.p.c.

    Nel procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile solo per errori di espressione o rappresentazione grafica, non per rimediare a una pretesa errata valutazione giuridica o al contenuto decisorio della sentenza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato in tema di correzione di errore materiale; il rimedio non può essere utilizzato per modificare il contenuto concettuale della decisione.

Massime di principio

  • I contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes hanno natura negoziale e vincolano i rapporti individuali solo se le parti sono iscritte alle associazioni stipulanti oppure se vi sia adesione espressa o implicita desumibile da un comportamento concludente, costante e non contestato.
  • L'accertamento dell'adesione implicita a un contratto collettivo e del comportamento concludente della parte datoriale è un giudizio di merito, insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione nei casi consentiti o della violazione di legge realmente sussistente.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando si contesta la ricostruzione o la valutazione delle prove offerte dalle parti.
  • Nel sistema del cambio di appalto, la previsione collettiva di procedure di passaggio diretto del personale può aggiungersi, e non sostituirsi, alle tutele spettanti al lavoratore nei confronti del datore che abbia intimato il licenziamento; il giudizio sulla legittimità del recesso dell'uscente è autonomo rispetto al diritto all'assunzione presso il subentrante.
  • Il rimedio della correzione dell'errore materiale è limitato ai soli errori di rappresentazione grafica o di trascrizione, riconoscibili dal testo del provvedimento e non incidenti sul contenuto sostanziale della decisione; non è utilizzabile per correggere una presunta erronea valutazione del giudice.
  • In materia di spese di legittimità, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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