Cassazione Penale, Sentenza n. 3865/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rovaris impugna la sentenza resa con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., cui è stata applicata una pena di 3 anni e 3 mesi e 14.000 euro di multa per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione. Primo motivo: vizio per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 (contestazione specifica sul delitto di ricettazione e sulla presunta estraneità dell'imputato al delitto presupposto ex art. 73 d.p.r. 309/90). Secondo motivo: illogicità della motivazione con riguardo alla confisca di euro 266.000, sostenendo che, in assenza di prova del delitto presupposto, non potrebbe disporsi la confisca.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perché l'omessa valutazione delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non rientra fra i motivi di impugnazione ammessi contro sentenze di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, co. 2-bis, c.p.p. (limite legale delle doglianze); il secondo motivo è manifestamente infondato: la giurisprudenza consente di integrare il reato di ricettazione (e di disporre confisca) quando il possessore di ingenti somme non dà plausibile giustificazione e ricorrono elementi fattuali indizianti (ammontare elevato, modalità di occultamento, concomitante rinvenimento di stupefacente, ecc.). Il giudice di merito ha adeguatamente motivato la confisca richiamando gli indici di illecito e l'art. 240-bis c.p.; inoltre, in sede di patteggiamento, l'onere motivazionale è commisurato alla natura dell'accordo. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza è stata emessa con questo rito e comporta limiti specifici all'impugnazione e alla motivazione.
Riferimento alle cause di non punibilità che il ricorrente sostiene non essere state esaminate; la Corte ritiene che la mancata valutazione di tali condizioni non sia fra i motivi impugnabili ex art. 448, co. 2-bis c.p.p.
Norma che individua reati in materia di stupefacenti; è richiamata quale possibile delitto presupposto da cui potrebbe derivare la provenienza del denaro sequestrato.
art. 448, co. 2-bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 1, co.50, L. n.103/2017)
"limita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati"
Limita le ragioni di impugnazione delle sentenze di patteggiamento ai soli profili espressamente indicati (violazione di norme che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza), escludendo censure basate sulla carenza motivazionale non riconducibili a violazione di legge.
Disciplina generale dell'appello; la Corte sottolinea che la disciplina speciale dell'art. 448 co.2-bis deroga alla disciplina generale delle impugnazioni.
Norma che punisce la ricettazione; la giurisprudenza ammette che il reato possa essere integrato anche mediante prove logiche quando il soggetto detiene rilevanti somme senza plausibile giustificazione, con elementi indizianti della provenienza illecita.
Riferimento normativo in tema di confisca diretta del profitto; la Corte registra che il giudice ha richiamato gli indici di provenienza illecita e ha motivato la confisca in relazione ai capi di imputazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011; Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019)
Orientamenti giurisprudenziali richiamati: è possibile ritenere integrato il reato di ricettazione in caso di possesso di ingenti somme senza plausibile giustificazione se sussistono elementi ulteriori che indicano provenienza illecita; non è sempre necessario accertare giudizialmente il delitto presupposto; in sede di patteggiamento l'onere motivazionale del giudice sulla confisca è parametrato alla natura dell'accordo.
Massime di principio
- Le sentenze pronunciate con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) hanno limiti stretti di impugnazione: molte censure di motivazione non sono ammissibili se non ricadono nelle specifiche fattispecie di violazione di legge indicate dall'art. 448, co. 2-bis c.p.p.
- La confisca di rilevanti somme di denaro può essere disposta anche in assenza di accertamento giudiziale del delitto presupposto, quando vi siano elementi indicativi della loro illecita provenienza (ammontare elevato, modalità di occultamento, concorso di altri indizi come rinvenimento di stupefacenti).
- Per il reato di ricettazione non è sempre necessario identificare l'autore o la tipologia del delitto presupposto: il giudice può ricostruire la responsabilità tramite prove logiche e indizi significativi.
- In sede di patteggiamento l'onere motivazionale del giudice non è nullo ma è adeguato alla natura dell'accordo: la motivazione deve comunque indicare i presupposti della confisca o della misura, ma non richiede lo stesso sviluppo argomentativo di una sentenza dibattimentale.
- Per chi si trovi in possesso di ingenti somme di denaro è fondamentale poter fornire giustificazioni documentali e credibili sulla provenienza; in mancanza, circostanze come occultamento artificioso e concomitante rinvenimento di stupefacenti aumentano il rischio di ricadere in responsabilità per ricettazione o riciclaggio.
- Chi impugna una sentenza di patteggiamento dovrebbe concentrare la censura sui profili specificamente ammessi dall'art. 448 co.2-bis (violazioni di legge, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena), evitando doglianze generiche sulla motivazione che rischiano di essere dichiarate inammissibili.
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