Cassazione Penale, Sentenza n. 3825/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava ad impugnare il decreto del GIP (8/9 maggio 2024) che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di archiviazione cumulativa relativa agli "ignoti seriali" per deposito in modalità analogica (in cancelleria) anziché telematica, ritenuta violazione dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 217/2023. Il PM deduceva che il provvedimento fosse abnorme: (1) sotto profilo strutturale e funzionale perché avrebbe creato una stasi del procedimento impedendo al PM sia il deposito telematico sia la reiterazione in modalità cartacea; (2) sotto altro profilo perché il GIP avrebbe sindacato un provvedimento amministrativo che attestava il malfunzionamento del sistema, esercitando un potere riservato all'amministrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, nella sostanza una restituzione degli atti al pubblico ministero per vizio di forma nel deposito, sia atto interlocutorio previsto dal sistema (richiamando artt. 410 e 411 c.p.p. e giurisprudenza consolidata) e non costituisca abnormità strutturale o funzionale. In particolare: (i) l'atto non è avulso dall'ordinamento processuale; (ii) la restituzione non ha determinato una stasi insuperabile del procedimento, perché il PM può reiterare la richiesta di archiviazione rispettando le forme richieste; (iii) l'accertamento del malfunzionamento operato dal Procuratore è qualificabile come atto amministrativo e la sua sindacabilità non compete alla cassazione penale ma alla giustizia amministrativa. Pertanto non ricorrevano i presupposti per elidere il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.) e il ricorso per cassazione non era ammissibile.
Norme richiamate
Decreto ministeriale n. 217 del 29 dicembre 2023
art. 3 del decreto ministeriale n. 217 del 29 dicembre 2023
Il GIP ha richiamato la norma per censurare il deposito analogico; la Corte però ha valutato che la questione formale non rende il provvedimento di restituzione 'abnorme' né impedisce al PM di riproporre la richiesta secondo le forme previste.
Disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per fondare il ricorso; la Corte ne prende atto ma ritiene che non sussistano i presupposti di ammissibilità per cassazione contro il provvedimento impugnato.
Codice di procedura penale
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: la cassazione contro provvedimenti per cui la legge non prevede rimedi è ammessa solo in presenza di abnormità, qui non dimostrata.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Riferimento alla censura proposta dal ricorrente circa l'illegittimo sindacato di un atto amministrativo; la Corte osserva che la sindacabilità dell'atto amministrativo spetta alla giustizia amministrativa.
Codice di procedura penale
artt. 410 e 411 cod. proc. pen.
Richiamati per mostrare che la restituzione degli atti per vizi di forma è figura prevista e non estranea al sistema processuale.
Codice di procedura penale - norme di attuazione
art. 107-bis disp. att. c.p.p.
Citato in relazione alla disciplina delle denunce a carico di ignoti e all'obbligo di trasmissione degli elenchi dalla polizia alla procura; la Corte precisa che la modalità cumulativa è quella prevista ma la restituzione formale non impedisce di reiterare la richiesta.
Codice di procedura penale
Riferito alla pronuncia cumulativa dei provvedimenti di archiviazione per gli 'ignoti seriali'; la Corte sottolinea che la forma cumulativa è prevista ma non è stata lesiva dell'ordinamento quando si ordina la restituzione per vizi di deposito.
Codice penale
Cittato nella giurisprudenza comparata richiamata dalla Corte per distinguere inviti del giudice che non costituiscono invasione di competenza del PM; utile al ragionamento sulla legittimità di indicazioni non meramente amministrative.
Codice di procedura penale
Menziionato come norma le cui ulteriori statuizioni non sono state adottate perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La restituzione degli atti da parte del GIP per vizi di forma è un provvedimento interlocutorio previsto dal sistema e, di norma, non è impugnabile con la cassazione salvo che sia effettivamente 'abnorme'.
- La cassazione contro provvedimenti per i quali la legge non prevede specifici mezzi di impugnazione è ammessa solo se l'atto è abnorme: cioè o esercizio di potere non attribuito (carenza di potere in astratto) o deviazione radicale rispetto alla funzione prevista (carenza di potere in concreto), oppure produce una stasi insuperabile del procedimento obbligando il PM a compiere un atto nullo.
- Se il provvedimento di restituzione consente al PM di reiterare l'atto correggendo la forma (es. nuovo deposito telematico), non sussiste abnormità funzionale: la procedura può proseguire senza che il PM sia costretto a compiere atti nulli.
- Gli atti interni di organizzazione (es. accertamento di malfunzionamento del sistema) hanno natura amministrativa e la loro sindacabilità spetta alla giustizia amministrativa, non alla cassazione penale.
- Problemi tecnici legati al passaggio dalla modalità cartacea a quella telematica (malfunzionamenti temporanei) non determinano automaticamente la nullità degli atti sostanziali; la tardività formale non comporta di per sé nullità se il sistema consente poi l'adempimento.
- La terminologia utilizzata dal giudice (ad es. 'inammissibilità') può essere impropria sul piano lessicale ma non altera la sostanza giuridica del provvedimento di restituzione per difetto di forma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3822/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3823/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3824/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3826/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3827/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3828/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →