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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3824/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del GIP del 09/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione cumulativa relativa agli "ignoti seriali", ritenendo la richiesta depositata in modalità analogica (in cancelleria) anziché telematica (tramite la piattaforma "APP"), con presunta violazione dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 217 del 29/12/2023. Il Procuratore ha dedotto: (1) abnormità strutturale e funzionale del provvedimento perché la declaratoria di inammissibilità avrebbe determinato una stasi del procedimento, impedendo al PM di depositare telematicamente o di ripresentare la richiesta in forma cartacea; (2) abnormità sotto il profilo del sindacato sul provvedimento amministrativo con cui si era accertato il "malfunzionamento" del sistema, sostenendo che il GIP avrebbe sindacato un atto amministrativo riservato ad organi amministrativi e denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'oggetto del giudizio non fosse il funzionamento del sistema informatico ma l'impugnabilità del provvedimento del GIP. Ha qualificato il provvedimento impugnato come atto interlocutorio di restituzione degli atti al pubblico ministero, previsto e compatibile con il sistema processuale (richiamando artt. 410 e 411 c.p.p. e la giurisprudenza), e non come atto "abnorme" ai sensi della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione contro provvedimenti per i quali non è previsto rimedio è ammissibile solo se l'atto è abnorme (strutturalmente o funzionalmente): l'abnormità funzionale richiede una stasi del processo tale che esso non possa proseguire se non mediante il compimento di un atto nullo da parte del PM. Nel caso di specie la restituzione non ha impedito al PM di reiterare la richiesta di archiviazione in forma conforme (telematica) e quindi non ha determinato stasi insuperabile. Inoltre la Corte ha osservato che l'atto del Procuratore che accertava il "malfunzionamento" ha natura amministrativa e la sua sindacabilità compete agli organi della giustizia amministrativa. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e non si sono disposte ulteriori statuizioni ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto ministeriale n. 217 del 29/12/2023, art. 3

    Richiama l'obbligo di deposito telematico; nel caso concreto il GIP ha ritenuto che la richiesta depositata in analogico violasse tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione sul "malfunzionamento" del sistema e le relative scelte organizzative ricadano nell'ambito di atti amministrativi e non mutino la regolarità processuale tale da autorizzare la cassazione.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Norma invocata dal Procuratore per proporre il ricorso; la Corte ha però ritenuto la questione relativa all'impugnabilità del provvedimento e non risolta da tale richiamo.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. a)

    Richiamata dal ricorrente come possibile fondamento per denunciare il presunto eccesso di potere del GIP; la Corte ha osservato che la questione del provvedimento amministrativo che accerta il malfunzionamento è rimessa alla giustizia amministrativa e non al sindacato in cassazione penale.

  • cod. proc. pen., art. 568, comma 1

    Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: se la legge non prevede rimedio, la cassazione è ammessa soltanto in presenza di abnormità dell'atto. La Corte ha applicato questo principio per escludere l'ammissibilità del ricorso.

  • cod. proc. pen., artt. 410 e 411

    Norme richiamate per mostrare che la restituzione degli atti al PM rientra in schemi previsti dal procedimento di richiesta di archiviazione e non è atto estraneo al sistema processuale.

  • norme di attuazione, art. 107-bis disp. att. c.p.p.

    Stabilisce il meccanismo di trasmissione degli elenchi delle denunce a carico di ignoti; la Corte ha ricordato che la richiesta cumulativa è la modalità prevista per gli "ignoti seriali", ma ciò non impedisce la restituzione degli atti e la successiva reiterazione della richiesta dal PM.

  • cod. proc. pen., art. 415, comma 4

    Richiama la previsione sulla pronuncia cumulativa delle archiviazioni per gli "ignoti seriali"; la Corte ha precisato che l'obbligo della forma cumulativa non esclude la possibilità di reiterare la richiesta nel rispetto delle forme.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma citata in relazione alle ulteriori statuizioni non pronunciate dalla Corte: il ricorso è dichiarato inammissibile senza ulteriori statuizioni ex art. 616 c.p.p.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Sez. U, n. 25957/2009 Toni; Sez. U, n. 17/1997 Di Battista; Sez. U, n. 20569/2018 Ksouri; Sez. U, n. 10728/2021 Fenucci; Sez. 5, n. 3457/2022 Rv. 283984; altre pronunce citate)

    Richiamata per definire il concetto di "abnormità" (strutturale e funzionale). La Corte ha applicato l'orientamento consolidato secondo cui l'abnormità strutturale implica esercizio di potere non attribuito o esercizio in situazione radicalmente diversa da quella prevista; l'abnormità funzionale richiede stasi del processo che impedisca la prosecuzione se non mediante atto nullo del PM. Sulla base di tale giurisprudenza la Corte ha escluso l'abnormità del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il provvedimento del GIP che dispone la restituzione degli atti al PM per irregolarità formali non è, di per sé, atto "abnorme" né automaticamente impugnabile in cassazione: rientra nelle previsioni del procedimento di archiviazione e può essere reiterata la richiesta conformemente alle forme.
  • La cassazione penale contro provvedimenti per i quali la legge non prevede rimedio ordinario è ammessa solo quando l'atto sia abnorme: o carenza di potere in astratto, o esercizio del potere in modo radicalmente estraneo ai casi consentiti, oppure abnormità funzionale che determina una stasi del procedimento imputabile all'esecuzione di un atto nullo da parte del PM.
  • Le valutazioni sull'esistenza di un "malfunzionamento" del sistema telematico e gli atti organizzativi adottati dal Procuratore hanno natura amministrativa e la loro sindacabilità è rimessa alla giustizia amministrativa, non alla cassazione penale.
  • La restituzione degli atti per vizi di forma non impedisce al PM di riproporre la richiesta in forma conforme (ad es. telematica) e la presentazione tardiva non determina, di per sé, nullità insanabile che giustifichi la cassazione.
  • In situazioni di transizione tra modalità cartacea e telematica, occorre verificare la sussistenza di effettive condizioni che rendano impossibile il deposito telematico; tuttavia, anche in presenza di malfunzionamenti temporanei, la strada corretta è l'adozione di rimedi amministrativi o la riproposizione dell'atto nella forma prescritta appena possibile, non il ricorso per cassazione salvo che ricorrano i rigorosi presupposti di abnormità.

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