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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3827/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna il decreto del GIP del 09/05/2024 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione cumulativa relativa a ignoti "seriali", ritenendone l'avvenuto deposito in modalità analogica (in cancelleria) anziché telematica (tramite la piattaforma APP), con violazione dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 217/2023. Il ricorrente deduce abnormità strutturale e funzionale del provvedimento (stasi del procedimento, impossibilità di riporre l'atto in forma telematica o di reiterare la richiesta cartacea) e censura il sindacato sul provvedimento amministrativo che accerta il malfunzionamento, sostenendo che il GIP abbia esercitato un potere riservato a organi amministrativi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tema del funzionamento del sistema informatico sia estraneo al thema decidendum principale e che il provvedimento impugnato, nella sostanza una restituzione degli atti al PM per vizi formali del deposito, non sia abnorme né sotto il profilo strutturale né funzionale. La Corte ha ricordato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.) e l'interpretazione giurisprudenziale dell'abnormità: solo atti privi di potere o talmente strani da essere avulsi dall'ordinamento consentono il ricorso per cassazione. La restituzione non determina una stasi insuperabile del procedimento perché il PM può reiterare la richiesta di archiviazione rispettando le forme previste; inoltre l'accertamento del malfunzionamento ha natura di atto amministrativo organizzativo e la sua sindacabilità compete alla giustizia amministrativa.

Norme richiamate

  • decreto ministeriale n. 217 del 29/12/2023, art. 3

    Il GIP ha richiamato la norma per rilevare il deposito analogico anziché telematico; la Corte ritiene però che la violazione formale non renda abnormo il provvedimento di restituzione e che il PM possa correggere la forma e reiterare la richiesta.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al potere del PM di proporre ricorso per cassazione; contestata impugnazione fondata su tale disposizione.

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: il ricorso è ammissibile solo nei casi previsti, salvo l'eccezione dell'abnormità debitamente qualificata.

  • art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare l'esercizio di poteri riservati ad organi amministrativi; la Corte osserva però che l'accertamento del malfunzionamento è atto amministrativo e non sindacabile in sede penale.

  • artt. 410 e 411 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano la fase della richiesta di archiviazione e le verifiche formali del GIP; la restituzione degli atti rientra nei poteri previsti da tali disposizioni.

  • art. 107-bis disp. att. c.p.p.

    Prevede la trasmissione alle procure degli elenchi delle denunce a carico di ignoti; la Corte rileva che la cumulatività prevista per "ignoti seriali" non impedisce la reiterazione della richiesta dopo la restituzione formale.

  • art. 415, comma 4, c.p.p.

    Stabilisce la pronuncia cumulativa per archiviazioni relative a ignoti seriali; la Corte afferma che l'obbligo della modalità cumulativa non esclude che il PM ripresenti correttamente la richiesta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato in giurisprudenza come esempio di situazioni in cui il GIP può restituire atti per valutazioni giuridiche senza configurare abnormità; il giudice può esercitare attività di qualificazione giuridica.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro un provvedimento privo di rimedio processuale ordinario è ammesso soltanto se l'atto è abnorme nella forma o nella funzione; la mera illegittimità non basta.
  • La restituzione degli atti da parte del GIP per irregolarità di forma (es. deposito analogico vs telematico) rientra nei poteri del giudice e non determina automaticamente una stasi insuperabile del procedimento: il PM può correggere la forma e reiterare la richiesta.
  • Gli accertamenti interni sull'operatività dei sistemi informatici hanno natura amministrativa e, se contestati, vanno impugnati davanti alla giustizia amministrativa; non sono idonei di per sé a fondare un ricorso penale per cassazione contro provvedimenti giudiziali ordinari.
  • La presentazione tardiva di una richiesta di archiviazione, per motivi legati al sistema informatico, non comporta di per sé la nullità dell'atto né impedisce la successiva proposizione di atti correttivi.
  • In casi di disfunzione tecnica, è opportuno documentare tempestivamente il problema e, se si contesta l'accertamento organizzativo adottato dall'ufficio, rivolgersi al giudice amministrativo; nel procedimento penale il PM deve rispettare le forme previste e può reiterare atti conformi.

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