Cassazione Penale, Sentenza n. 3826/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava il decreto del GIP dell'08/05/2024 che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di archiviazione cumulativa relativa ai c.d. "ignoti seriali", ritenendo il deposito irrituale perché eseguito in modalità analogica (in cancelleria) anziché telematica (tramite la piattaforma "APP"), in violazione dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 217/2023. Il Procuratore ha censurato il provvedimento per abnormità strutturale e funzionale: (i) la declaratoria avrebbe prodotto una stasi procedimentale impedendo il deposito telematico o la reiterazione cartacea della richiesta; (ii) il GIP avrebbe sindacato un provvedimento amministrativo con cui il Procuratore aveva accertato il malfunzionamento, invadendo competenze amministrative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia, nella sostanza, una restituzione degli atti al pubblico ministero finalizzata alla verifica del rispetto delle forme di deposito (atto interlocutorio e non delibativo sul merito) e che non rientri nella categoria dell'abnormità. Il giudice ha richiamato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568, comma 1 c.p.p.) e la giurisprudenza sulle ipotesi di abnormità, escludendo che il provvedimento abbia determinato una stasi insuperabile del procedimento: il PM può reiterare la richiesta di archiviazione nel rispetto delle forme (anche cumulativa per gli "ignoti seriali") e la sua eventuale riproposizione tardiva non costituisce nullità insuperabile. Inoltre il provvedimento con cui il Procuratore ha attestato il malfunzionamento ha natura di atto amministrativo e la sua sindacabilità compete alla giustizia amministrativa. Conseguentemente il rimedio in cassazione non è ammissibile e il ricorso è stato respinto (dichiarato inammissibile).
Norme richiamate
decreto ministeriale n. 217 del 29/12/2023, art. 3
Stabilisce l'obbligo di utilizzo delle modalità telematiche per determinati depositi; la Corte ha comunque considerato che l'irritualità formale del deposito cartaceo poteva essere sanata con la restituzione degli atti e la riproposizione telematica, senza configurare abnormità del provvedimento giudiziale.
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per inquadrare il motivo di impugnazione; la Corte non ha ritenuto che autorizzasse la cassazione contro il provvedimento impugnato dato il regime di tassatività dei mezzi di impugnazione.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione: il ricorso per cassazione contro provvedimenti per i quali la legge non prevede rimedio è inammissibile, salvo il caso di abnormità. La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.
artt. 410 e 411 cod. proc. pen.
Predisposizioni che legittimano talune determinazioni del GIP nell'ambito della richiesta di archiviazione; la Corte le ha richiamate per sostenere che la restituzione degli atti rientra nel perimetro degli atti previsti dall'ordinamento processuale.
art. 107-bis disp. att. c.p.p.
Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili
Stabilisce il meccanismo degli elenchi mensili per le denunce contro ignoti; la Corte ha osservato che la modalità cumulativa per gli "ignoti seriali" è prevista dalla legge ma la restituzione degli atti non impedisce la reiterazione della richiesta secondo quella modalità.
art. 415, comma 4, c.p.p.
Prevede che le archiviazioni relative a "ignoti seriali" siano pronunciate cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia; la Corte ha rilevato che la legalità della modalità cumulativa non viene azzerata dalla restituzione degli atti al PM per adeguamento formale.
art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente in relazione alla possibilità di impugnare atti che violino competenze riservate; la Corte ha ritenuto che la censura relativa al sindacato di un atto amministrativo da parte del giudice non fosse idonea a qualificare l'atto come abnorme nel senso richiesto per la cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro un provvedimento per il quale la legge non prevede rimedio è inammissibile salvo che l'atto sia 'abnorme' nei rigidi termini giurisprudenziali (carenza di potere in astratto o esercizio del potere oltre ogni ragionevole limite, oppure stasi processuale insuperabile).
- La restituzione degli atti al pubblico ministero per il rispetto delle forme di deposito è un provvedimento interlocutorio previsto dall'ordinamento e non costituisce, di per sé, abnormità; il PM può reiterare la richiesta di archiviazione conformandola alle modalità richieste.
- Le attestazioni organizzative di malfunzionamento del sistema informatico adottate dal Procuratore hanno natura di atto amministrativo con funzioni organizzative e la loro sindacabilità compete alla giustizia amministrativa, non al giudice penale in sede di cassazione.
- L'obbligo di deposito telematico è vincolante, ma l'irregolarità formale del deposito può essere corretta con la restituzione e la successiva riproposizione telematica senza che ciò determini automaticamente nullità o abnormità del provvedimento giudiziale.
- La nozione di abnormità funzionale è limitata: rileva solo se il provvedimento impone al PM di compiere un adempimento che concretizzi un atto nullo necessario per proseguire il processo; altrimenti il PM è tenuto ad osservarlo e a riprendere l'azione secondo le forme.
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