Cassazione Penale, Sentenza n. 3822/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rodofili impugnava la sentenza di appello che, pur avendo riconosciuto la circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. (risarcimento del danno), aveva rideterminato la pena in misura non massima; deduceva in particolare: (i) vizio di motivazione e violazione di legge sulla misura della riduzione per la circostanza di cui all'art. 62 n. 6, sostenendo che la riduzione avrebbe dovuto essere applicata nella massima estensione; (ii) illegittimità dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, prevista dal Tribunale per 5 anni e confermata dalla Corte territoriale, nonostante la pena definitiva rideterminata fosse inferiore al limite di 3 anni previsto dall'art. 29 cod. pen. (va ricordato il fatto storico: Rodofili, durante un sorpasso vietato, invase la corsia opposta causandone l'impatto e la morte di Pietro Panattoni; erano state anche svolte censure sulla consulenza del PM e sull'applicazione dell'aggravante di cui al comma quinto n.3 dell'art. 589-bis, tutte rigettate in appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (inammissibile): ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione discrezionale della Corte d'appello che, pur riconoscendo l'attenuante ex art. 62 n. 6, ha modulato la diminuzione in considerazione dell'elevato grado di colpa, della gravità del danno (decesso) e della mancanza di un impegno personale dell'imputato per il risarcimento prima del giudizio. Ha invece accolto il secondo motivo: la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, applicata per cinque anni, non poteva essere confermata perché la pena definitiva di reclusione è risultata di anni 2 e mesi 8, cioè inferiore al limite di 3 anni previsto dall'art. 29 cod. pen.; pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale pena accessoria e ha rigettato il ricorso nel resto.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio stradale; contestata per il fatto di aver cagionato la morte con violazioni del Codice della strada e del relativo regime sanzionatorio penale.
artt. 140, 141 co. 1 e 3, 143-146 e 148 Cod. strada
Norme del Codice della strada le cui violazioni hanno concorso alla ricostruzione della colpa nella condotta di guida (sorpasso vietato, invasione corsia opposta, ecc.).
Prevede la circostanza attenuante per il risarcimento del danno; la Corte osserva che la circostanza è oggettiva quanto al contenuto (deve sussistere il risarcimento integrale) ma soggettiva quanto agli effetti, e che la sua esistenza non impedisce al giudice di graduare la misura della riduzione in base agli elementi del caso.
la pena della reclusione è diminuita "in misura non eccedente un terzo"
Fissa il limite massimo della diminuzione della pena in presenza di una circostanza attenuante; consente comunque al giudice di modulare la riduzione entro tale limite, motivando secondo i criteri di cui all'art. 133.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e per l'adeguamento del trattamento sanzionatorio al reato e al reo; la Corte richiama l'obbligo di motivazione sull'utilizzo di tali parametri quando si modulano le riduzioni.
Regola l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici: l'interdizione temporanea quinquennale sorge come conseguenza della condanna alla reclusione per durata non inferiore a tre anni; se la pena definitiva è inferiore a tre anni, la sanzione accessoria non può essere mantenuta.
Massime di principio
- Il riconoscimento della circostanza attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n. 6) non comporta automaticamente l'applicazione della riduzione nella misura massima: il giudice può modulare la diminuzione entro il limite di art. 65, motivando in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
- Per beneficiare pienamente della circostanza attenuante del risarcimento è rilevante il momento e la natura dell'adempimento: il risarcimento dovrebbe essere integrale e di norma avvenuto prima del giudizio o dimostrabile l'interessamento personale dell'imputato a ottenerlo; la mancanza di tale impegno può giustificare una riduzione minore.
- Le pene accessorie previste dal codice penale seguono soglie predeterminate legate alla pena principale: se, dopo modulazioni o attenuanti, la pena definitiva scende al di sotto della soglia prevista per l'accessorio (es. 3 anni per l'interdizione quinquennale), l'accessorio non può essere confermato.
- Le censure sulla congruità della pena diminuita sono ammissibili solo se la decisione sulla misura è viziata da illogicità o insufficiente motivazione; il riesame non può sostituirsi al giudice di merito quando quest'ultimo abbia adeguatamente motivato la scelta discrezionale.
- In casi di responsabilità per fatti di circolazione stradale con esito mortale, gli elementi rilevanti per la modulazione della sanzione includono grado della colpa, entità del danno, e l'effettivo comportamento del responsabile rispetto al risarcimento; pertanto è strategico per la difesa documentare l'impegno personale e il tempismo dell'adempimento risarcitorio.
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