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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22664/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per violazione di legge sostenendo che il giudice non ha consentito alla parte civile di produrre documentazione medica dalla quale risulterebbe una malattia di durata superiore a 40 giorni, circostanza che configurerebbe la più grave fattispecie prevista dall'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen., e dunque avrebbe dovuto essere presa in considerazione per modificare l'imputazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'accordo di patteggiamento già raggiunto tra l'imputato e il pubblico ministero (ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.) costituisce un negozio processuale recettizio e irrevocabile quando entrambe le parti hanno manifestato consenso. Pertanto la documentazione offerta tardivamente dalla parte civile era irrilevante e avrebbe potuto essere considerata solo se prodotta prima del raggiungimento dell'accordo e se il pubblico ministero avesse modificato l'originaria imputazione per includere l'ipotesi più grave.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma richiamata come base dell'originaria imputazione per la quale è stato raggiunto l'accordo di patteggiamento; l'accordo ha riguardato l'imputazione formulata ai sensi di tale articolo.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Richiamata in combinato disposto con l'art. 582 cod. pen. nell'ambito della imputazione originaria oggetto del patteggiamento.

  • art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen.

    Norma che prevede una fattispecie più grave collegata alla durata della malattia (oltre 40 giorni); la Corte osserva che l'eventuale configurazione di tale ipotesi avrebbe potuto essere valutata solo se la relativa prova fosse stata offerta prima del patteggiamento e avesse indotto il pubblico ministero a modificare l'imputazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    se vi è costituzione di parte civile il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.

    Disciplina il patteggiamento; la Corte interpreta l'accordo tra imputato e pubblico ministero come negozio processuale recettizio e, una volta manifestato il consenso congiunto, irrevocabile e non modificabile unilateralmente, e chiarisce che la parte civile non è chiamata a esprimersi sul trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • L'accordo di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) tra imputato e pubblico ministero è vincolante e diventa irrevocabile quando entrambe le parti manifestano il consenso congiunto.
  • La parte civile non può revocare né modificare l'accordo sulla pena raggiunto tra imputato e pubblico ministero, essendo il trattamento sanzionatorio estraneo ai suoi poteri decisionali nel procedimento di patteggiamento.
  • Prove o documentazione prodotti dopo il perfezionamento dell'accordo di patteggiamento sono generalmente irrilevanti rispetto alla determinazione dell'imputazione e della pena; tali prove devono essere offerte prima dell'accordo e devono indurre il pubblico ministero a modificare l'imputazione per essere prese in considerazione.
  • Per ottenere l'aggravamento dell'imputazione (es. passaggio da art. 582 ad art. 583 c.p.) è necessario che il pubblico ministero riformuli l'imputazione alla luce delle nuove prove prima della conclusione dell'accordo, non è sufficiente l'iniziativa della parte civile dopo il patteggiamento.
  • Il giudice, nell'ambito del patteggiamento, non decide sulle domande civili connesse e deve attenersi all'accordo raggiunto tra le parti pubblicistiche; eventuali questioni risarcitorie vanno trattate separatamente secondo le norme procedurali applicabili.

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