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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28080/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società in nome collettivo e i suoi soci hanno impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio aveva rideterminato l'imponibile ai fini IVA e IRAP della società e il reddito di partecipazione dei soci. In primo grado erano state sollevate eccezioni sulla ritualità della notificazione e sulla validità del procedimento, in particolare per la presunta mancanza del processo verbale di chiusura delle operazioni o del processo verbale di constatazione e per la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. Nel merito i contribuenti contestavano la rideterminazione dell'imponibile, anche in relazione agli esiti di un procedimento di accertamento con adesione, ritenuto dall'Ufficio inefficace per decadenza dovuta alla mancata prestazione della garanzia prevista dall'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 218/1997. La CTR ha accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo decisivo un verbale del 27 febbraio 2012 relativo all'acquisizione di documentazione e reputando decorso il termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme che disciplinano il processo verbale di constatazione, assumendo che il verbale del 27 febbraio 2012 non fosse un PVC; 2) travisamento di fatto sulla natura meramente descrittiva di quel verbale; 3) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che il termine di 60 giorni non potesse decorrere da un verbale di semplice acquisizione documentale e che mancasse un vero verbale di chiusura delle operazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: ha osservato che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, per i tributi nazionali, opera solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente; nel caso concreto, dopo il PVC redatto a conclusione della verifica presso la sede sociale, l'attività successiva si era svolta negli uffici dell'Amministrazione con mera acquisizione documentale, senza ulteriori accessi. La Corte ha inoltre affermato che, anche a voler considerare rilevante la successiva attività istruttoria, i verbali di consegna/acquisizione documentale redatti fino al 27 febbraio 2012 erano idonei a far decorrere il termine dilatorio, non essendo necessario un formale processo verbale di chiusura con quella specifica denominazione. Ha infine rilevato che il secondo motivo era comunque volto a contestare la natura del verbale, al di fuori del perimetro del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile. Condanna alle spese a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 26 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di 60 giorni tutela il contraddittorio endoprocedimentale e, per i tributi nazionali, opera in presenza di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente; decorre dalla consegna del verbale che chiude le operazioni, anche se meramente descrittivo dell'attività svolta.

  • art. 24, L. 7 gennaio 1929, n. 4

    Il processo verbale di constatazione non deve necessariamente contenere contestazioni, potendo avere contenuto ricognitivo o valutativo delle operazioni compiute.

  • art. 52, comma 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma che disciplina le verifiche fiscali e i relativi verbali nell'ambito dell'IVA.

  • art. 33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come norma che estende la disciplina dei controlli e dei verbali anche alle imposte dirette.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La mancata prestazione della garanzia prevista per l'accertamento con adesione comporta la decadenza dal relativo procedimento.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    «il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio»

    È richiamato per spiegare la tutela del diritto al contraddittorio nei tributi armonizzati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel testo applicabile consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della natura giuridica di un verbale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale con memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per i tributi nazionali, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 decorre solo quando l'attività accertativa sia svolta mediante accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente; non si applica agli accertamenti svolti interamente negli uffici dell'Amministrazione sulla base di documentazione acquisita.
  • Ai fini dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, non è necessario un verbale formalmente denominato "processo verbale di chiusura": è sufficiente un verbale che attesti le operazioni concretamente svolte e la cui consegna consenta il decorso del termine dilatorio.
  • Il processo verbale di constatazione o di chiusura non deve necessariamente contenere contestazioni analitiche; può limitarsi a descrivere o ricognire le operazioni di verifica e la documentazione acquisita, costituendo comunque il riferimento per il termine dilatorio.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usata per contestare la qualificazione giuridica di un atto o di un verbale, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In tema di contraddittorio endoprocedimentale, la parte che deduce la nullità dell'atto per violazione del termine dilatorio deve indicare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e perché la violazione le abbia impedito di esercitare utilmente il diritto di difesa, quando ciò sia rilevante secondo il regime applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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