Cassazione Civile, Ordinanza n. 33707/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento dell'indennità di mobilità ex art. 7 l. n. 223/1991. Il giudice di merito aveva dapprima accolto la domanda del lavoratore, ritenendo sufficiente il previo accertamento giudiziale del diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, affermando che la prestazione è soggetta a decadenza e che occorre la presentazione di una specifica domanda amministrativa all'INPS entro il termine previsto, senza che l'iscrizione nelle liste di mobilità valga come equipollente. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, in relazione agli artt. 2964 e 2969 c.c., sostenendo di aver presentato entro 60 giorni l'unica domanda allora proponibile, cioè quella di disoccupazione, che avrebbe interrotto il termine decadenziale, e denunciando altresì l'omesso esame di un fatto decisivo; 2) violazione delle medesime norme, assumendo che solo all'esito del giudizio contro la Regione Campania, conclusosi con il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità, si erano realizzati tutti i presupposti per chiedere la prestazione e quindi il diritto non fosse ancora esercitabile prima di tale momento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo perché solo enunciata in rubrica senza adeguata specificazione. Nel merito ha confermato che, per l'indennità di mobilità, è necessaria la proposizione di una domanda amministrativa entro il termine di decadenza decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro (o, secondo il testo richiamato, dall'inizio della disoccupazione indennizzabile), e che la mera iscrizione nelle liste di mobilità non sostituisce la domanda. Ha inoltre ritenuto che l'interpretazione accolta non sia un'estensione analogica vietata, poiché la disciplina dell'indennità di disoccupazione si applica anche alla mobilità per effetto del rinvio dell'art. 7, comma 12, l. n. 223/1991. Le ulteriori censure sono state reputate inammissibili perché sollecitavano una nuova valutazione del fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la domanda per l'indennità di mobilità è necessaria ed è soggetta alla disciplina decadenziale; il rinvio recettizio rende applicabili alla mobilità le regole previste per la disoccupazione, mentre i presupposti sostanziali della prestazione restano quelli indicati dalla norma speciale.
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
il termine decadenziale è collegato al mancato compimento dell'atto previsto dalla legge, cioè la domanda di ammissione o di pagamento, e non richiede il previo accertamento giudiziale di tutti i presupposti del diritto.
le norme sulla decadenza rispondono alla funzione di contenere in un termine breve l'incertezza su una situazione giuridica; questa funzione sarebbe frustrata se si pretendesse prima l'accertamento giudiziale dei presupposti.
la decadenza è impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge; non rileva la mera sussistenza sostanziale degli elementi del diritto, se l'atto decadenziale non è stato compiuto.
richiamato dal ricorrente, ma non è accolto un uso delle norme sulla decadenza diverso da quello che attribuisce centralità al compimento dell'atto previsto dalla legge.
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della decadenza, ma la Corte ribadisce che la domanda amministrativa è l'atto decisivo per evitare la decadenza.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando sia solo enunciata in rubrica senza specifica illustrazione delle ragioni a suo fondamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge, ma il motivo è respinto perché la decisione di merito è conforme al principio di diritto consolidato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame non può essere dedotto in modo meramente apparente o generico.
la Corte esclude i presupposti per una decisione in rito semplificata sulla base dell'orientamento consolidatosi solo dopo la proposizione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la soccombenza comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nei regimi previdenziali soggetti a decadenza, la tutela è condizionata al compimento della domanda amministrativa nel termine stabilito; non è sufficiente la mera esistenza sostanziale dei presupposti del diritto se l'atto richiesto dalla legge non è stato presentato tempestivamente.
- La decadenza non è impedita dall'inerzia del soggetto in attesa di un previo accertamento giudiziale: il termine decorre dalla situazione di fatto astrattamente idonea a far sorgere il diritto, non dalla definizione in giudizio delle controversie sui presupposti.
- L'iscrizione in un elenco o in una lista amministrativa può essere condizione necessaria della prestazione, ma non sostituisce la domanda prevista dalla legge quando questa è espressamente richiesta a pena di decadenza.
- In cassazione la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non è specificamente sviluppata oltre la mera enunciazione nel motivo.
- Le doglianze che mirano solo a una rivalutazione del materiale istruttorio o dei fatti già accertati dal giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
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