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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7088/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna per il reato di contraffazione di marchi (art. 473 c.p.) con l'aggravante dell'allestimento di mezzi e attività organizzate (art. 474-ter c.p.), nonché misure accessorie (confisca e distruzione dei beni e confisca/messa in vendita dei macchinari ex art. 474-bis c.p.). La ricorrente deduceva: tardività del deposito delle conclusioni del Procuratore generale (violazione art. 23-bis d.l. 28/10/2020 e art. 172 c.p.p.); legittimità dell'apposizione del marchio da parte di produttori indipendenti di ricambi e mancanza del dolo specifico/buona fede; infondatezza dell'aggravante art. 474-ter per assenza di sistematicità e organizzazione ad hoc; riconoscimento in prevalenza delle attenuanti generiche (art. 69 c.p.) e riduzione della pena (art. 133 c.p.); illegittimità della confisca dei macchinari (art. 474-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il reato estinto per prescrizione (termine maturato il 19/07/2024) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Tuttavia la Corte ha rigettato le censure sul merito: ha confermato che la condotta integra il delitto di contraffazione (riproduzione dei marchi su componenti/ricambi), ha ritenuto infondate le argomentazioni difensive sulla buona fede e sull'interpretazione delle norme comunitarie e nazionali, ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante dell'art. 474-ter per l'attività organizzata e sistematica e ha ritenuto corretta la confisca dei macchinari ex art. 474-bis, spiegando che la confisca è obbligatoria per gli strumenti che hanno servito o sono stati destinati a commettere il reato anche se acquistati precedentemente o usati anche per attività lecite. Di conseguenza, gli effetti civili (risarcimento e statuizioni civili nei confronti della parte civile) sono stati confermati; la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per complessivi 3.000,00 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, dl. 28/10/2020, n. 137, comma 2

    entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ...

    Il termine per il deposito delle conclusioni del P.G. è computato come termine 'libero' ai sensi dell'art. 172 c.p.p.; il deposito tardivo non determina automaticamente nullità del procedimento camerale ma, se tardivo, le conclusioni non possono essere tenute in considerazione a meno che la parte non dimostri pregiudizio concreto al diritto di difesa.

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Regola il computo dei termini quando è fissato solo il momento finale: le unità di tempo si computano intere e libere (dies a quo e dies ad quem esclusi), principio applicato al termine di 10 giorni di cui all'art. 23-bis.

  • art. 473 cod. pen.

    Fattispecie penale di contraffazione di marchi: la riproduzione del marchio su componenti o ricambi non originali rientra nella nozione di contraffazione quando produce alterazione dell'indicazione di origine, qualità o provenienza.

  • art. 474 cod. pen.

    Sanziona il commercio di cose con marchi contraffatti; la messa in vendita di ricambi con il marchio del produttore originale integra il reato anche se esiste la possibilità di fabbricare parti di ricambio (art. 241 CPI) perché l'uso del marchio sul componente resta vietato.

  • art. 474-ter cod. pen.

    Aggravante per le condotte poste in essere in modo sistematico o mediante allestimento di mezzi e attività organizzate: si applica quando l'attività di contraffazione è svolta in forma strutturata e professionale, anche se l'organizzazione non è esclusivamente dedicata alla contraffazione.

  • art. 474-bis cod. pen.

    nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti

    La confisca è obbligatoria riguardo agli strumenti e agli oggetti utilizzati o destinati alla commissione del reato; non è necessaria la destinazione esclusiva e rileva anche l'uso dei macchinari per produrre beni contraffatti.

  • art. 241 d.lgs. 10/02/2005, n. 30 (CPI)

    La norma può consentire la fabbricazione di parti di ricambio di un prodotto complesso, ma non legittima l'apposizione del marchio del titolare sul componente: l'uso del marchio sul componente resta penalmente illecito salvo l'uso limitato sulla confezione per indicarne la destinazione.

  • art. 69 cod. pen.

    Regole di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti: la valutazione del giudice di merito è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo se illogica o arbitraria; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di equivalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità; la scelta di una pena in fascia medio-bassa rispetto al minimo edittale non richiede motivazione dettagliata se congruamente inquadrata.

  • art. 5 cod. pen.

    Errore sulla norma extrapenale (ignorantia legis): per valere come scriminante richiede che l'agente abbia adempiuto all'onere di informazione e indagine connesso alla propria attività; nel caso di operatori professionali la buona fede richiede specifiche verifiche.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando annulla la sentenza in relazione agli effetti penali per estinzione del reato, di confermare le statuizioni civili già pronunciate in grado di merito.

Massime di principio

  • La riproduzione del marchio su componenti/ricambi non originali integra, di regola, il reato di contraffazione: le esenzioni per i ricambi si riferiscono all'uso del marchio sulla confezione per indicarne la destinazione, non all'apposizione sul componente.
  • La buona fede di un produttore/fornitore professionale richiede un'attività attiva di verifica (contatto con il titolare del marchio, consulenza legale, indagini di mercato). L'ignoranza della legge non è facilmente invocabile se non sono stati compiuti tali accertamenti.
  • L'aggravante dell'art. 474-ter si configura quando l'attività di contraffazione è svolta in modo sistematico e organizzato; non è necessario che l'organizzazione sia esclusivamente dedicata alla contraffazione.
  • La confisca ex art. 474-bis può essere disposta anche sui macchinari acquistati in epoca precedente e usati anche per attività lecite, se emerge che sono stati utilizzati per la produzione di beni contraffatti.
  • Nei procedimenti camerali a trattazione scritta (es. appello cartolare) il deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale non invalida automaticamente il procedimento; però termini brevi sono perentori ai fini dell'assunzione delle conclusioni nella decisione e la parte deve dimostrare il pregiudizio al diritto di difesa se vuole impugnare per questo motivo.
  • L'estinzione del reato per prescrizione estingue gli effetti penali ma non incide automaticamente sulle responsabilità civili: le statuizioni civili possono essere confermate e restano esecutive.

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