Cassazione Civile, Ordinanza n. 06178/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione ordinaria imposta di registro e ipocatastali, ritenendo non spettante in parte l'agevolazione prevista per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti. I contribuenti avevano conferito in società terreni agricoli con fabbricati rurali, ma l'Ufficio aveva escluso dall'agevolazione alcuni terreni situati in un'area qualificata edificabile dallo strumento urbanistico e, secondo la sentenza di appello, anche alcuni fabbricati rurali e le loro pertinenze, valorizzando la natura edificatoria dell'area, la presenza di impianti fotovoltaici e una nozione di pertinenza e di fondo rustico ritenuta incompatibile con il beneficio. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost.; violazione dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009, sostenendo che i terreni non avevano potenzialità edificatoria e che l'agevolazione doveva comunque applicarsi; violazione dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009 e dell'art. 817 c.c. con riferimento ai fabbricati rurali censiti come D/10 e alle loro pertinenze; omesso esame di un fatto decisivo, perché la ripresa fiscale riguardava solo una parte dei terreni conferiti, mentre per il resto il nesso pertinenziale e l'agevolazione sarebbero rimasti intatti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito non apparente; ha accolto il secondo motivo, ritenendo errata la decisione nella parte in cui aveva escluso l'agevolazione per i fabbricati rurali e le loro pertinenze richiamando impropriamente il tema dell'edificabilità dei terreni e una nozione di fondo rustico non estensibile alla norma agevolativa; ha dichiarato assorbito il quarto motivo; il terzo motivo, esaminato prioritariamente, è stato respinto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare nullità della sentenza per vizio di motivazione o violazione di norme processuali
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il vizio è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie motivazionali estreme
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4-bis, conv. in l. 26 febbraio 2010, n. 25
«gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti»
l'agevolazione riguarda terreni agricoli e relative pertinenze qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti; non richiede la nozione di fondo rustico né che la pertinenza insista necessariamente sul terreno ceduto
la nozione di pertinenza, in assenza di una disciplina tributaria speciale, è quella civilistica: destinazione durevole di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra, accertabile sulla base di elementi oggettivi e della volontà del titolare
d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248
«un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»
per i tributi, l'edificabilità va desunta dalla qualificazione urbanistica generale adottata dal Comune, anche prima degli strumenti attuativi
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, comma 3
«Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate»
in materia di imposta di registro la pertinenza segue il regime fiscale del bene principale
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2
richiamato dalla sentenza di merito per la definizione fiscale di pertinenza, ma la Cassazione ne esclude la decisività per la fattispecie
l. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 423
richiamata per osservare che, a certe condizioni, gli impianti fotovoltaici possono integrare attività agricola per connessione
l. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, comma 2
ritenuta non estensibile alla disciplina agevolativa del d.l. 194/2009, perché costruita su un diverso oggetto normativo
l. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, comma 4, lett. b)
richiamata solo per escludere l'estensibilità della nozione di fondo rustico alla norma agevolativa in esame
l. 9 maggio 1975, n. 153, art. 1
citata per evidenziare l'evoluzione della politica di sostegno all'agricoltura rispetto alla vecchia logica della piccola proprietà contadina
richiamata in relazione alla figura dell'imprenditore agricolo professionale
d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3
richiamato per l'estensione soggettiva della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai soggetti collettivi
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale che equivalgono a mancanza di motivazione in senso costituzionalmente rilevante; non è sufficiente la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Ai fini dell'agevolazione prevista per i trasferimenti di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti, il dato decisivo è la qualificazione urbanistica formale dell'area e l'esistenza di un effettivo vincolo pertinenziale, non la ricostruzione del rapporto come fondo rustico in senso tradizionale.
- La pertinenza, in assenza di una disciplina tributaria autonoma, si accerta secondo l'art. 817 c.c., valorizzando sia elementi oggettivi sia la concreta volontà del titolare desumibile da segni esteriori di destinazione durevole al servizio o all'ornamento del bene principale.
- In materia di imposta di registro, le pertinenze seguono il regime fiscale del bene principale, sicché la qualificazione del bene accessorio dipende dal nesso di servizio o ornamento rispetto al bene cui accede.
- La presenza di un impianto fotovoltaico o di una diversa utilizzazione del bene non è, di per sé, sufficiente a escludere l'agevolazione se la controversia riguarda in concreto la pertinenzialità di fabbricati rurali rispetto a terreni agricoli e non la natura edificatoria dei terreni stessi.
- La nozione di 'fondo rustico' non può essere automaticamente traslata su una norma agevolativa che ha un diverso oggetto testuale, riferito a terreni agricoli e relative pertinenze.
- Per le qualificazioni fiscali rilevanti ai fini delle imposte sui trasferimenti, può assumere rilievo anche la pianificazione urbanistica di livello intermedio prevista dalla disciplina regionale, se essa incide sulla qualificazione urbanistica del bene.
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