Cassazione Civile, Ordinanza n. 20389/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un avviso di rettifica e liquidazione per l'anno d'imposta 2013, ritenendo sottostimati i valori dichiarati in due operazioni immobiliari: la cessione di un terreno al fratello e l'acquisto di un terreno da terzo. Sulla base di una stima sintetico-comparativa, i valori venivano aumentati con conseguente richiesta di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre a interessi e sanzioni. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza regionale sotto quattro profili: 1) motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost.; 2) omesso esame della decisiva questione della non edificabilità del terreno; 3) violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986, per motivazione dell'avviso ritenuta insufficiente perché fondata su un mero stralcio dell'atto comparativo senza adeguati elementi tecnici; 4) violazione dell'art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986, per uso di un solo atto comparativo e per asserita non omogeneità del bene di raffronto rispetto ai terreni rettificati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, osservando che la sentenza della Commissione tributaria regionale era sostanzialmente priva di motivazione, essendosi limitata ad affermazioni stereotipate sulla genericità e non documentazione delle doglianze dell'appellante, senza esporre un effettivo percorso logico-giuridico. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La sentenza tributaria deve essere sorretta da una motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi; la sua mancanza o apparenza determina nullità della decisione.
art. 111 Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; non è sufficiente una motivazione solo graficamente esistente ma sostanzialmente incomprensibile o stereotipata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È ammissibile il ricorso per cassazione per nullità della sentenza derivante da motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La doglianza di omesso esame di un punto decisivo è stata prospettata, ma è rimasta assorbita per l'accoglimento del primo motivo.
Richiamato dalla ricorrente sul tema della motivazione dell'atto impositivo; il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986
Richiamato dalla ricorrente sul tema dell'allegazione e conoscibilità degli elementi posti a base della rettifica; non esaminato nel merito perché assorbito.
art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986
Richiamato dalla ricorrente per contestare il criterio comparativo e l'uso di un singolo atto di raffronto; motivo assorbito.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché formulata in termini stereotipati, apodittici o comunque incomprensibili.
- La motivazione apparente ricorre non solo in caso di assenza materiale della motivazione, ma anche quando il tessuto argomentativo sia obiettivamente inidoneo a rendere controllabile la decisione.
- Quando un primo motivo determina la cassazione per vizio radicale della motivazione della sentenza, le ulteriori censure restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
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