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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11997/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a un'istanza di rimborso IRAP presentata da un ente religioso per gli anni d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, sul presupposto dell'erronea mancata deduzione forfettaria dell'IRAP riferita a spese per personale dipendente. In primo grado la CTP aveva respinto la domanda solo per il 2008 ritenendola tardiva e l'aveva accolta per le altre annualità, liquidando un importo complessivo inferiore a quello originariamente richiesto ma comunque superiore a quanto poi oggetto di specifica domanda in corso di causa. La CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che per il 2009 la domanda di rimborso fosse tardiva perché non proposta entro quarantotto mesi dal versamento o dalla dichiarazione; (2) violazione degli artt. 19 e 24 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che il giudice di merito avesse confermato un rimborso superiore a quello chiesto in sede amministrativa, in violazione del carattere impugnatorio del processo tributario e del divieto di ultra-petizione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato, quanto al termine per il rimborso, che esso decorre dal versamento degli acconti solo se già in quel momento l'importo versato era in tutto o in parte non dovuto; se invece l'eccedenza emerge solo al saldo, il termine decorre da tale versamento. Poiché nella specie vi erano acconti e la CTR aveva errato nel far decorrere il termine dalla dichiarazione o dal saldo senza applicare correttamente il principio, la decisione è stata cassata sul punto. Ha inoltre ritenuto che nel processo tributario il contribuente, pur introducendo un giudizio relativo a un rapporto, resta attore in senso sostanziale e non può ampliare in giudizio il petitum oltre l'importo del diniego o del silenzio-rifiuto impugnato; pertanto era illegittimo il riconoscimento di somme superiori a quelle richieste amministrativamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 28 ottobre 1973, n. 602

    Il termine per proporre istanza di rimborso decorre, a seconda dei casi, dal versamento degli acconti o dal versamento del saldo: dagli acconti solo se già allora l'importo versato era non dovuto; altrimenti dal saldo, quando l'eccedenza emerge solo in quel momento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • artt. 19 e 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario il giudizio di rimborso ha natura impugnatoria e il suo oggetto resta circoscritto al provvedimento di diniego o al silenzio-rifiuto; non è consentito ampliare in giudizio il petitum oltre quanto richiesto in sede amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso tributario il termine per proporre l'istanza va individuato con riferimento al momento in cui sorge l'indebito: se l'inesattezza del versamento è già attuale al pagamento degli acconti, il termine decorre da questi; se l'indebito emerge solo con il saldo, la decorrenza si sposta al saldo stesso.
  • Il processo tributario, pur riferito a un rapporto d'imposta, conserva struttura impugnatoria: il giudice non può attribuire un rimborso eccedente l'importo fatto oggetto del diniego o del silenzio-rifiuto amministrativo impugnato.
  • Nel giudizio di rimborso il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e non può modificare successivamente il petitum ampliandolo oltre i limiti segnati dalla domanda amministrativa originaria.
  • La conferma in appello di una sentenza che abbia riconosciuto somme oltre la domanda amministrativa comporta la ripetizione dell'errore processuale relativo al divieto di ultrapetizione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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