Cassazione Civile, Ordinanza n. 11997/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a un'istanza di rimborso IRAP presentata da un ente religioso per gli anni d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, sul presupposto dell'erronea mancata deduzione forfettaria dell'IRAP riferita a spese per personale dipendente. In primo grado la CTP aveva respinto la domanda solo per il 2008 ritenendola tardiva e l'aveva accolta per le altre annualità, liquidando un importo complessivo inferiore a quello originariamente richiesto ma comunque superiore a quanto poi oggetto di specifica domanda in corso di causa. La CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che per il 2009 la domanda di rimborso fosse tardiva perché non proposta entro quarantotto mesi dal versamento o dalla dichiarazione; (2) violazione degli artt. 19 e 24 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che il giudice di merito avesse confermato un rimborso superiore a quello chiesto in sede amministrativa, in violazione del carattere impugnatorio del processo tributario e del divieto di ultra-petizione.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato, quanto al termine per il rimborso, che esso decorre dal versamento degli acconti solo se già in quel momento l'importo versato era in tutto o in parte non dovuto; se invece l'eccedenza emerge solo al saldo, il termine decorre da tale versamento. Poiché nella specie vi erano acconti e la CTR aveva errato nel far decorrere il termine dalla dichiarazione o dal saldo senza applicare correttamente il principio, la decisione è stata cassata sul punto. Ha inoltre ritenuto che nel processo tributario il contribuente, pur introducendo un giudizio relativo a un rapporto, resta attore in senso sostanziale e non può ampliare in giudizio il petitum oltre l'importo del diniego o del silenzio-rifiuto impugnato; pertanto era illegittimo il riconoscimento di somme superiori a quelle richieste amministrativamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 28 ottobre 1973, n. 602
Il termine per proporre istanza di rimborso decorre, a seconda dei casi, dal versamento degli acconti o dal versamento del saldo: dagli acconti solo se già allora l'importo versato era non dovuto; altrimenti dal saldo, quando l'eccedenza emerge solo in quel momento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
artt. 19 e 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario il giudizio di rimborso ha natura impugnatoria e il suo oggetto resta circoscritto al provvedimento di diniego o al silenzio-rifiuto; non è consentito ampliare in giudizio il petitum oltre quanto richiesto in sede amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario il termine per proporre l'istanza va individuato con riferimento al momento in cui sorge l'indebito: se l'inesattezza del versamento è già attuale al pagamento degli acconti, il termine decorre da questi; se l'indebito emerge solo con il saldo, la decorrenza si sposta al saldo stesso.
- Il processo tributario, pur riferito a un rapporto d'imposta, conserva struttura impugnatoria: il giudice non può attribuire un rimborso eccedente l'importo fatto oggetto del diniego o del silenzio-rifiuto amministrativo impugnato.
- Nel giudizio di rimborso il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e non può modificare successivamente il petitum ampliandolo oltre i limiti segnati dalla domanda amministrativa originaria.
- La conferma in appello di una sentenza che abbia riconosciuto somme oltre la domanda amministrativa comporta la ripetizione dell'errore processuale relativo al divieto di ultrapetizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11787/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11792/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11794/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11796/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11798/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11799/2023 del 05/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →