Cassazione Civile, Ordinanza n. 28738/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica. In primo e secondo grado l'atto era stato annullato sulla base del rilievo che l'acquisizione documentale presso fornitori e clienti della contribuente sarebbe stata svolta senza la necessaria autorizzazione della Procura della Repubblica. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente esteso il limite autorizzatorio anche a documenti e informazioni acquisiti presso terzi, quando invece tali elementi erano stati raccolti solo in occasione dell'accesso/verifica e non nel perimetro di una inutilizzabilità assoluta. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso perché asseritamente volto a rimettere in discussione un accertamento di fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'inutilizzabilità delle prove acquisite oltre i limiti dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, richiamato per le imposte dirette dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, non si estende alle prove o fonti di prova che abbiano trovato nell'accesso una mera occasione, come le informazioni di terzi o le dichiarazioni del contribuente raccolte nell'ambito di attività di verifica. Ha inoltre escluso che il ricorso fosse inammissibile, chiarendo che la censura atteneva a un vizio di sussunzione e non a una rivalutazione del fatto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura è stata incardinata come violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo perché riferito alla corretta sussunzione dei fatti nella norma.
La limitazione autorizzatoria dell'accesso e il correlato regime di inutilizzabilità non si estendono alle prove o fonti di prova acquisite come mera occasione dell'accesso, quali informazioni di terzi o dichiarazioni del contribuente raccolte nel corso della verifica.
Per le imposte dirette richiama la disciplina dell'art. 52 d.P.R. n. 633/1972, con la medesima logica sulla rilevanza delle prove raccolte in occasione dell'accesso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l'inutilizzabilità derivante dal superamento dei limiti dell'autorizzazione all'accesso non si estende automaticamente a tutte le prove acquisite nel corso della verifica, ma solo a quelle effettivamente reperite oltre il perimetro autorizzato; restano utilizzabili le informazioni e i documenti che risultino raccolti solo in occasione dell'accesso o dell'attività ispettiva.
- In sede di legittimità è deducibile la violazione di legge quando il giudice di merito abbia erroneamente sussunto i fatti accertati sotto una norma non pertinente o abbia mal applicato la disciplina, poiché tale vizio integra un errore di giudizio e non una contestazione del fatto.
- L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica prevista per alcuni accessi fiscali non opera come barriera all'utilizzabilità di ogni elemento emerso durante la verifica, ove il nesso con l'accesso sia soltanto occasionale e non vi sia stata acquisizione in violazione del limite autorizzativo.
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