Cassazione Penale, Sentenza n. 42836/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nel trasporto di circa 3 kg di cocaina (artt. 73, comma 1-bis, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il ricorso articolava due motivi: 1) censura sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla qualificazione del ruolo di Galluzzo come concorrente, non come semplice connivente, lamentando vizi di motivazione e inosservanza di norme penali e processuali; 2) censura sull'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto apoditticamente che solo la detenzione potesse recidere i contatti con i fornitori, senza considerare la giovanissima età e l'incensuratezza della ricorrente e senza fondamento concreto nei fatti.
La decisione
Decisione di parziale accoglimento del ricorso. Sul primo motivo la Corte ha respinto le censure ritenendole generiche: ha giudicato che il Tribunale aveva compiuto un'analitica valutazione degli indizi (trasporto dello stupefacente nella ruota di scorta, posizione di Galluzzo nell'auto, comportamento durante il controllo, identità delle giustificazioni con le coindagate, assenza di prova del presunto corso di cucito, mancata presa di distanza), configurando gravi indizi di partecipazione. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto la censura: la motivazione del Tribunale circa la necessità esclusiva della custodia per recidere i legami criminali è risultata assertiva e priva di elementi concreti che dimostrassero l'inserimento della ricorrente in circuiti criminali di rilievo. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura cautelare e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Messina ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Norma sostanziale contestata (detenzione/trasporto di sostanze stupefacenti). La Corte ha ritenuto che gli elementi istruttori fossero compatibili con l'esistenza di gravi indizi in relazione a questa fattispecie.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamata come riferimento normativo collegato alla contestazione del reato di traffico di stupefacenti; impiegata per inquadrare la gravità del fatto.
Riferimento alla figura del concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi indiziari, la qualificazione in termini di concorso fosse sostenibile.
artt. 125, comma 3; 192; 273 cod. proc. pen.
Norme processuali invocate dal ricorso in ordine alla correttezza del procedimento cautelare e della motivazione. La Corte ha ritenuto le censure generiche e non sufficienti a dimostrare vizi tali da invalidare la valutazione degli indizi fatta dal Tribunale.
art. 606, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen.
Riferimento alle ipotesi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato i motivi ex art. 606 e li ha ritenuti in parte infondati (prima censura) e in parte fondati (seconda censura).
artt. 274, 275 e 275-bis cod. proc. pen.
Norme relative alle misure cautelari e alle modalità del giudizio sulla loro applicazione: invocate dal ricorso per criticare la proporzionalità e l'adeguatezza della custodia. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato la scelta della misura più afflittiva.
Richiamata in relazione ai principi di adeguatezza e minor afflittività delle misure cautelari: la Corte ha accolto la censura secondo cui il Tribunale non ha adeguatamente dimostrato la necessità della custodia nonostante l'incensuratezza e la giovane età della ricorrente.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la competenza per il nuovo giudizio sulle misure cautelari in caso di annullamento: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Messina competente ai sensi di tale articolo.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle formalità di cancelleria da eseguire a seguito della decisione: la Corte ha ordinato gli adempimenti prescritti.
Massime di principio
- La presenza materiale vicino allo stupefacente (es. nello stesso veicolo) unita a comportamenti anomali, giustificazioni coincidenti con coindagati e mancanza di riscontri puntuali alle versioni fornite possono costituire gravi indizi di partecipazione e giustificare una misura cautelare, se adeguatamente motivati.
- La Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito, ma può annullare un provvedimento cautelare quando la motivazione è meramente assertiva e priva di elementi concreti a fondamento della necessità della misura.
- L'esistenza di elementi soggettivi attenuanti (giovane età, incensuratezza) non esclude automaticamente l'applicazione di misure cautelari, ma impone al giudice un adeguato bilanciamento dei principi di proporzionalità e adeguatezza e una motivazione puntuale quando si opta per la misura più afflittiva.
- Per giustificare la custodia cautelare con il criterio della 'necessità di recidere collegamenti criminali', il giudice deve indicare fatti concreti che colleghino la persona a circuiti criminali più ampi, non limitarsi ad affermazioni generiche.
- Le censure generiche e prive di specificità sulla valutazione degli indizi difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità; è invece efficace dimostrare l'assenza di uno specifico elemento fattuale o l'insussistenza della relazione logico‑argomentativa proposta dal giudice.
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