Cassazione Penale, Sentenza n. 42608/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il GUP di Pesaro, nel giudizio abbreviato, aveva condannato Maurizio Manna per il reato previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante annotazione in contabilità di schede carburanti inesistenti per 17.047,00 euro, relativo al 2015). Il Procuratore denunciava un errore nel calcolo della pena: il giudice aveva concesso le attenuanti generiche e applicato una diminuzione della pena superiore al terzo, violando gli artt. 62-bis e 65 c.p., determinando così una pena illegale e più favorevole per l'imputato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: vi era un errore aritmetico nel calcolo della riduzione per le attenuanti generiche e, di conseguenza, nell'applicazione dell'aumento per continuazione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e, ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., ha proceduto essa stessa alla rideterminazione della pena. La Corte ha determinato la pena complessiva in mesi nove e giorni dieci di reclusione.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. 74/2000
Norma sostanziale che definisce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti o scritture contabili falsi; la Corte conferma la responsabilità sul presupposto fattuale emerso in grado di merito.
art. 62-bis c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che il giudice di merito ha applicato in modo errato la misura della riduzione, attribuendo un decremento della pena superiore a quello consentito dall'operazione aritmetica corretta.
art. 65 c.p.
Norma sul cumulo giuridico o regole di determinazione della pena (contestualizzata all'applicazione delle attenuanti e alla determinazione della pena risultante); utilizzata per censurare il calcolo illegittimo operato dal giudice.
art. 620 lett. i) c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione, quando la determinazione della pena può essere effettuata con semplice calcolo aritmetico basato sugli elementi già acquisiti, di rideterminare direttamente la pena senza rinviare il processo al giudice di merito; la Corte l'ha applicata in tal senso per correggere l'errore aritmetico.
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020
Norma procedurale che disciplina la trattazione del ricorso (richiamata in relazione al rito processuale adottato per la trattazione del ricorso).
Massime di principio
- Se l'errore nella determinazione della pena è puramente aritmetico e derogabile con elementi predeterminati presenti nel provvedimento impugnato, la Corte di cassazione può annullare la parte relativa alla pena e procedere ella stessa alla rideterminazione senza rinvio (art. 620 c.p.p.).
- Le attenuanti generiche vanno applicate rispettando i limiti previsti dalla legge e dal calcolo aritmetico: errori nel computo percentuale o nella conversione in mesi giorni possono rendere la pena "illegale" e sono censurabili in cassazione.
- Quando vi è continuazione fra reati, gli aumenti previsti devono essere calcolati sulla pena correttamente determinata per il reato principale; un errore nella pena base si riverbera automaticamente sull'aumento per il reato satellite.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione anche limitatamente al trattamento sanzionatorio se ritiene che la pena accordata sia frutto di un errore giuridico o aritmetico.
- In sede di determinazione della pena, è essenziale che il giudice di merito documenti chiaramente la base normativa e l'operazione aritmetica posta a fondamento della riduzione o dell'aumento di pena, per consentire eventuali controlli di legittimità.
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