Cassazione Penale, Sentenza n. 42609/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva assolto gli imputati dai reati di tentata frode in commercio (artt. 56, 110, 515 c.1, 517-bis c.1 cod. pen.) per aver detenuto e posto in vendita bottiglie etichettate come Barolo DOCG la cui vinificazione e invecchiamento sarebbero in parte avvenuti in uno stabilimento a Dogliani, fuori dalla zona di produzione prevista dal disciplinare (D.P.R. 01/07/1980). Il ricorso deduceva vizio e difetto assoluto di motivazione della corte territoriale, omissione nella confutazione degli argomenti e delle prove poste a fondamento della condanna di primo grado (testimonianze, documenti di trasporto, consumi idrici per gli anni 2007-2008), nonché travisamento per omissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della corte territoriale gravemente insufficiente: l'appello, pur potendo evitare la rinnovazione probatoria, era tenuto a fornire una motivazione puntuale e specifica che confutasse le ragioni della sentenza di primo grado e spiegasse come fossero stati superati dati oggettivi (per es. il rinvenimento di produzione fuori dalla zona disciplinare, i consumi d'acqua, le barriques trovate). La motivazione dell'appello si è limitata a un elenco descrittivo e a formule possibilistiche senza un coerente iter logico-giuridico. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
Norme richiamate
Codice Penale, artt. 56, 110, 515 comma 1, 517-bis comma 1
Gli articoli richiamati definiscono il tentativo (art.56), il concorso (art.110) e la fattispecie di frode in commercio/indicazioni ingannevoli (art.515 c.1 e 517-bis c.1). Nel caso sono le norme penalmente rilevanti contestate agli imputati per la commercializzazione di vino con indicazione non conforme.
D.P.R. 01/07/1980 (disciplinare di produzione del Barolo), art.3
Il disciplinare stabilisce che tutte le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono svolgersi all'interno dell'area delimitata; la violazione di tale prescrizione costituisce elemento centrale della contestazione fatta agli imputati.
D.L. n.137/2020, art.23 comma 8
Norma procedurale citata quale riferimento per il trattamento del ricorso (modalità di trattazione), non rilevante sul merito sostanziale.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. Un., n.14800/2017 Troise; Sez.4, n.24439/2021; Sez.6, 11/02/2008, n.34042/07 Napolitano)
Principi richiamati: il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio una condanna non è obbligato a rinnovare tutta l'istruzione ma deve motivare in modo puntuale e confutare specificamente le ragioni del primo grado; la motivazione non può limitarsi all'elenco delle risultanze, ma deve fornire una sintesi logico-giuridica che giustifichi la diversa conclusione.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma una condanna in senso assolutorio non è obbligata a ripetere tutte le prove, ma deve fornire una motivazione rigorosa e puntuale che confuti specificamente gli argomenti del primo grado; la carenza motivazionale può essere motivo di annullamento in Cassazione.
- La semplice elencazione di elementi probatori senza una sintesi logica e senza spiegare perché siano prevalenti rispetto agli elementi a carico è insufficiente: il giudice deve chiarire il nesso tra prove e conclusione.
- I dati oggettivi relativi al luogo di produzione (per es. rinvenimento di prodotto fuori dalla zona disciplinare) costituiscono un elemento probatorio forte; l'appello deve spiegare come tali dati siano stati valutati e superati.
- L'uso di argomentazioni di plausibilità o verosimiglianza può sostenere un'assoluzione, ma deve essere accompagnato da motivazioni chiare e ragionate; formule possibilistiche non bastano.
- Difetti procedurali o carenze nella documentazione del ricorso (per es. mancata produzione di atti necessari all'autosufficienza) possono limitare l'efficacia di alcune censure sulla valutazione probatoria, ma non impediscono la Cassazione dal valutare la completezza della motivazione.
- La pronuncia di annullamento con rinvio ad altra sezione è la tutela corretta quando il vizio riguarda la motivazione e il rinnovamento del giudizio di merito è opportuno per una decisione adeguatamente motivata.
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