Cassazione Penale, Sentenza n. 42607/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna ex art. 349 comma 2 cod. pen. per aver rimosso/sottratto i sigilli apposti sul parabrezza del proprio autocarro sottoposto a sequestro amministrativo e poi a confisca per circolazione senza assicurazione. Il ricorrente denunciava: 1) discrepanza tra capo di imputazione (manomissione dei sigilli) e motivazione giudiziaria (attribuzione della 'sparizione' del veicolo); 2) carenza di prova dell'elemento soggettivo e indeterminatezza del momento consumativo, con conseguente prescrizione; 3) vizio della motivazione posto che l'accertamento fu fatto anni dopo l'apposizione dei sigilli senza constatare una manomissione materiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sottrazione o la rimozione della cosa sottoposta a vincolo integri la violazione dei sigilli prevista dall'art. 349 c.2, senza necessità di una materiale manomissione dei sigilli o della cosa. Sul piano soggettivo la Corte ha richiamato il principio secondo cui il pubblico ministero deve provare il dolo; tuttavia il custode deve allegare elementi specifici che giustifichino l'impossibilità di attivarsi o di avvertire l'autorità se pretende di escludere il dolo. Quanto alla questione della prescrizione e del momento consumativo, la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su motivi non dedotti in appello. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 349, comma 2, cod. pen.
Norma applicata per la fattispecie: la rimozione o sottrazione della cosa sottoposta a sequestro integra la violazione dei sigilli anche senza materiale manomissione dei sigilli o della cosa.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare una presunta discordanza tra imputazione e motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la condotta concretamente accertata rientra nel fatto descritto dall'imputazione.
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento ai vizi di motivazione; la Cassazione ha escluso violazione formale dato che la qualificazione della condotta come violazione dei sigilli è coerente con il capo di imputazione.
art. 350 cod. pen.
Richiamata per distinzione: l'agevolazione colposa o la negligenza del custode può avere rilievo amministrativo, mentre la fattispecie sanzionata dall'art. 349 c.2 richiede il dolo e costituisce reato penale.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Usato per dichiarare inammissibile la doglianza sulla data del tempus commissi delicti, perché si fondava su ragioni non dedotte in sede di appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per imporre al ricorrente le spese del procedimento e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo che la parte non abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato quale norma procedurale sul trattamento e sulla modalità di trattazione del ricorso (procedura ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20).
Giurisprudenza citata (Sez. U, 15/07/2010 n. 36551 e Sez. 3, 13/07/2016 n. 7371)
Rv n. 248051; Rv. 269192 - 01
Principio consolidato secondo cui l'accusa deve provare il dolo per la violazione di sigilli nei confronti del custode; tuttavia il custode, se vuole escludere il dolo, deve addurre elementi specifici che dimostrino l'impossibilità di attivarsi o di avvertire l'autorità.
Massime di principio
- La rimozione o la sottrazione della cosa sottoposta a sequestro costituisce violazione dei sigilli anche senza una materiale manomissione dei sigilli o della cosa.
- Per il reato di violazione dei sigilli (art. 349 c.2) l'onere probatorio del dolo grava sulla pubblica accusa; tuttavia il custode ha l'onere di allegare elementi specifici se asserisce di non aver potuto avvertire l'autorità.
- Non è ammissibile in cassazione sollevare questioni new-found (es.: diversa collocazione temporale del fatto) che non siano state dedotte in appello; tali censure possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.3 c.p.p.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti che abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- In situazioni analoghe è preferibile che il custode documenti subito e in modo specifico eventuali ostacoli o circostanze che gli hanno impedito di segnalare la violazione, per contrastare l'accusa di dolo.
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