Cassazione Penale, Sentenza n. 42610/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato Carmela Finazzo per reati legati a opere edilizie abusive (art. 349 c.p. e art. 44 comma 1 lett. b) D.P.R. 380/2001), contestando in particolare l'omissione, nella sentenza di condanna emessa con patteggiamento, dell'ordine di demolizione delle opere abusive (sanzione amministrativa accessoria prevista dal D.P.R. 380/2001) e la mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa emanazione dell'ordine di demolizione e ha disposto tale ordine. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In particolare la Corte ha ritenuto che l'ordine di demolizione sia una statuizione "ex lege" obbligatoria conseguente alla condanna e che, pur trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), la Corte di legittimità possa disporre direttamente l'ordine di demolizione. Al contrario la censura relativa alla mancata subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione è stata ritenuta inammissibile, perché il giudice, nel patteggiamento, è vincolato alla pena concordata e la subordinazione del beneficio non è imposta dall'art. 31 comma 9 del D.P.R. 380/2001 salvo specifiche ipotesi.
Norme richiamate
art. 349 c.p.
Norma che punisce la violazione dei sigilli e il danneggiamento di provvedimenti giudiziari; la condanna per tali reati è stata confermata in sede di merito e costituisce il presupposto della statuizione accessoria.
art. 44 comma 1 lett. b) D.P.R. 380/2001
Norma richiamata in relazione alle opere realizzate senza titolo abilitativo; rilevante ai fini della qualificazione dell'abuso edilizio contestato.
art. 31 comma 9 D.P.R. 380/2001
Prevede l'ordine di demolizione come sanzione amministrativa accessoria per le opere abusive. La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che l'ordine di demolizione è obbligatorio ex lege e non costituisce una pena accessoria discrezionale, pertanto può essere disposto direttamente in sede di legittimità.
art. 444 c.p.p.
Norma sul patteggiamento: la sentenza emessa ai sensi di art. 444 è vincolata all'accordo tra le parti sulla pena; tuttavia, secondo la Corte, l'obbligo di disporre l'ordine di demolizione non è escluso dal clima del patteggiamento e può essere pronunciato anche in sede di legittimità.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione per opere abusive è una statuizione obbligatoria "ex lege" (sanzione amministrativa accessoria) e deve essere disposto in caso di condanna per reati edilizi, potendo essere emesso anche in sede di legittimità.
- La Corte di Cassazione può pronunciare direttamente l'ordine di demolizione quando accerta la sua obbligatorietà senza necessità di rinvio al giudice di merito.
- Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) vincola il giudice alla pena concordata; tuttavia ciò non impedisce alla Corte di legittimità di disporre statuizioni obbligatorie previste dalla legge (come l'ordine di demolizione) non oggetto dell'accordo.
- La concessione della sospensione condizionale della pena non è automaticamente subordinata alla demolizione delle opere abusive: la subordinazione va valutata ai sensi delle regole sul beneficio e solo in presenza di richieste specifiche o di precedenti benefici va motivata la mancata subordinazione.
- Per l'accusa: se si intende ottenere anche la sanzione amministrativa accessoria (demolizione), è opportuno che la questione venga esplicitamente dedotta e, se necessario, insistita in sede di impugnazione affinché sia pronunciata anche se il merito ha adottato un patteggiamento.
- Per l'imputato/avvocato: in casi di patteggiamento valutare specificamente le conseguenze amministrative (demolizione) che possono essere disposte anche indipendentemente dall'accordo sulla pena, e prendere in considerazione misure amministrative o tecniche per limitare l'effetto pratico dell'ordine di demolizione.
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