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Sentenza

Sentenza del 19/09/2025 n. 25695 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento per il periodo d’imposta 2011: IVA e IRAP a carico della società e IRPEF a carico dei soci. La CTP di Lecco aveva annullato integralmente gli avvisi; la CTR della Lombardia aveva parzialmente riformato la decisione, rideterminando i maggiori ricavi in 93.482 euro, importo già proposto dall’Ufficio in sede di accertamento con adesione. B.B. ha dedotto: violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/1973 per l’uso di presunzioni e dati di altri periodi d’imposta; violazione degli artt. 2 e 6 del D.Lgs. n. 218/1997, sostenendo che la proposta di adesione non accettata non fosse opponibile; e nullità della sentenza per motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, per definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022, nei confronti della società, di A.A. e di C.C.; per loro le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il doppio contributo. La definizione della società non produce effetti sull’autonomo debito IRPEF del socio B.B., che non vi ha aderito, e il giudizio è quindi proseguito nei suoi confronti. La Corte ha accolto il terzo motivo di B.B.: la CTR aveva indicato come equo ed equilibrato l’importo proposto dall’Ufficio, senza rendere comprensibili gli elementi fattuali e il ragionamento giuridico alla base della decisione. I primi due motivi sono stati assorbiti, non decisi nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 5 della legge n. 130/2022

    La definizione agevolata perfezionata determina l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere limitatamente ai contribuenti che vi hanno aderito.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/1973

    Era invocato da B.B. contro il ricorso a presunzioni e a informazioni contabili relative ad altri periodi d’imposta; il motivo è rimasto assorbito e la Corte non ne ha stabilito la fondatezza.

  • Artt. 2 e 6 del D.Lgs. n. 218/1997

    Erano invocati per contestare che una proposta di accertamento con adesione non accettata potesse essere opposta al contribuente; anche questo motivo è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.

    La motivazione è apparente quando il testo della sentenza non consente di ricostruire il fondamento della decisione e il percorso logico seguito, anche se formalmente contiene argomentazioni.

Massime di principio

  • La definizione agevolata ottenuta da una società di persone non estingue automaticamente la controversia relativa all’IRPEF dei singoli soci: ciascun socio conserva una distinta soggettività fiscale e la scelta di aderire al beneficio è personale.
  • Una decisione che ridetermina il reddito facendo propria una proposta dell’Ufficio non è adeguatamente motivata se si limita a definirla equa o equilibrata, senza esaminare concretamente le prove, le difese e gli elementi fattuali rilevanti.
  • Se la motivazione è apparente, la sentenza è nulla e va cassata con rinvio per un nuovo esame e una motivazione congrua; i motivi che riguardano il merito possono restare assorbiti.

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