Sentenza del 19/09/2025 n. 25695 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento per il periodo d’imposta 2011: IVA e IRAP a carico della società e IRPEF a carico dei soci. La CTP di Lecco aveva annullato integralmente gli avvisi; la CTR della Lombardia aveva parzialmente riformato la decisione, rideterminando i maggiori ricavi in 93.482 euro, importo già proposto dall’Ufficio in sede di accertamento con adesione. B.B. ha dedotto: violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/1973 per l’uso di presunzioni e dati di altri periodi d’imposta; violazione degli artt. 2 e 6 del D.Lgs. n. 218/1997, sostenendo che la proposta di adesione non accettata non fosse opponibile; e nullità della sentenza per motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, per definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022, nei confronti della società, di A.A. e di C.C.; per loro le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il doppio contributo. La definizione della società non produce effetti sull’autonomo debito IRPEF del socio B.B., che non vi ha aderito, e il giudizio è quindi proseguito nei suoi confronti. La Corte ha accolto il terzo motivo di B.B.: la CTR aveva indicato come equo ed equilibrato l’importo proposto dall’Ufficio, senza rendere comprensibili gli elementi fattuali e il ragionamento giuridico alla base della decisione. I primi due motivi sono stati assorbiti, non decisi nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 5 della legge n. 130/2022
La definizione agevolata perfezionata determina l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere limitatamente ai contribuenti che vi hanno aderito.
Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/1973
Era invocato da B.B. contro il ricorso a presunzioni e a informazioni contabili relative ad altri periodi d’imposta; il motivo è rimasto assorbito e la Corte non ne ha stabilito la fondatezza.
Artt. 2 e 6 del D.Lgs. n. 218/1997
Erano invocati per contestare che una proposta di accertamento con adesione non accettata potesse essere opposta al contribuente; anche questo motivo è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.
La motivazione è apparente quando il testo della sentenza non consente di ricostruire il fondamento della decisione e il percorso logico seguito, anche se formalmente contiene argomentazioni.
Massime di principio
- La definizione agevolata ottenuta da una società di persone non estingue automaticamente la controversia relativa all’IRPEF dei singoli soci: ciascun socio conserva una distinta soggettività fiscale e la scelta di aderire al beneficio è personale.
- Una decisione che ridetermina il reddito facendo propria una proposta dell’Ufficio non è adeguatamente motivata se si limita a definirla equa o equilibrata, senza esaminare concretamente le prove, le difese e gli elementi fattuali rilevanti.
- Se la motivazione è apparente, la sentenza è nulla e va cassata con rinvio per un nuovo esame e una motivazione congrua; i motivi che riguardano il merito possono restare assorbiti.
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