Cassazione Civile, Ordinanza n. 18913/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava la sola regolazione delle spese di lite in un giudizio tributario relativo a imposta di registro su atto giudiziario. Il contribuente aveva impugnato la cartella; nel corso della vicenda il tributo risultava pagato da un coobbligato solidale. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese, decisione confermata in appello. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione degli artt. 91, 115 e 306 c.p.c. e dell'art. 46 d.lgs. 546/1992, sostenendo, da un lato, che non vi fosse una vera cessazione della materia del contendere ma una rinuncia dell'ente alla pretesa, perché l'AdER aveva appreso del pagamento già prima della notifica del ricorso e nel periodo della mediazione; dall'altro, che la compensazione delle spese fosse illegittima perché il comma 3 dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 si riferisce solo alle definizioni agevolate previste dalla legge e non al pagamento spontaneo del coobbligato. Contestava quindi la motivazione della compensazione e la sua base normativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al governo delle spese. Ha escluso che il pagamento effettuato dal coobbligato integrasse una rinuncia dell'Ufficio alla pretesa tributaria: si trattava invece di un fatto estintivo del debito che, per il principio di solidarietà passiva, libera anche il condebitore e determina la cessazione della materia del contendere. Tuttavia ha ritenuto errato il richiamo dell'appello all'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992, perché tale disposizione riguarda le definizioni agevolate previste dalla legge, mentre nel caso concreto operava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del comma 1. In tale ipotesi la compensazione delle spese è possibile solo all'esito di una valutazione complessiva del giudice ex art. 15 d.lgs. 546/1992, e la sentenza impugnata andava cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per una nuova regolazione delle spese e per quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la censura è stata proposta per violazione di legge, con riguardo alla corretta qualificazione dell'estinzione del giudizio e alla regolazione delle spese
invocato dal ricorrente in relazione al governo delle spese di lite
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dal ricorrente per sostenere che vi fosse stata una rinuncia alla pretesa e non cessazione della materia del contendere
richiamato per contestare la motivazione e la legittimità della compensazione integrale delle spese
il comma 1 regola la cessazione della materia del contendere; il comma 3 riguarda solo le definizioni agevolate delle pendenze tributarie previste dalla legge e non il pagamento del coobbligato
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
consente la compensazione delle spese, ma solo all'esito di una valutazione complessiva del giudice nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere
richiamato come base della solidarietà dell'obbligazione d'imposta
l'adempimento da parte di uno dei debitori solidali libera anche gli altri
Corte cost. n. 274 del 2005
richiamata per affermare l'illegittimità della compensazione automatica delle spese nelle ipotesi di estinzione del giudizio
Massime di principio
- Nel tributo dovuto in solido, il pagamento eseguito da uno dei coobbligati estingue il debito anche nei confronti degli altri e determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso dal condebitore non pagante.
- La cessazione della materia del contendere non coincide con la rinuncia alla pretesa impositiva: se l'Amministrazione si limita a prendere atto dell'avvenuto pagamento, manca un atto abdicativo alla pretesa tributaria.
- Nell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46, comma 1, d.lgs. 546/1992, le spese possono essere compensate solo tramite valutazione del giudice; non opera invece la disciplina automatica del comma 3, riservata alle definizioni agevolate previste dalla legge.
- La regolazione delle spese nei giudizi tributari estinti per cessazione della materia del contendere richiede una specifica motivazione e non può fondarsi su una norma relativa a fattispecie diverse da quella concretamente verificatasi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18831/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18832/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18843/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18845/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18871/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18884/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →