Cassazione Civile, Ordinanza n. 24972/2022 del 19/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2003, notificato dal Comune per il mancato pagamento dell'imposta su trentotto immobili e su due terreni. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, con tre motivi, che: (1) per gli immobili numerati da 3 a 38 non fosse dovuta l'ICI perché, nell'anno di riferimento, erano già stati consegnati a terzi in esecuzione di contratti preliminari di vendita; (2) per i terreni numerati 1 e 2 non sussistesse edificabilità, poiché inseriti in zona di protezione speciale, e comunque la base imponibile fosse stata illegittimamente determinata mediante valori ricavati da una delibera comunale del 2005 e da una nota interna non pubblicata, con pretesa applicazione retroattiva al 2003; (3) la CTR avesse omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese di primo grado in favore del Comune, nonostante mancasse una nota spese e una specifica domanda di liquidazione.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondata la doglianza sull'ICI per gli immobili promessi in vendita, affermando che la consegna anticipata in forza di preliminare non attribuisce possesso ma mera detenzione qualificata, con conseguente permanenza in capo al proprietario della soggettività passiva ICI. Ha dichiarato infondata la censura sulla qualificazione dei terreni come edificabili, osservando che la CTR non era uscita dai limiti del thema decidendum e che la valutazione circa l'utilizzabilità anche per il 2003 dei valori venali fissati nel 2005 costituiva apprezzamento di fatto non censurabile. Quanto al terzo motivo, ha riconosciuto l'omessa pronuncia ma ha escluso la cassazione con rinvio perché il motivo di appello era manifestamente infondato: il giudice può liquidare d'ufficio le spese alla parte vittoriosa anche in assenza di nota spese o di espressa domanda. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; nessuna statuizione sulle spese di legittimità, perché il Comune è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte precisa che non vi è violazione quando il giudice si mantiene nei limiti del thema decidendum, e che l'omissione su un motivo di appello manifestamente infondato non impone cassazione con rinvio.
invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove; non è ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento delle censure.
invocato dal ricorrente sulla valutazione delle risultanze probatorie; la Corte considera incensurabile, nel caso concreto, l'apprezzamento di fatto della CTR.
richiamato per individuare i soggetti passivi dell'ICI; l'imposta grava sul proprietario o sul titolare di diritto reale di godimento.
letto in combinazione con l'art. 1 per escludere che il promissario acquirente, mero detentore qualificato, sia soggetto passivo ICI.
usato per definire il possesso come situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa; la disponibilità del bene in forza di preliminare non integra possesso.
richiamato per precisare che, per trasformare la detenzione qualificata in possesso, occorre una interversio possessionis nei modi di legge.
indicato quale norma sulla base imponibile ICI, pari al valore degli immobili.
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, da determinarsi secondo i parametri indicati dalla norma.
consente la condanna alle spese a carico della parte soccombente anche d'ufficio.
la nota spese è funzionale al controllo di congruità ed esattezza della richiesta, ma la sua mancanza non impedisce la liquidazione d'ufficio da parte del giudice.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato in chiave di economia processuale e ragionevole durata del processo per evitare un rinvio inutile.
interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di decidere direttamente quando il motivo omesso è manifestamente infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamato quale norma introduttiva dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di ICI, il promissario acquirente immesso anticipatamente nel bene in esecuzione di un preliminare non è soggetto passivo dell'imposta se non acquisisce un diritto reale: la sua relazione con la cosa integra detenzione qualificata, non possesso.
- La soggettività passiva ICI compete al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento; il contratto preliminare, anche con consegna anticipata, non determina di per sé il trasferimento della posizione tributaria.
- Per le aree fabbricabili, la base imponibile ICI va determinata sul valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione; gli atti amministrativi che fissano valori di riferimento possono essere utilizzati come elementi di convincimento se il giudice accerta in fatto la loro riferibilità al periodo d'imposta considerato.
- Nel giudizio tributario, il thema decidendum è delimitato dalla motivazione dell'atto impugnato e dalle contestazioni del contribuente; il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se si pronuncia entro tali confini.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello non impone cassazione con rinvio quando il motivo stesso è manifestamente infondato in diritto e la Corte può definire la controversia direttamente per ragioni di economia processuale.
- La condanna alle spese può essere pronunciata d'ufficio nei confronti della parte soccombente anche in assenza di espressa domanda della parte vittoriosa e anche se non sia stata depositata nota spese.
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