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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38349/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra condomini di un fabbricato sito in Falconara Marittima. In origine un proprietario chiese la condanna del vicino ad arretrare alcune opere ritenute realizzate senza rispetto delle distanze dalle sue vedute e chiese anche l’accertamento della comproprietà di due locali asseritamente condominiali, perché adibiti a centrale termica. I convenuti resistettero e proposero domanda riconvenzionale per ottenere l’arretramento di opere dell’attore, l’accertamento della proprietà esclusiva dei locali a centrale termica e la declaratoria dell’insussistenza del diritto dell’attore a mantenere persiane sporgenti sulle corti di loro esclusiva proprietà. In primo grado fu ordinato ai convenuti l’arretramento del garage alla distanza minima di tre metri dalle finestre dell’attore, con rigetto della riconvenzionale. In appello la decisione fu confermata; poi, a seguito di precedente cassazione con rinvio, la Corte d’appello di Ancona riconobbe agli eredi dell’originario attore il diritto di occupare lo spazio aereo tramite gli apparecchi a sporgere posti sulle finestre di loro proprietà e aggettanti sulla corte esclusiva dei convenuti, ma solo per il lato sinistro del fabbricato verso Senigallia, confermando il resto. I ricorrenti per cassazione deducevano: 1) violazione dell’art. 392 c.p.c. e degli artt. 1031 e 1062 c.c., sostenendo che il giudice del rinvio avesse omesso di svolgere gli accertamenti richiesti e avesse limitato indebitamente l’istruttoria, senza verificare compiutamente lo stato dei luoghi e la documentazione urbanistica; 2) vizio di motivazione per carenza, insufficienza e contraddittorietà su punti decisivi, specie quanto alla mancata considerazione di deduzioni sull’assetto del locale originariamente grezzo e poi dotato di finestre.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha ribadito che, nel giudizio di rinvio, i poteri del giudice variano a seconda della ragione della cassazione: se l’annullamento è per violazione di legge, il giudice è vincolato al principio di diritto; se vi è anche o soltanto vizio di motivazione, può rivalutare i fatti già acquisiti e compiere ulteriori indagini, ma sempre entro il perimetro delle domande già proposte. Nel caso concreto, la Corte d’appello del rinvio aveva correttamente svolto una nuova CTU nei limiti tracciati dalla sentenza rescindente, accertando l’altezza delle sporgenze e la larghezza dei passaggi per verificare pericoli e limitazioni della fruibilità delle corti, e aveva distinto tra i diversi lati del fabbricato, riconoscendo la limitazione solo per uno di essi. È stata invece ritenuta corretta l’inammissibilità di verifiche sulla conformità urbanistica dei manufatti e sul rispetto delle distanze dai confini e dalle vedute, perché si trattava di questioni nuove e estranee al giudizio di rinvio, oltre che basate su documentazione producibile sin dal primo grado nel vecchio rito. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    delimita il giudizio di rinvio ai confini segnati dalla sentenza di cassazione e dalle domande già proposte

  • art. 1031 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nella censura, ma la Corte non accoglie la doglianza

  • art. 1062 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nella censura, ma la Corte non accoglie la doglianza

  • art. 907 c.c.

    evocato nella ricostruzione del primo giudizio come parametro della distanza minima dalle finestre

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente la previsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può introdurre accertamenti o questioni estranee al perimetro del giudizio rescindente e delle domande originarie.
  • Quando la cassazione interviene anche per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può rivalutare i fatti già acquisiti e disporre ulteriori indagini istruttorie, ma solo per completare l’accertamento dei fatti rilevanti rispetto alle domande già proposte.
  • È inammissibile chiedere in sede di rinvio la verifica di profili nuovi, come la conformità urbanistica dei manufatti o il rispetto di distanze non dedotte tempestivamente, se tali questioni esulano dall’oggetto del giudizio e avrebbero potuto essere introdotte sin dal primo grado.
  • La critica alla CTU è infondata quando il giudice del rinvio ne utilizza correttamente gli esiti per integrare l’accertamento richiesto dalla sentenza di cassazione e per distinguere, in base allo stato dei luoghi, le diverse porzioni del bene conteso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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