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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24076/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall'ammissione al passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa di un credito di lavoro accertato da precedente sentenza passata in giudicato, relativo a differenze retributive per mansioni superiori e alla corrispondente quota di trattamento di fine rapporto. Il tribunale aveva ammesso sia i crediti retributivi privilegiati sia il TFR maturato su tali differenze. La procedura ha impugnato il decreto deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme sul TFR e sulla mobilità del personale pubblico, sostenendo che il TFR non fosse esigibile perché la lavoratrice, dopo il rapporto con l'ente originario, era transitata per mobilità presso altra amministrazione: il passaggio non integra cessazione del rapporto ma mera prosecuzione senza soluzione di continuità, sicché il TFR resta dovuto solo alla cessazione definitiva del rapporto e, nelle procedure concorsuali, non può essere insinuato come credito attuale verso l'ente cedente. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità del decreto per violazione del contraddittorio, osservando che, se l'unico obbligato all'erogazione del TFR era l'INPS, il giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, nel pubblico impiego privatizzato, il trasferimento per mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 configura cessione del contratto e non cessazione del rapporto; ne consegue che il TFR, pur maturando nel tempo, diviene esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto, non al momento del passaggio ad altra amministrazione. Poiché la lavoratrice era transitata ad altro ente, il credito per TFR era privo del requisito dell'attuale esigibilità e non poteva essere ammesso al passivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al TFR e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di insinuazione al passivo relativa a tale voce. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2215 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi finale

  • art. 2116 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella motivazione di accoglimento

  • art. 2120 c.c.

    il TFR matura progressivamente ma diviene esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro

  • art. 19, l. n. 218/1952

    citato nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione

  • art. 6, comma 4, l. n. 554/1988

    nelle ipotesi di passaggio tra enti pubblici, l'anzianità è integralmente riconosciuta e le quote maturate non sono liquidate al dipendente ma trasferite all'amministrazione di destinazione

  • art. 15, comma 1, d.P.R. n. 104/1993

    richiamato come disposizione speciale che conferma la continuità della posizione del lavoratore e l'esigibilità del trattamento solo alla cessazione definitiva del servizio

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    il passaggio diretto di personale tra amministrazioni configura cessione del contratto e prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto

  • art. 1406 c.c.

    la mobilità tra amministrazioni pubbliche è ricondotta alla cessione del contratto

  • art. 2751 bis n. 1 c.c.

    richiamato nel decreto impugnato per il privilegio dei crediti retributivi ammessi al passivo

  • art. 102 c.p.c.

    la censura di mancata integrazione del contraddittorio è stata prospettata ma assorbita

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio denunciato con il primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma sul vizio denunciato con il secondo motivo

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il trasferimento del dipendente per mobilità tra amministrazioni pubbliche non costituisce cessazione del rapporto di lavoro, ma cessione del contratto con prosecuzione senza soluzione di continuità.
  • Il trattamento di fine rapporto matura progressivamente, ma è esigibile soltanto alla cessazione giuridica definitiva del rapporto; non può essere domandato come credito attuale se il rapporto prosegue presso altra amministrazione per effetto della mobilità.
  • Le disposizioni speciali sulla mobilità del personale pubblico escludono la frammentazione della posizione lavorativa e previdenziale e comportano il trasferimento delle quote maturate all'amministrazione di destinazione, con liquidazione finale solo al termine del rapporto complessivo.
  • In sede di insinuazione al passivo, un credito può essere ammesso solo se attuale ed esigibile; se manca tale presupposto, la domanda deve essere rigettata.
  • La questione del contraddittorio verso il soggetto tenuto all'erogazione del TFR resta assorbita quando sia già esclusa l'esistenza stessa di un credito esigibile verso la procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRTrasferimento d'azienda
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

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