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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15747/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per imposta dell’anno 2001. La contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella e contestava quindi la legittimità della pretesa fiscale. In primo grado la C.T.P. di Roma aveva accolto il ricorso ritenendo non dimostrata la rituale notificazione della cartella. In appello, però, la C.T.R. del Lazio aveva riformato la decisione dichiarando inammissibile il ricorso originario per tardività, valorizzando che la contribuente aveva comunque avuto conoscenza della pretesa tributaria almeno dal 12 giugno 2013, data del deposito dell’atto di intervento dell’Agente della riscossione in una procedura esecutiva immobiliare. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 51 d.lgs. 546/1992 per asserita tardività dell’appello dell’Agenzia; 2) violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’atto di intervento non potesse essere usato come prova della conoscenza della cartella e che fosse nuova prova inammissibile; 3) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, contestando che la conoscenza della cartella potesse farsi decorrere dal 12 giugno 2013 e quindi la tardività del ricorso del 25 luglio 2017; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata considerazione dell’asserita mancanza di prova della notifica dell’avviso di accertamento e della cartella, nonché dell’avviso di deposito presso la casa comunale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’appello dell’Agenzia era stato notificato via PEC il 17 gennaio 2020, cioè prima della scadenza del termine lungo di impugnazione della sentenza di primo grado, depositata il 27 giugno 2019 e quindi impugnabile fino al 27 gennaio 2020; il deposito successivo, avvenuto il 4 febbraio 2020, era comunque tempestivo entro i trenta giorni dalla notifica. Ha respinto il secondo e il terzo motivo affermando che l’atto di intervento dell’Agente della riscossione in una procedura esecutiva immobiliare, relativo anche alla cartella oggetto di causa, era idoneo a dimostrare la conoscenza della pretesa tributaria da parte della contribuente sin dal 12 giugno 2013; da ciò discendeva la tardività del ricorso notificato solo il 25 luglio 2017. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che il giudice di merito non è tenuto a esaminare espressamente ogni allegazione quando essa sia incompatibile con la soluzione adottata o assorbita dalla decisione, e che la C.T.R. aveva comunque implicitamente disatteso le doglianze sulla mancata prova della notifica. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di legittimità e gli importi ex art. 96 c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il termine per impugnare la sentenza in mancanza di notifica resta quello lungo; nel caso concreto l’appello dell’Agenzia è stato ritenuto tempestivo perché notificato prima della scadenza del termine semestrale e depositato nei trenta giorni successivi.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la documentazione prodotta in appello è stata considerata ammissibile perché diretta a contrastare le censure del ricorso e non a introdurre nuovi elementi di indagine.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la produzione dell’atto di intervento è stata ritenuta compatibile con il giudizio di appello in quanto mera difesa e non nuova prova in senso precluso.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la conoscenza della pretesa tributaria desunta da un atto di intervento in procedura esecutiva rende tardivo il ricorso proposto oltre il termine di sessanta giorni.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    sono state liquidate somme a titolo di responsabilità aggravata in favore della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata, il termine per impugnarla è quello lungo semestrale; l’appello notificato prima della sua scadenza è tempestivo, anche se il deposito avviene successivamente entro il termine di legge.
  • L’atto di intervento dell’agente della riscossione in una procedura esecutiva può essere valorizzato come elemento idoneo a dimostrare la conoscenza, da parte del contribuente, della pretesa tributaria e della cartella cui si riferisce, con conseguente decorrenza del termine per impugnare.
  • Nel processo tributario, una produzione documentale dell’amministrazione è ammissibile se serve a confutare le difese avversarie e non introduce un nuovo tema di indagine o una domanda nuova.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento della parte quando la decisione adottata lo renda assorbito o incompatibile con il percorso motivazionale seguito.
  • Ai fini della tempestività dell’impugnazione di una cartella di pagamento, rileva non solo la rituale notificazione dell’atto, ma anche la prova di una conoscenza comunque acquisita della pretesa fiscale da parte del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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