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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28660/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso nei confronti di una socia di una società a ristretta base sociale, a seguito di un definitivo accertamento societario per l'anno d'imposta 2008. All'atto individuale venivano imputati al socio maggiori redditi di capitale in proporzione alla partecipazione, con recupero di IRPEF, IRAP, addizionali, sanzioni e interessi. La contribuente aveva ottenuto in secondo grado l'annullamento dell'atto per mancata allegazione dell'accertamento societario presupposto. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 2261 c.c., sostenendo che, nelle società a ristretta base, il socio conosce o deve conoscere l'accertamento societario e gli atti presupposti, anche se non allegati, in ragione del dovere di diligenza e del diritto di consultazione della documentazione sociale; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2700 c.c., deducendo che il giudice di merito non poteva ritenere necessario allegare l'accertamento societario al socio, perché gli elementi essenziali risultavano già dall'avviso individuale e dovevano essere valutati nel processo tributario secondo i principi istruttori propri del rito.

La decisione

La Corte rigetta le eccezioni preliminari di tardività e di inammissibilità del ricorso, ritiene fondati entrambi i motivi e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, perché si uniformi ai principi esposti. In particolare afferma che, nelle società a ristretta compagine, l'avviso al socio può validamente rinviare per relationem all'accertamento societario anche se non allegato, quando il socio poteva conoscerlo o doveva conoscerlo; inoltre gli elementi essenziali dell'accertamento possono essere contenuti nell'avviso individuale, senza che sia necessaria l'allegazione dell'atto societario per la valutazione giudiziale.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    obbligo di allegazione o comunicazione degli atti presupposti all'avviso di accertamento

    l'obbligo motivazionale è soddisfatto anche mediante rinvio all'atto presupposto, e la mancata allegazione non determina nullità se il contribuente conosceva o doveva conoscere l'atto stesso

  • art. 2261 c.c.

    diritto di consultare la documentazione relativa alla società

    il socio ha potere di visione della documentazione sociale e quindi può conoscere l'accertamento presupposto e i relativi documenti giustificativi

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale norma sull'obbligo di motivazione degli atti tributari, soddisfatto anche dal rinvio per relationem

  • art. 360 c.p.c.

    invocato per la violazione di legge dedotta col primo motivo

  • art. 360 c.p.c.

    invocato per la violazione di legge e di norme processuali dedotta col secondo motivo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'affermazione del giudice di merito sulla necessità dell'allegazione dell'atto societario

  • art. 2700 c.c.

    richiamato in relazione alla forza probatoria dell'atto e ai dati contenuti nell'avviso individuale

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per affermare che il ricorso non va interpretato in modo eccessivamente formalistico quanto alla trascrizione degli atti e documenti

  • Cass. S.U. n. 8950/2022

    richiamata per il principio di non eccessivo formalismo nella specificità del ricorso per cassazione

  • Cass. VI-5 n. 25296/2014

    richiamata come precedente conforme sul rinvio per relationem all'accertamento societario nei confronti del socio

  • Cass. n. 14275/2018

    richiamata come precedente conforme

  • Cass. n. 17463/2019

    richiamata come precedente conforme

  • Cass. n. 21126/2020

    richiamata come precedente conforme

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario riferito al socio di una società a ristretta base sociale, l'avviso individuale può essere motivato per relationem richiamando l'accertamento emesso nei confronti della società, anche se tale atto non è materialmente allegato, quando il socio abbia potuto o dovuto conoscerlo in ragione del suo legame con la compagine sociale e del potere di consultazione della documentazione societaria.
  • L'obbligo di motivazione degli atti tributari non richiede sempre la riproduzione o allegazione integrale dell'atto presupposto: è sufficiente che il destinatario sia posto in condizione di conoscere la pretesa e le ragioni dell'accertamento, anche attraverso il rinvio ad atti già conoscibili.
  • Nelle società a compagine ristretta opera un dovere di ordinaria diligenza del socio nel mantenersi informato sulle vicende sociali; tale dovere, insieme al diritto di consultazione ex art. 2261 c.c., rende normalmente conoscibile l'accertamento societario presupposto della rettifica a carico del socio.
  • Nel processo tributario, ai fini della validità dell'accertamento e del sindacato del giudice, è sufficiente che gli elementi essenziali della pretesa risultino dall'avviso individuale; l'atto presupposto non deve necessariamente essere prodotto o allegato se la pretesa è comunque verificabile sulla base del contenuto dell'atto impugnato e delle regole istruttorie del rito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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