Sentenza del 20/03/2017 n. 77 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2008, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato mediante studi di settore i ricavi da 56.879,00 euro a 76.507,00 euro e il reddito d'impresa da 2.223,00 euro a 21.881,00 euro, applicando maggiori imposte, contributi, sanzioni e interessi. Ha contestato l'esiguità e l'inadeguatezza dello scostamento, l'utilizzo degli studi di settore come unico elemento presuntivo, la mancata considerazione delle proprie deduzioni in sede di contraddittorio e la nullità dell'avviso per carenza di sottoscrizione e delega. Nel merito, ha evidenziato che si trattava di un bar parrocchiale, con prezzi fissati dal locatore, beni strumentali modesti e obsoleti e condizioni gestionali tali da escludere l'antieconomicità contestata.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia aveva accolto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che gli studi di settore costituiscano presunzioni semplici, non sufficienti da sole a fondare l'accertamento, e che l'Ufficio avrebbe dovuto considerare e confutare specificamente gli elementi forniti dalla contribuente nel contraddittorio. Nel caso concreto, l'Agenzia si era limitata ad applicare automaticamente gli studi senza valutare adeguatamente le peculiarità del bar parrocchiale e il fatto che i prezzi fossero imposti dal locatore. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in 1.000,00 euro oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies, comma 3, convertito nella L. n. 427/1993
Disciplina l'accertamento standardizzato basato sugli studi di settore quando i ricavi o compensi dichiarati risultano inferiori a quelli stimati. La norma non consente però un'applicazione automatica e astratta dello studio, dovendo essere valutata la concreta situazione dell'attività.
Art. 12 della L. n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Impone il rispetto del contraddittorio e richiede che l'atto di accertamento motivi adeguatamente le ragioni per cui l'Ufficio non accoglie le osservazioni e la documentazione presentate dal contribuente.
Le risultanze degli studi di settore hanno natura di presunzioni semplici e devono essere accompagnate da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti per poter fondare legittimamente la pretesa tributaria.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Nel caso esaminato, la questione della sottoscrizione e della delega è stata ritenuta superata dalla documentazione prodotta dall'Ufficio e dal richiamo al principio del funzionario di fatto.
Artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 472/1997
Prevedono le condizioni di esclusione della responsabilità e delle sanzioni tributarie; l'Ufficio ne aveva escluso l'applicabilità, ma la controversia è stata definita principalmente per l'illegittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009
Affermano la centralità del contraddittorio preventivo e la natura di presunzione semplice degli studi di settore, escludendo che essi possano fondare da soli l'accertamento senza una valutazione concreta delle spiegazioni del contribuente.
Corte Costituzionale, sentenza n. 37/2015
È stata richiamata per il principio del funzionario di fatto, secondo cui gli atti compiuti da un soggetto la cui investitura sia mancante o viziata possono, in determinate condizioni, conservare validità.
Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 22 maggio 2007 e n. 5/E del 23 gennaio 2008
Confermano che l'avviso fondato sugli studi di settore deve contenere una motivazione concreta e non può limitarsi al rinvio automatico ai risultati dello studio; deve inoltre esaminare le giustificazioni e la documentazione emerse nel contraddittorio.
Massime di principio
- Gli studi di settore non costituiscono una presunzione legale assoluta: il loro risultato deve essere confrontato con la concreta realtà economica e gestionale del contribuente.
- Il contraddittorio preventivo è essenziale: il contribuente deve poter fornire spiegazioni e prove, mentre l'Ufficio deve esaminarle e confutarle specificamente nell'avviso.
- Un accertamento fondato esclusivamente su algoritmi o sul mero scostamento dallo studio di settore può essere illegittimo se non considera circostanze particolari dell'attività.
- Elementi come prezzi imposti da terzi, sede o clientela particolari, vincoli contrattuali, beni strumentali obsoleti e condizioni di mercato sfavorevoli possono giustificare ricavi inferiori agli standard.
- L'antieconomicità non può essere valutata in astratto: deve essere verificata alla luce delle effettive possibilità del contribuente di determinare prezzi, costi e modalità di gestione.
- In controversie analoghe, il contribuente dovrebbe documentare già nel contraddittorio le peculiarità dell'attività e l'Ufficio dovrebbe motivare puntualmente perché tali elementi non siano idonei a superare la presunzione derivante dallo studio.
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