Sentenza del 20/03/2017 n. 25 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Accertamento - Termini - Raddoppio - Periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2016 - Notifica avvenuta posteriormente o anteriormente al 1 gennaio 2016 - Disciplina differenziata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale relativamente a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016. La questione dipende dalla data di notifica dell'avviso e dalla presenza di gravi indizi di violazioni penali tributarie, tali da comportare l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
La decisione
Per gli avvisi relativi a periodi d'imposta anteriori al 2016, notificati dal 1° gennaio 2016, il raddoppio dei termini è ammesso solo se sussistono gravi indizi di reato tra quelli previsti dal decreto legislativo n. 74/2000 e se la denuncia è stata presentata o trasmessa dall'Amministrazione finanziaria entro la scadenza dei termini ordinari. Per gli avvisi già notificati prima del 1° gennaio 2016, si applica invece la disciplina dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 128/2015 e non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata. Il testo non indica le parti processuali né un esito concreto di accoglimento o rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Articolo 1, comma 132, legge 28 dicembre 2015, n. 208
Gli avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, notificati a decorrere dal 1° gennaio 2016, possono beneficiare del raddoppio dei termini a determinate condizioni.
Il raddoppio dei termini per gli avvisi notificati dal 1° gennaio 2016 richiede sia la presenza di gravi indizi di violazioni penalmente rilevanti sia la presentazione o trasmissione della denuncia entro la scadenza dei termini ordinari.
Articolo 2, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
Disciplina applicabile agli accertamenti già notificati.
Per gli avvisi già notificati prima del 1° gennaio 2016, il raddoppio dei termini segue la disciplina previgente e prescinde dall'effettiva presentazione della denuncia.
Articolo 331 del codice di procedura penale
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
La norma rileva perché il raddoppio dei termini è collegato all'emersione di violazioni che impongono all'Amministrazione finanziaria di presentare denuncia all'autorità giudiziaria.
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Il raddoppio riguarda le violazioni fiscali che integrano, o possono integrare, uno dei reati tributari previsti dal decreto.
Massime di principio
- Per stabilire se il raddoppio dei termini sia applicabile occorre verificare anzitutto il periodo d'imposta accertato e la data di notifica dell'avviso.
- Per gli avvisi notificati dal 1° gennaio 2016, non basta la mera astratta configurabilità di un reato: devono emergere gravi indizi e la denuncia deve essere presentata entro il termine ordinario.
- Per gli avvisi già notificati prima del 1° gennaio 2016, la validità del raddoppio non dipende dall'effettiva presentazione della denuncia.
- La disciplina transitoria è quindi decisiva: la stessa violazione può produrre conseguenze diverse in base alla data di notifica dell'accertamento.
- In una controversia concreta è necessario controllare documentazione, date di scadenza, data di notifica, contenuto degli indizi di reato e data della denuncia.
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