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Sentenza

Sentenza del 20/03/2017 n. 25 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Accertamento - Termini - Raddoppio - Periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2016 - Notifica avvenuta posteriormente o anteriormente al 1 gennaio 2016 - Disciplina differenziata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale relativamente a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016. La questione dipende dalla data di notifica dell'avviso e dalla presenza di gravi indizi di violazioni penali tributarie, tali da comportare l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

La decisione

Per gli avvisi relativi a periodi d'imposta anteriori al 2016, notificati dal 1° gennaio 2016, il raddoppio dei termini è ammesso solo se sussistono gravi indizi di reato tra quelli previsti dal decreto legislativo n. 74/2000 e se la denuncia è stata presentata o trasmessa dall'Amministrazione finanziaria entro la scadenza dei termini ordinari. Per gli avvisi già notificati prima del 1° gennaio 2016, si applica invece la disciplina dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 128/2015 e non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata. Il testo non indica le parti processuali né un esito concreto di accoglimento o rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 1, comma 132, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Gli avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, notificati a decorrere dal 1° gennaio 2016, possono beneficiare del raddoppio dei termini a determinate condizioni.

    Il raddoppio dei termini per gli avvisi notificati dal 1° gennaio 2016 richiede sia la presenza di gravi indizi di violazioni penalmente rilevanti sia la presentazione o trasmissione della denuncia entro la scadenza dei termini ordinari.

  • Articolo 2, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

    Disciplina applicabile agli accertamenti già notificati.

    Per gli avvisi già notificati prima del 1° gennaio 2016, il raddoppio dei termini segue la disciplina previgente e prescinde dall'effettiva presentazione della denuncia.

  • Articolo 331 del codice di procedura penale

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

    La norma rileva perché il raddoppio dei termini è collegato all'emersione di violazioni che impongono all'Amministrazione finanziaria di presentare denuncia all'autorità giudiziaria.

  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Il raddoppio riguarda le violazioni fiscali che integrano, o possono integrare, uno dei reati tributari previsti dal decreto.

Massime di principio

  • Per stabilire se il raddoppio dei termini sia applicabile occorre verificare anzitutto il periodo d'imposta accertato e la data di notifica dell'avviso.
  • Per gli avvisi notificati dal 1° gennaio 2016, non basta la mera astratta configurabilità di un reato: devono emergere gravi indizi e la denuncia deve essere presentata entro il termine ordinario.
  • Per gli avvisi già notificati prima del 1° gennaio 2016, la validità del raddoppio non dipende dall'effettiva presentazione della denuncia.
  • La disciplina transitoria è quindi decisiva: la stessa violazione può produrre conseguenze diverse in base alla data di notifica dell'accertamento.
  • In una controversia concreta è necessario controllare documentazione, date di scadenza, data di notifica, contenuto degli indizi di reato e data della denuncia.

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