Sentenza del 20/03/2017 n. 3 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO: assoggettamento ad imposizione della corresponsione di somma una tantum in sede di separazione consensuale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva ricevuto dal marito, in sede di separazione consensuale, 170.000 euro in un'unica soluzione, quale anticipazione del contributo di mantenimento mensile di 4.700 euro previsto per i primi tre anni. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale somma costituisse reddito imponibile IRPEF. La contribuente ha contestato la pretesa, sostenendo che l'erogazione una tantum non fosse assimilabile a un assegno periodico e che la somma fosse riferita a più annualità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha stabilito che l'unicità dell'erogazione impedisce di qualificare la somma come reddito assimilato a lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR. Inoltre, poiché il capitale era destinato a soddisfare le esigenze di mantenimento della contribuente per un periodo triennale, e quindi per più periodi d'imposta, non poteva essere assoggettato integralmente a IRPEF nell'anno della percezione. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
Art. 50, comma 1, lett. i), D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Sono qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio. La Commissione ha ritenuto che la disposizione non si applichi a una somma corrisposta una tantum.
Art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma disciplina la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge. La distinzione tra assegni periodici e capitale versato in un'unica soluzione conferma la diversa natura fiscale delle due fattispecie.
Art. 5, comma 8, Legge n. 898/1970
Senza accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno di divorzio può avvenire in unica soluzione e in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
La disposizione riguarda l'assegno divorzile corrisposto in unica soluzione e non è direttamente applicabile alla somma versata durante la separazione consensuale. L'Agenzia delle Entrate aveva richiamato tale norma per sostenere la natura definitiva del pagamento, ma la Commissione ha ritenuto decisiva la natura anticipata del mantenimento riferito a più annualità.
Massime di principio
- Una somma corrisposta al coniuge in un'unica soluzione, anche se collegata al mantenimento, non è automaticamente imponibile come reddito assimilato a lavoro dipendente: occorre verificare la presenza della periodicità richiesta dalla normativa.
- La qualificazione fiscale dipende dal contenuto effettivo dell'accordo omologato: se il capitale costituisce l'anticipazione di assegni periodici riferiti a più annualità, l'erogazione una tantum può essere esclusa dall'imponibilità nell'anno della percezione.
- Occorre distinguere tra capitale versato in sede di divorzio ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 898/1970, avente normalmente funzione solutoria definitiva, e capitale corrisposto in sede di separazione come anticipazione del mantenimento periodico.
- La documentazione dell'accordo deve indicare chiaramente l'eventuale collegamento tra la somma una tantum e gli assegni periodici sostituiti o anticipati, nonché il periodo temporale cui essa si riferisce.
- La decisione riguarda una specifica fattispecie e non esclude che somme aventi diversa causa, come arretrati riferiti a un singolo periodo o attribuzioni patrimoniali con natura diversa, possano ricevere un trattamento fiscale differente.
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