Sentenza del 20/03/2017 n. 28 - Comm. Trib. II grado di Trento
I. Normativa sulle società non operative - diniego di disapplicazione - autonoma e facoltativa impugnabilità - sussistenza. II. Normativa sulle società non operative - disapplicazione - condizioni - situazioni oggettive tali da precludere il conseguimento dei ricavi e dei redditi determinati sulla base di coefficienti applicati ad assets patrimoniali - affitto di azienda - stipula di contratto ad un canone inadeguato a quello di mercato - soggettività della scelta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva, da un lato, che il provvedimento di diniego della disapplicazione fosse autonomamente impugnabile e, dall'altro, che l'affitto dell'azienda a terzi integrasse una situazione oggettiva idonea a impedire il conseguimento dei ricavi e dei redditi minimi determinati mediante i coefficienti previsti dalla disciplina sulle società non operative. In particolare, riteneva rilevante il fatto che il contratto fosse stato stipulato a un canone inferiore a quello di mercato.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che il diniego di disapplicazione è autonomamente e facoltativamente impugnabile, poiché rende conoscibile una pretesa tributaria concreta e motivata, pur restando possibile contestare successivamente l'eventuale avviso di accertamento. Tuttavia, ha precisato che la disapplicazione richiede situazioni oggettive che rendano realmente impossibile conseguire i ricavi e i redditi minimi previsti dalla legge. Nell'affitto d'azienda, può rilevare solo l'impossibilità dimostrata di ottenere un canone superiore o almeno conforme ai valori di mercato; non è sufficiente che il contribuente abbia scelto volontariamente di stipulare un contratto a un canone inadeguato.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
L'elencazione degli atti impugnabili, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti quando rendano nota una pretesa tributaria individuata e motivata.
Il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società non operative è autonomamente impugnabile in via facoltativa. La mancata impugnazione non impedisce comunque di contestare il successivo avviso di accertamento.
Art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994
La disapplicazione è possibile in presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi e dei redditi determinati con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla disposizione.
La causa di disapplicazione deve essere oggettiva e non dipendere da una scelta discrezionale o da una condotta volontaria della società. Nell'affitto d'azienda, occorre provare l'impossibilità concreta di ottenere un canone più elevato alle condizioni di mercato.
Massime di principio
- Il diniego di un'istanza di disapplicazione può essere impugnato immediatamente, anche se l'atto non rientra espressamente nell'elenco ordinario degli atti impugnabili, quando contiene una pretesa tributaria specifica e motivata.
- La disapplicazione della disciplina sulle società non operative richiede la prova di impedimenti oggettivi, documentati e non imputabili alla volontà del contribuente.
- La scelta di operare a condizioni economiche inferiori a quelle di mercato, come la stipula di un contratto di affitto d'azienda a canone troppo basso, normalmente non dimostra un'impossibilità oggettiva e non giustifica la disapplicazione.
- In caso di affitto di azienda, è opportuno documentare i valori di mercato, le trattative svolte, l'assenza di offerte migliori e ogni circostanza concreta che dimostri l'impossibilità di ottenere un canone maggiore.
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