Sentenza del 20/03/2017 n. 58 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Riscossione - Notifica preavviso di fermo amministrativo - Validità di atto di costituzione in mora per interruzione della prescrizione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il preavviso di fermo amministrativo, poiché indica l'importo dovuto e richiede il pagamento integrale del debito quale condizione per evitare l'esecuzione del fermo, è idoneo a costituire in mora il debitore e interrompe la prescrizione. Da tale interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione, senza computare il periodo trascorso anteriormente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il preavviso di fermo amministrativo non fosse idoneo a interrompere la prescrizione. La questione riguardava se tale atto, oltre a quantificare il debito, contenesse una richiesta sufficientemente chiara e formale di pagamento tale da costituire il debitore in mora.
Norme richiamate
Art. 2943, comma 4, codice civile
La prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.
Il preavviso di fermo amministrativo costituisce un atto idoneo a mettere formalmente in mora il debitore quando contiene sia la quantificazione del debito sia una richiesta di pagamento integrale, collegata alla possibilità di evitare l'esecuzione della misura cautelare.
Massime di principio
- Un atto dell'ente di riscossione può interrompere la prescrizione anche se non è un'intimazione di pagamento autonoma, purché esprima in modo chiaro la richiesta di adempiere.
- Il preavviso di fermo amministrativo è potenzialmente idoneo a interrompere la prescrizione quando individua il debito e richiede il pagamento per evitare il fermo.
- L'interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine completo dalla data dell'atto interruttivo; il tempo maturato prima dell'interruzione non viene conservato.
- Per valutare l'effetto interruttivo occorre esaminare il contenuto concreto e la data di notifica dell'atto, verificando che la richiesta di pagamento sia effettiva, determinata e riferibile a un debito individuato.
Testo integrale
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