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Sentenza

Sentenza del 20/03/2017 n. 26 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Accertamento - Termini - Raddoppio - Periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2016 - Notifica avvenuta posteriormente o anteriormente al 1 gennaio 2016 - Disciplina differenziata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale con riferimento a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016. Il raddoppio è ammesso, per gli avvisi notificati dal 1° gennaio 2016, quando emergano gravi indizi di violazioni penalmente rilevanti, tali da imporre la denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000. In questi casi, la denuncia deve essere presentata o trasmessa entro la scadenza dei termini ordinari. Per gli avvisi già notificati, invece, trova applicazione la disciplina transitoria dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 128 del 2015, che prescinde dalla presentazione della denuncia.

La decisione

Il principio affermato è che la disciplina applicabile dipende dalla data di notifica dell'avviso. Se l'avviso relativo a un periodo d'imposta precedente al 31 dicembre 2016 è stato notificato dal 1° gennaio 2016, il raddoppio dei termini richiede sia la presenza di gravi indizi di reato sia la presentazione o trasmissione tempestiva della denuncia penale entro il termine ordinario. Se, invece, l'avviso era già stato notificato, opera la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 128 del 2015 e non è necessario verificare l'avvenuta presentazione della denuncia. Il testo non indica l'esito concreto del singolo giudizio né identifica le parti.

Norme richiamate

  • Articolo 1, comma 132, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Gli avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, notificati a decorrere dal 1° gennaio 2016, possono beneficiare del raddoppio dei termini se emergono gravi indizi di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, purché la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza dei termini ordinari.

    Per gli avvisi notificati dal 1° gennaio 2016, il raddoppio non opera automaticamente: sono necessari gravi indizi di reato e la denuncia deve essere tempestiva rispetto alla scadenza del termine ordinario.

  • Articolo 2, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

    Per gli accertamenti già notificati, il raddoppio dei termini segue la disciplina dettata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 128 del 2015 e si prescinde dall'avvenuta presentazione della denuncia.

    Per gli avvisi già notificati trova applicazione la disciplina transitoria, più favorevole all'Amministrazione finanziaria sotto il profilo della denuncia, non essendo necessario dimostrare che essa sia stata effettivamente presentata.

  • Articolo 331 del codice di procedura penale

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio quando vengano a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio.

    La norma individua il presupposto dell'obbligo di denuncia cui è collegato il raddoppio dei termini, purché la violazione sia riconducibile ai reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000.

  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Il raddoppio riguarda esclusivamente le violazioni fiscali che presentano gravi indizi di uno dei reati tributari disciplinati dal decreto.

Massime di principio

  • Per stabilire se il raddoppio dei termini sia applicabile occorre verificare anzitutto la data di notifica dell'avviso e il periodo d'imposta accertato.
  • Per gli avvisi notificati dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi anteriori al 2016, la denuncia penale deve essere presentata o trasmessa entro la scadenza del termine ordinario; una denuncia tardiva non consente il raddoppio.
  • Non è sufficiente una generica ipotesi di irregolarità: devono emergere gravi indizi di una violazione penalmente rilevante prevista dal decreto legislativo n. 74 del 2000.
  • Per gli avvisi già notificati, la disciplina transitoria dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 128 del 2015 può consentire il raddoppio anche senza prova dell'effettiva presentazione della denuncia.
  • La distinzione tra avviso già notificato e avviso notificato dal 1° gennaio 2016 è decisiva e deve essere valutata insieme alle norme transitorie applicabili.

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