Cassazione Civile, Ordinanza n. 29788/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce dalla procedura fallimentare di una società poi chiusa. Nel corso della procedura il curatore cedette a una società un credito IRES derivante da ritenute fiscali sugli interessi attivi dei depositi bancari; successivamente fu presentata la dichiarazione finale dei redditi con indicazione di un’eccedenza IRES chiesta a rimborso. Dopo la notifica della cessione all’Amministrazione finanziaria, l’Ufficio dispose però la compensazione integrale del credito chiesto a rimborso con un proprio controcredito derivante da cartella di pagamento relativa a IVA. La cessionaria impugnò il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso e il provvedimento di compensazione, sostenendo che il debito IVA opposto dall’Erario era sorto prima dell’apertura del fallimento e quindi non poteva essere compensato con un credito della massa fallimentare. La CTR accolse invece l’appello dell’Agenzia, ritenendo che il debito IVA fosse endofallimentare perché riferito al periodo d’imposta 2008 e che la compensazione fosse quindi legittima. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha denunciato violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 56 l. fall., degli artt. 1243 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., censurando la decisione per avere fatto coincidere la nascita dell’eccedenza IVA con l’anno della dichiarazione che la riportava, senza accertare il momento effettivo di formazione del credito/debito IVA alla luce delle prove offerte.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha osservato che, in materia fallimentare, la compensazione ex art. 56 l. fall. richiede l’anteriorità delle contrapposte posizioni creditorie rispetto alla dichiarazione di fallimento e non può operare tra un credito dell’Erario anteriore e un credito della massa formatosi dopo l’apertura della procedura, perché verrebbe meno la necessaria identità soggettiva e si lederebbe la par condicio creditorum. Nel caso concreto, la CTR ha errato nel ritenere automaticamente post-fallimentare il debito IVA perché riferito alla dichiarazione 2008, senza accertare se l’eccedenza IVA si fosse in realtà formata in epoca anteriore al fallimento, come dedotto dalla parte privata con specifiche allegazioni sui dati delle dichiarazioni precedenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma; il punto decisivo è il diverso accertamento del momento di formazione dell’eccedenza IVA
la compensazione in ambito fallimentare presuppone l’anteriorità delle posizioni creditorie rispetto all’apertura della procedura; non è ammessa tra credito dell’Erario anteriore e credito della massa posteriore
richiamato come norma in tema di compensazione, ma la decisione valorizza soprattutto il limite concorsuale posto dall’art. 56 l. fall.
la parte ricorrente lamenta un erroneo governo dell’onere della prova quanto al momento di formazione dell’eccedenza IVA; la Corte accoglie la censura perché il giudice di merito non ha accertato tali fatti sulla base delle prove offerte
richiamato dalla ricorrente per censurare il mancato esame delle prove e delle allegazioni sulla formazione temporale del credito IVA
Massime di principio
- In materia fallimentare, la compensazione tra crediti e debiti è consentita solo se entrambe le posizioni sono anteriori all’apertura della procedura; non può operare quando il credito del fallito o della massa sia posteriore e quello dell’Erario anteriore, perché difetterebbe la necessaria corrispondenza soggettiva e si altererebbe la par condicio creditorum.
- Ai fini della legittimità della compensazione non è sufficiente fare riferimento all’anno della dichiarazione fiscale che espone l’eccedenza o il debito: il giudice deve accertare il momento effettivo di formazione dell’eccedenza/posizione debitoria sulla base delle prove ritualmente offerte dalle parti.
- Quando una parte allega che il controcredito dell’Erario si è formato prima del fallimento, il giudice di merito deve esaminare le specifiche risultanze documentali e non può limitarsi a un criterio meramente formale o cronologico fondato sulla sola annualità della dichiarazione.
- Nel giudizio di legittimità è fondato il motivo che censura la mancata verifica del periodo di insorgenza del credito opposto in compensazione, se tale accertamento è decisivo per stabilire l’applicabilità dell’art. 56 l. fall.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29672/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29673/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29674/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29709/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29718/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29719/2023 del 26/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →