Cassazione Civile, Ordinanza n. 24070/2026 del 27/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva prestato attività, dal 2012 al 2016, in somministrazione presso un ente pubblico utilizzatore, con mansioni di operaio specializzato. In primo e secondo grado aveva contestato la legittimità di una serie di contratti/missioni di somministrazione reiterati nel tempo, chiedendo in via principale la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore e le relative differenze retributive, e in subordine il risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva ritenuto che la reiterazione delle missioni, protratte per circa quattro anni, con continuità di assegnazione allo stesso utilizzatore e con le stesse mansioni, integrasse un uso abusivo dell’istituto, nonostante la decadenza dall’impugnazione dei singoli contratti anteriori al 2.10.2015; aveva quindi escluso la possibilità di conversione in rapporto a tempo indeterminato per la natura pubblica dell’ente e condannato l’utilizzatore al risarcimento del danno eurounitario ex art. 32 L. 183/2010, quantificato in sei mensilità. Il ricorso per cassazione censurava: 1) l’uso, ai fini della valutazione dell’abuso, di contratti ormai decaduti dall’impugnazione, assumendo che la decadenza ne precludesse ogni rilievo processuale; 2) la sostanziale rivalutazione del merito operata dalla Corte territoriale sulla durata e sulle modalità della somministrazione, sostenendo anche la non sovrapponibilità della fattispecie a quella esaminata da Cass. 22861/2022 e la compatibilità della somministrazione con esigenze ordinarie dell’utilizzatore; 3) la statuizione di nullità collegata alla mancata valutazione dei rischi, deducendo la non applicabilità della relativa sanzione alla pubblica amministrazione e, comunque, l’avvenuta valutazione dei rischi con riguardo alla mansione prevalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, in materia di somministrazione a tempo determinato, la decadenza dall’impugnazione dei singoli contratti non impedisce al giudice di considerare quelle missioni come meri antecedenti fattuali ai fini della verifica complessiva dell’eventuale abuso dell’istituto. Ha poi ritenuto inammissibile il secondo motivo perché diretto, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione di merito delle circostanze già esaminate dalla Corte d’appello, che aveva correttamente applicato il parametro della temporaneità e motivato in modo logico e coerente sulla reiterazione elusiva. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la decisione di merito trovava adeguato fondamento nell’accertato abuso della somministrazione, restando irrilevante la questione della nullità per mancata valutazione dei rischi. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010
La decadenza dall’impugnazione dei singoli contratti di somministrazione opera sul piano dell’esercizio dell’azione relativa a quei contratti, ma non impedisce di considerarli come dati storici per accertare, in via complessiva, l’eventuale abuso della reiterazione delle missioni.
art. 5, par. 5, direttiva 2008/104/CE
Impone di verificare se la reiterazione delle missioni presso il medesimo utilizzatore abbia trasformato l’istituto, nato per esigenze temporanee, in una modalità stabile e permanente di impiego.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura formalmente prospettata come violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito; se investe l’apprezzamento fattuale del giudice di merito, è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non ricorre quando la parte contesta la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, senza dedurre l’omesso esame di un fatto storico decisivo specifico.
Richiamato dalla Corte d’appello come norma imperativa rilevante ai fini della valutazione dei rischi; la Corte di cassazione non lo esamina nel merito perché il relativo motivo è assorbito.
art. 3, d.lgs. n. 368 del 2001
Norma evocata nel terzo motivo di ricorso; la censura relativa alla sua applicazione viene assorbita dal rigetto dei primi due motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella somministrazione di lavoro a tempo determinato, il giudice deve valutare la vicenda nel suo complesso: durata, continuità, reiterazione delle missioni, esigenze organizzative e ragioni obiettive dell’utilizzatore.
- La decadenza dall’impugnazione dei singoli contratti non impedisce di utilizzare quei rapporti come antecedenti fattuali per verificare se la reiterazione abbia oltrepassato il limite della temporaneità e si sia trasformata in impiego stabile.
- L’accertamento dell’abuso nella reiterazione delle missioni presso il medesimo utilizzatore è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione non apparente e da corretta applicazione del parametro normativo, non è sindacabile in cassazione mediante una diversa lettura delle prove.
- Le censure che, sotto la veste formale della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
- Quando una statuizione di nullità o altra questione diventa irrilevante perché la decisione trova già autonomo fondamento in un diverso accertamento decisivo, il relativo motivo di ricorso è assorbito.
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