Cassazione Penale, Ordinanza n. 19009/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il giudizio di appello con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., ottenendo la rideterminazione della pena per reati in materia di stupefacenti. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'appello non avesse prosciolto d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non siano deducibili in cassazione motivi rinunciati o questioni relative al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; il ricorso investiva dunque un motivo non consentito dalla legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti, segnatamente la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e, più in generale, questioni inerenti alla determinazione della pena dopo la rinuncia ai motivi di appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
consente il concordato in appello con rinuncia agli altri motivi; delimita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi concordati e preclude in cassazione doglianze su motivi rinunciati o non consentiti.
non vi è obbligo di motivare sul mancato proscioglimento quando l'impugnazione è definita con concordato in appello e la parte abbia rinunciato ai relativi motivi.
richiamato quale forma procedurale per la richiesta di concordato in appello.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
norma richiamata nel capo di imputazione per la continuazione.
norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base della condanna definita in appello.
ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello mediante l'art. 599-bis c.p.p.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in assenza di colpa del ricorrente non risultata nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che investano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del procuratore generale o la difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che attengono a motivi di appello rinunciati, compresa la pretesa omissione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché l'accordo preclude la successiva deduzione di questioni coperte dalla rinuncia.
- Il potere dispositivo riconosciuto all'imputato dal concordato in appello limita la cognizione del giudice di appello e produce effetti preclusivi che si estendono anche al giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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